TERZA SEZIONE

            Seduta dell’1.04.98
                    Voto n.156

OGGETTO:
Porto di Livorno. Costruzione Ponte girevole. Appalto-Concorso.
L I V O R N O

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 2249 – DIV. I del 26.03.1998, con la quale la Direzione Generale delle OO.MM. ha trasmesso per esame e parere la documentazione in oggetto;

ESAMINATI gli atti avuti in visione;

UDITA la Commissione Relatrice (Di Falco, Noli, Burghignoli, Tatò, Del Gaizo).

PREMESSO

Dagli atti allegati alla richiesta della Direzione Generale delle Opere Marittime si evince che la III Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. esaminò il progetto dei lavori di costruzione del ponte girevole sul canale di accesso alla nuova darsena del cantiere navale "L. Orlando" nel porto Mediceo nell’adunanza del 21 settembre 1983, esprimendo, con il voto n°389, il seguente parere:
"CHE il progetto dei lavori di costruzione del ponte girevole a due mensole sul canale di accesso alla nuova darsena del cantiere navale "L. Orlando" nel porto Mediceo di Livorno, in sostituzione di quello esistente, redatto il 30.7.1983, numero 4216, dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Roma, dell’importo complessivo di £. 1.481.000.000, sia meritevole di approvazione quale elaborato di massima suscettibile di essere posto a base di appalto concorso, con le prescrizioni di cui ai precedenti "considerato";
"CHE all’accollo dei lavori possa addivenirsi previo appalto concorso da esperire tra imprese idonee e di fiducia dell’Amministrazione, iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori per le categorie e gli importi in precedenza indicati;
"CHE l’accertamento sulle modifiche e integrazioni da apportare al progetto in relazione alle prescrizioni suddette e sul relativo bando possa essere demandato al Dirigente Superiore Tecnico di Zona:"
Successivamente al predetto parere la Direzione Generale delle OO.MM. si adoperò per l’espletamento della procedura di appalto-concorso.
Tuttavia, in considerazione della partecipazione di una sola Impresa, la gara fu considerata deserta e venne richiesto alla Commissione ex art. 19 D.L. 124/65 un parere sulla possibilità di affidamento dei lavori a trattativa privata. La predetta Commissione si espresse favorevolmente con parere 31.7.1990 n.1435.
Con circolare 4006/21/AA.GG./168 del 12.8.1992 il Ministro dei LL.PP. pro-tempore impartì direttive per la gestione delle opere pubbliche, limitando il ricorso alla trattativa privata a casi assolutamente eccezionali ed individuando invece il metodo della licitazione privata come quello ordinario per la scelta del contraente.
In ragione di ciò la Direzione Generale OO.MM. fu costretta a interessare nuovamente la Commissione ex art.19 D.L. 124/65, la quale espresse avviso favorevole all’indizione di una gara per licitazione privata, anche alla luce di quanto disposto dall’art.29 del D.L.vo 406/91.
Il ricorso al sistema di licitazione privata veniva a comportare la necessità, da parte dell’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma, di predisporre un progetto esecutivo.
L’Ufficio predetto, in proposito, manifestò difficoltà, considerato che i lavori previsti si "riferiscono ad un complesso di opere civili ed elettromeccaniche, altamente specialistiche e non rientranti pertanto nelle specifiche conoscenze tecniche del personale dell’Ufficio stesso"
La Direzione Generale OO.MM. pertanto, ritenne opportuno sottoporre nuovamente la questione al Consiglio Superiore dei LL.PP., prospettando la possibilità di acquistare il progetto, già predisposto per l’appalto-concorso, dall’Associazione Temporanea di Imprese unica offerente e richiedendo in ordine al progetto stesso il parere di competenza.
Il Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto 15.12.1993 n.506 rese parere favorevole all’acquisto, a condizione che il progetto fosse considerato "di massima" e che la sua integrazione fosse effettuata a cura dell’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma.
La soluzione di acquistare il progetto si rivelò, tuttavia, non percorribile a causa dell’onerosità delle richieste dell’Associazione Temporanea di Imprese.
Pertanto, la Direzione Generale OO.MM., ritenendo opportuno ricorrere ad un nuovo appalto-concorso, richiese un nuovo parere in tal senso alla Commissione ex art.19 D.L. 124/65, la quale, con parere 14.7.95 n.1554 si espresse favorevolmente a detta procedura di affidamento.
La suddetta Direzione Generale, quindi, autorizzava l’Ispettorato per l’A.N.C. e Contratti a procedere, sulla base dello schema di disciplinare e degli elaborati grafici predisposti, all’esperimento dell’appalto-concorso fra ditte idonee e specializzate in opere del genere.
Anche questo secondo esperimento di appalto-concorso, tuttavia, non è giunto a compimento poiché delle Ditte che avevano richiesto di partecipare soltanto una possedeva il richiesto requisito delle iscrizioni alle categorie 17 e 19C, entrambe definite prevalenti nel disciplinare predisposto dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma.
Con lettera 18/07/1997 n°3871 il predetto Ufficio, interessato in proposito dalla Direzione Generale OO.MM., ha proposto di indicare le categorie 17 e 19/c non più entrambi prevalenti bensì scorporabili, al fine di poter assicurare una più adeguata concorrenzialità dell’offerta.
Su detta proposta, nonché sull’aggiornamento tecnico del progetto, peraltro già "in precedenza" esaminato da questa Sezione, la predetta Direzione chiede ora il parere di questo Consesso.

Ciò premesso

C O N S I D E R A T O

La Sezione osserva in via preliminare che gli atti inviati a corredo della richiesta di parere sono incompleti e tali da non costituire un progetto "preliminare" così come definito dalla legge n. 216/95.
Ritiene, comunque, che le opere previste possano rientrare fra quelle complesse e ad alta componente tecnologica e per le quali risulta possibile adire alla procedura di appalto-concorso.
Pertanto si ritiene di poter confermare il parere precedentemente espresso dalla Sezione.
Tuttavia occorre che a base della procedura suddetta venga posto un adeguato progetto preliminare corredato di idoneo disciplinare, oltre che di tavole grafiche in numero sufficiente.
Si ritiene, infine, di poter condividere la proposta modifica da categorie prevalenti a scorporabili per le categorie di opere previste in progetto.
Ciò in considerazione, soprattutto, della dichiarata finalità di garantire una più nutrita partecipazione alla procedura concorsuale di affidamento dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, nelle suesposte considerazioni è, all’unanimità, il

P A R E R E

della Sezione.