TERZA SEZIONE
Seduta dell’1.04.98
Voto n.156
OGGETTO:
Porto di Livorno. Costruzione Ponte girevole.
Appalto-Concorso.
L I V O R N O
LA SEZIONE
VISTA la nota n. 2249 – DIV. I del
26.03.1998, con la quale la Direzione Generale delle OO.MM. ha trasmesso
per esame e parere la documentazione in oggetto;
ESAMINATI gli atti avuti in visione;
UDITA la Commissione Relatrice (Di
Falco, Noli, Burghignoli, Tatò, Del Gaizo).
PREMESSO
Dagli atti allegati alla richiesta della
Direzione Generale delle Opere Marittime si evince che la III Sezione del
Consiglio Superiore dei LL.PP. esaminò il progetto dei lavori di
costruzione del ponte girevole sul canale di accesso alla nuova darsena
del cantiere navale "L. Orlando" nel porto Mediceo nell’adunanza del 21
settembre 1983, esprimendo, con il voto n°389, il seguente parere:
"CHE il progetto dei lavori di costruzione
del ponte girevole a due mensole sul canale di accesso alla nuova darsena
del cantiere navale "L. Orlando" nel porto Mediceo di Livorno, in sostituzione
di quello esistente, redatto il 30.7.1983, numero 4216, dall’Ufficio del
Genio Civile per le Opere Marittime di Roma, dell’importo complessivo di
£. 1.481.000.000, sia meritevole di approvazione quale elaborato
di massima suscettibile di essere posto a base di appalto concorso, con
le prescrizioni di cui ai precedenti "considerato";
"CHE all’accollo dei lavori possa addivenirsi
previo appalto concorso da esperire tra imprese idonee e di fiducia dell’Amministrazione,
iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori per le categorie e gli importi
in precedenza indicati;
"CHE l’accertamento sulle modifiche
e integrazioni da apportare al progetto in relazione alle prescrizioni
suddette e sul relativo bando possa essere demandato al Dirigente Superiore
Tecnico di Zona:"
Successivamente al predetto parere la
Direzione Generale delle OO.MM. si adoperò per l’espletamento della
procedura di appalto-concorso.
Tuttavia, in considerazione della partecipazione
di una sola Impresa, la gara fu considerata deserta e venne richiesto alla
Commissione ex art. 19 D.L. 124/65 un parere sulla possibilità di
affidamento dei lavori a trattativa privata. La predetta Commissione si
espresse favorevolmente con parere 31.7.1990 n.1435.
Con circolare 4006/21/AA.GG./168 del 12.8.1992
il Ministro dei LL.PP. pro-tempore impartì direttive per la gestione
delle opere pubbliche, limitando il ricorso alla trattativa privata a casi
assolutamente eccezionali ed individuando invece il metodo della licitazione
privata come quello ordinario per la scelta del contraente.
In ragione di ciò la Direzione
Generale OO.MM. fu costretta a interessare nuovamente la Commissione ex
art.19 D.L. 124/65, la quale espresse avviso favorevole all’indizione di
una gara per licitazione privata, anche alla luce di quanto disposto dall’art.29
del D.L.vo 406/91.
Il ricorso al sistema di licitazione privata
veniva a comportare la necessità, da parte dell’Ufficio del Genio
Civile OO.MM. di Roma, di predisporre un progetto esecutivo.
L’Ufficio predetto, in proposito, manifestò
difficoltà, considerato che i lavori previsti si "riferiscono ad
un complesso di opere civili ed elettromeccaniche, altamente specialistiche
e non rientranti pertanto nelle specifiche conoscenze tecniche del personale
dell’Ufficio stesso"
La Direzione Generale OO.MM. pertanto,
ritenne opportuno sottoporre nuovamente la questione al Consiglio Superiore
dei LL.PP., prospettando la possibilità di acquistare il progetto,
già predisposto per l’appalto-concorso, dall’Associazione Temporanea
di Imprese unica offerente e richiedendo in ordine al progetto stesso il
parere di competenza.
Il Consiglio Superiore dei LL.PP., con
voto 15.12.1993 n.506 rese parere favorevole all’acquisto, a condizione
che il progetto fosse considerato "di massima" e che la sua integrazione
fosse effettuata a cura dell’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma.
La soluzione di acquistare il progetto
si rivelò, tuttavia, non percorribile a causa dell’onerosità
delle richieste dell’Associazione Temporanea di Imprese.
Pertanto, la Direzione Generale OO.MM.,
ritenendo opportuno ricorrere ad un nuovo appalto-concorso, richiese un
nuovo parere in tal senso alla Commissione ex art.19 D.L. 124/65, la quale,
con parere 14.7.95 n.1554 si espresse favorevolmente a detta procedura
di affidamento.
La suddetta Direzione Generale, quindi,
autorizzava l’Ispettorato per l’A.N.C. e Contratti a procedere, sulla base
dello schema di disciplinare e degli elaborati grafici predisposti, all’esperimento
dell’appalto-concorso fra ditte idonee e specializzate in opere del genere.
Anche questo secondo esperimento di appalto-concorso,
tuttavia, non è giunto a compimento poiché delle Ditte che
avevano richiesto di partecipare soltanto una possedeva il richiesto requisito
delle iscrizioni alle categorie 17 e 19C, entrambe definite prevalenti
nel disciplinare predisposto dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma.
Con lettera 18/07/1997 n°3871 il predetto
Ufficio, interessato in proposito dalla Direzione Generale OO.MM., ha proposto
di indicare le categorie 17 e 19/c non più entrambi prevalenti bensì
scorporabili, al fine di poter assicurare una più adeguata concorrenzialità
dell’offerta.
Su detta proposta, nonché sull’aggiornamento
tecnico del progetto, peraltro già "in precedenza" esaminato da
questa Sezione, la predetta Direzione chiede ora il parere di questo Consesso.
Ciò premesso
C O N S I D E R A T O
La Sezione osserva in via preliminare che
gli atti inviati a corredo della richiesta di parere sono incompleti e
tali da non costituire un progetto "preliminare" così come definito
dalla legge n. 216/95.
Ritiene, comunque, che le opere previste
possano rientrare fra quelle complesse e ad alta componente tecnologica
e per le quali risulta possibile adire alla procedura di appalto-concorso.
Pertanto si ritiene di poter confermare
il parere precedentemente espresso dalla Sezione.
Tuttavia occorre che a base della procedura
suddetta venga posto un adeguato progetto preliminare corredato di idoneo
disciplinare, oltre che di tavole grafiche in numero sufficiente.
Si ritiene, infine, di poter condividere
la proposta modifica da categorie prevalenti a scorporabili per le categorie
di opere previste in progetto.
Ciò in considerazione, soprattutto,
della dichiarata finalità di garantire una più nutrita partecipazione
alla procedura concorsuale di affidamento dei lavori.
Tutto ciò premesso e considerato,
nelle suesposte considerazioni è, all’unanimità, il
P A R E R E
della Sezione.
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