QUARTA SEZIONE
Seduta del 17.12 98
Voto n.457/98
OGGETTO:
Norme applicabili alla costruzione di
linee elettriche aeree esterne. Pareri del Consiglio Superiore LL.PP. 4^
Sezione, n. 261 del 25.6.1998, n. 285 del 16.7.1998 e n. 174 del 23.4.1998.
AFFARI GENERALI
LA SEZIONE
VISTA la nota n. 2022 del 5.10.98
della Direzione Generale della Difesa del Suolo che chiede la risposta
a due quesiti in merito all’oggetto;
ESAMINATI gli atti pervenuti;
UDITA la Commissione relatrice:
(D’Antona, Sanpaolesi, Parise, Gentili, Criscuoli, Lucchese)
PREMESSO
La Direzione Generale della Difesa del
Suolo fa rilevare, con la lettera citata in frontespizio, che negli ultimi
pareri emanati relativamente a domande di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee elettriche aeree esterne la Sezione ha ritenuto di
indicare dettagliatamente, ma in maniera diversa da parere a parere, la
normativa tecnica da rispettare da parte del soggetto richiedente l’autorizzazione,
senza peraltro che tale diversità possa in alcun modo essere ricondotta
a diversità nelle singole domande di autorizzazione.
Nei voti 16 luglio 1998, n. 285, e 25
giugno 1998, n. 261, infatti, nel ritenere accoglibile la domanda di autorizzazione,
ha prescritto che nel relativo provvedimento debba essere richiamata l’osservanza
"delle norme di particolarità imposte dalle Amministrazioni e dagli
Enti di cui all’art. 120 del T.U. 1775/1933, delle disposizioni tecniche
vigenti per le linee elettriche aeree esterne di cui al R.D. 25.11.1940,
n. 1969, della L. 28.6.1986, n. 339, del D.M. 21.3.1988 e successive modificazioni
ed integrazioni, del D.P.C.M. 23.4.1992, nonché del D.M. LL.PP.
16.1.1996 (Norme tecniche relative a criteri generali per la verifica della
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) e successiva
circolare di istruzioni del 4.6.1996."
Nel voto 23 aprile 1998, n. 174, per una
fattispecie del tutto analoga, ha ritenuto invece che nella progettazione
esecutiva delle opere debba tenersi conto "della nuova normativa sui carichi
e sovraccarichi (D.M. 16 gennaio 1996) e relative istruzioni, per quanto
riguarda l’azione del vento sulle strutture, delle vigenti norme C.E.I.,
delle disposizioni tecniche vigenti per le linee elettriche aeree esterne
di cui alla legge del 28.06.1986 n. 339 al D.I. 21.03.1988 n. 449 e successive
modifiche ed integrazioni. Si ricorda altresì che con D.M. del 4
febbraio 1982 tutti i comuni della regione (interessata) sono stati dichiarati
sismici. La Soc. Enel, inoltre, è obbligata ad eseguire le opere
con la piena osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 23.4.1992
e successive norme modificative e integrative, relative ai limiti massimi
di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti. Più
in generale, la costruzione e l’esercizio delle opere dovrà avvenire
nel rispetto di tutte le norme di legge pertinenti e nel recepimento integrale
di tutte le prescrizioni contenute negli acquisiti nulla - osta e autorizzazioni.
Nel voto 25 giugno 1998, n. 260 temporalmente
intermedio o addirittura contemporaneo rispetto agli altri pareri citati,
nulla è invece detto in merito alla normativa tecnica da applicare,
se non come mero rinvio al fatto che il richiedente l’autorizzazione "si
è impegnato a rispettare le condizioni stabilite nel nulla - osta
e consensi di massima predetti ed ha altresì dichiarato che la normativa
adottata per la realizzazione dell’impianto è conforme al regolamento
approvato con D.I. 21.03.1988 e successive modificazioni, nonché
alle norme di cui al D.P.C.M. 23.04.1992 relativamente ai limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici".
La Direzione rileva come le diversità
surrichiamate, che non sembrano trovare fondamento in diversità
di fattispecie e delle quali comunque i pareri non forniscono nessuna motivazione,
rendono problematica la emanazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione,
nei quali il parere di codesto Consesso costituisce parte integrante essendo
ivi richiamato per relationem. Ma anche sul merito delle norme tecniche
richiamate si sollevano serie perplessità, che si cercherà
di illustrare ai punti seguenti.
Per quanto riguarda il D.M. LL.PP. 16
gennaio 1996 e relativa circolare applicativa, questo fa parte, come è
noto, dell’insieme delle norme tecniche attuative della legge 5 novembre
1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
La Direzione osserva come tale normativa
sia in parte espressamente richiamata dalle norme tecniche in materia di
costruzione di elettrodotti (D.M. 21 marzo 1988), che ad es. all’art. 2.4.01
stabiliscono che "per i sostegni in cemento armato valgono, in quanto non
modificate dalle presenti norme, tutte le disposizioni legislative vigenti
relative alle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato" mentre
per i sostegni in cemento armato precompresso detto articolo sancisce la
validità delle "disposizioni vigenti emanate dal Ministero dei lavori
pubblici" salvo che per i coefficienti di sicurezza a rottura.
La Direzione rammenta in proposito che
il Servizio Tecnico centrale di questo Ministero si espresse in merito
alla applicabilità della legge 1086/1971 (e della normativa derivata)
alla costruzione di linee elettriche con nota 25 giugno 1993, n. 124 ritenendo
non applicabile la legislazione surrichiamata agli elettrodotti, osservando
che "l’esclusione degli elettrodotti dall’oggetto della legge 5.11.1971,
n.1086 viene ribadita anche nel D.M. 14.2.1992 all’art. 1 della parte I
ed all’art. 1 della parte II, laddove vengono fatte salve tutte le opere
per le quali - come nel caso di che trattasi - vige una regolamentazione
speciale (legge 28.6.1986 n. 339 e D.M. 21.2.1988)".
Il predetto Ufficio riteneva altresì
che tale esclusione non costituisce "una rinuncia alla esigenza primaria
della sicurezza strutturale delle opere, ma si configura esclusivamente
come un esonero dagli adempimenti, soprattutto formali, che la legge 5.11.1971,
n. 1086, stabilisce per le opere in acciaio o cemento armato, quali ad
esempio la denuncia dei lavori al Genio Civile (art. 4) la conservazione
del progetto in cantiere (art. 5), la relazione a struttura ultimata (art.
6). L’Ufficio continuava ritenendo di potere anche escludere per gli elettrodotti
"l’obbligo del collaudo statico così come configurato sotto il profilo
procedurale nella citata legge n. 1086/71 e nel D.M. 14.2.1992" prescrivendo
altresì che, per la tutela della sicurezza venisse rilasciata "una
motivata certificazione sulla idoneità dell’opera sotto il profilo
della sicurezza strutturale e geotecnica. Tale certificazione dovrebbe
essere rilasciata da un tecnico qualificato, che potrà essere anche
un funzionario della committenza, ma che, per ovvi motivi, sia rimasto
estraneo alla esecuzione ed alla direzione lavori".
Con voto 31 maggio 1994, n. 548/93 le
Sezioni I e IV ritennero, invece, che "il cessare, dal 1992, della qualifica
di Ente Pubblico da parte dell’ENEL (massimo committente di linee elettriche
aeree esterne) dirima ogni dubbio e conduca ad affermare che d’ora in avanti
sia dovuta la piena osservanza della legge 1086/71 e relative norme tecniche
per le strutture di sostegno delle linee elettriche aeree esterne, fermo
restando l’obbligo dell’osservanza della legge 28.6.1986, n. 339 e del
D.M. 21.3.1988".
Con nota 12 ottobre 1994, n. 1041, il
Presidente della IV Sezione chiariva poi che il predetto parere n. 548/93
non aveva effetto per gli elettrodotti allora già realizzati ed
ancora da collaudare, per i quali sarebbero valse le procedure sino ad
allora adottate, quindi quelle già definite sulla base del precedente
sopracitato parere del servizio tecnico centrale n. 124/1993, "aggiornate
nello spirito del voto anzidetto". "A tal scopo - si legge nella citata
nota n. 1041/1994 - "lo scrivente ha redatto uno schema di certificato
d’idoneità che si trasmette affinchè, nel caso sia ritenuto
valido, possa essere notificato all’E.N.E.L."
In considerazione del fatto che nel predetto
voto n. 584/1993 la piena applicazione delle norme della legge n. 1086/1971
sembrava derivare dall’avvenuta trasformazione dell’ENEL in società
per azioni la Direzione, con lettera 18 novembre 1994, n. 1246 replicava
alla Presidenza della IV Sezione rilevando, in sostanza, come anche dopo
la trasformazione dell’ENEL in società per azioni fosse ancora necessario
adeguare alla intervenuta trasformazione la normativa vigente, ritenendo
opportuno prima di adottare qualsiasi provvedimento nei confronti dell’ENEL
di attendere i risultati cui sarebbe pervenuto un gruppo di lavoro presso
il Ministero dell’Industria, che avrebbe dovuto appunto studiare la nuova
vesta giuridica che avrebbe dovuto essere assunta appunto dall’ENEL. Con
la predetta nota si condivideva altresì lo schema di certificato
di idoneità, che viene tuttora assunto come certificazione necessaria
da acquisire in sede di collaudo degli elettrodotti di competenza di questa
Direzione.
Tale nota non ha avuto riscontro da parte
della Presidenza della IV Sezione. Di converso nei pareri successivamente
emanati da codesto Consesso relativamente ad autorizzazioni alla costruzione
ed esercizio di elettrodotti, con eccezione ovviamente di quelli di cui
all’oggetto, non vi è alcun riferimento alla legge 1086/1971 ed
alla relativa normativa tecnica.
Occorre peraltro osservare come in proposito
nulla sia mutato nel periodo intercorso dalla nota della Direzione n. 1246/1994
ad oggi, in quanto con convenzione 28 dicembre 1995 tra Ministero dell’Industria
ed ENEL (in attuazione del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, conv.
in legge 8 agosto 1992, n. 359), quest’ultimo veniva confermato nelle attività
di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita della energia elettrica
già attribuite all’ENEL quale ente pubblico, in attesa della nuova
disciplina legislativa volta alla liberalizzazione del settore in applicazione
della normativa comunitaria.
La Direzione rileva poi come l’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas, cui la scrivente ha chiesto l’avviso
in ordine ad altra questione, con nota 13 luglio 1998, n. G.P./M98/1158
(all.9), ha tra l’altro rilevato come "la trasformazione dell’ENEL in società
per azioni, disposta con l’art. 15 del decreto legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, vada considerata un mero
mutamento di forma giuridica di un soggetto che ha continuato a mantenere
ruolo e compiti che erano propri dell’Ente nazionale per l’energia elettrica
art. 14 comma, 1 del decreto legge di cui sopra conferma tale situazione
di continuità, disponendo che tutte le attività già
riservate perlegge all’ENEL, restano attribuite, a titolo di concessione
all’ENEL S.p.A., cioè al medesimo soggetto che la legge ha trasformato
in società".
Per concludere l’esposizione sul punto
la Direzione ricorda che il Comitato elettrotecnico italiano, unico competente
in merito alla elaborazione ed alla proposta della normativa tecnica in
materia di elettrodotti ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 28 giugno
1986, n. 339, ha ritenuto, giusta nota 2 settembre 1997, n. 973286 CA/gf
che "per quanto attiene all’assoggettabilità delle linee elettriche
aeree esterne alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, esprimiamo il nostro
parere negativo essendo dette linee elettriche già assoggettate
ad adempimenti procedurali previsti in norme tecniche e provvedimenti legislativi
separati anche in relazione agli aspetti antisismici". Nella medesima nota
il CEI comunicava che, data la rilevante importanza dell’argomento e delle
sue implicazioni, avrebbe studiato al più presto la possibilità
di introdurre una modifica alla norma tecnica in questione volta chiaramente
ad escludere l’applicabilità della citata legge alle linee elettriche
esterne.
Per quanto concerne poi il R.D. 25 novembre
1940, n. 1969, pure citato in uno dei pareri sopranominati, si ritiene
incongruo il richiamo, in quanto la normativa ivi prevista è ormai
da lungo tempo caducata, in quanto sostituita dalle disposizioni della
legge 13 dicembre 1964, n. 1341, e dalla relativa norma di attuazione (D.P.R.
21 giugno 1968, n. 1062), a loro volta peraltro sostituiti dalla legge
28 giugno 1986, n. 339, e dal D.I. 21 marzo 1988, n. 449, attualmente vigenti.
Non si comprende poi (e andrebbe chiarito con più specifici riferimenti)
il generico richiamo al rispetto delle norme CEI, pure contenuto in uno
dei pareri di cui all’oggetto, stante che le norme tecniche previste dal
menzionato D.I. n. 449/1988 sono state elaborate e proposte proprio dal
Comitato Elettrotecnico Italiano.
Corre poi l’obbligo di osservare che per
espressa disposizione dell’art. 3 della legge 28 giugno 1986, n. 339, le
norme tecniche in materia di elettrodotti e contenute nel più volte
richiamato D.I. n. 449/1988 e succ. mod. e int. debbono essere assunte
a riferimento anche per le costruzioni di elettrodotti in zone sismiche
e perciò non si comprende il richiamo contenuto nel sopracitato
voto n. 174/1998 alla sismicità delle zone dove dovrà insistere
la linea elettrica da realizzare.
Dopo questa lunga ma necessaria premessa
la Direzione pone le due seguenti questioni di carattere generale:
" a) ricordato che a norma della legge
28 giugno 1986, n. 339 (successiva quindi all’entrata in vigore della legge
1086/1971), le norme tecniche di cui al D.I. n. 449/1988, sono state emanate
"al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture
e di evitare pericoli per la pubblica incolumità" e stante il succitato
parere CEI del 2 settembre 1987 in materia si prega di chiarire in via
definitiva, indipendentemente da valutazioni soggettive in ordine al richiedente
l’autorizzazione alla costruzione della linea elettrica cui era ancorato
il precedente voto 31 maggio 1994, n. 548/93 (sembra infatti avere poca
rilevanza riguardo alle norme tecniche da applicare nella costruzione di
un elettrodotto se l’esecutore sia un ente pubblico o una s.p.a, anche
in considerazione del fatto che anche soggetti diversi dall’ENEL possono
essere autorizzati a realizzare un elettrodotto) se, in che misura e con
quale fondamento normativo, a giudizio di codesto Consesso, sia applicabile
alla costruzione di linee elettriche la legge 1086/1971 e la normativa
da essa derivata, oltre ai casi di espresso richiamo fatto a tali norme
dalla specifica normativa tecnica in materia elettrodotti;"
" b) chiarito il punto sub a), si chiede
che codesto Consesso si esprima in via definitiva e generale in ordine
alla normativa tecnica da applicare alle fattispecie considerate, così
che nei prossimi provvedimenti autorizzativi (atti ove tale normativa è
stata sino ad ora indicata) se ne possa tenere debito conto. In proposito
si segnala che la normativa tecnica sinora espressamente richiamata nelle
autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di linee elettriche è
la seguente:
-
legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme
per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche
aeree esterne);
-
D.I. 21 marzo 1988, n. 449 (Norme tecniche
per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree elettriche
esterne);
-
D.P.C.M. 23 aprile 1992 (Limiti massimi di
esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti)."
CONSIDERATO
a) Considerazioni di carattere generale
La Normativa tecnica italiana cogente
è fondamentalmente costruita su alcuni testi di legge che contengono,
oltre alle norme a carattere generale per lo più di natura amministrativo
- procedurale, la delega al Ministro competente per materia ad emanare
sull’argomento di volta in volta affrontato più specifiche ed approfondite
norme tecniche entro un certo termine ed a rinnovarle ed aggiornarle in
relazione all’evoluzione della tecnica e della tecnologia.
Tale conformazione hanno:
1) la legge 5.11.1971 n. 1086
" Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura
metallica " che all’articolo 21 contiene la delega al Ministro dei Lavori
Pubblici (sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. ed il Consiglio Nazionale
delle ricerche) ad emanare le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi
le costruzioni in c.a., c.a.p. ed a struttura metallica.
2) la legge 2.2.1974 n. 64 "
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche " che agli articoli 1 e 3 contiene la delega al Ministro per i
Lavori Pubblici (di concerto con il Ministro per l’Interno, sentito il
Consiglio Superiore dei LL.PP. che si avvarrà anche della collaborazione
del Consiglio Nazionale delle Ricerche) ad emanare specifiche norme tecniche.
3) la legge 28.6.1986 n. 339
" Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee
elettriche aeree esterne " che all’articolo 2 comma 2 contiene la delega
al Ministro dei Lavori Pubblici (di concerto con il Ministro dei trasporti,
dell’interno e dell’industria del commercio e dell’artigianato, sentito
il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico
italiano che ne elabora il testo) ad emanare apposite norme tecniche.
In forza delle predette deleghe e per
quanto qui possa interessare, sono stati emanati e sono oggi vigenti:
Con riferimento alla legge 1086/1971
: il D.M. 9.1.1996 di approvazione
delle "Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche".
Con riferimento alla legge 64/1974
: il D.M. 16.1.1996 di approvazione
delle "Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi " ed il D.M. 16.1.1996
di approvazione delle " Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".
Con riferimento alla legge 339/1986
: il D.M. 21.3.1988 di approvazione
delle "Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio
delle linee elettriche aeree esterne" aggiornato con il D.M. 16.1.1991.
b) Il I quesito posto dalla Direzione
Generale
Con riguardo al I quesito posto dalla
Direzione Generale della Difesa del Suolo, giova richiamarsi alla legge
1086/1971 che detta disposizioni di tipo precettivo che non sono contenute
nella normativa speciale tecnica relativa agli elettrodotti, in particolare
relativamente alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori(art.
3), alla denuncia dei lavori (art. 4), alla documentazione di cantiere
(art. 5), alla relazione a struttura ultimata (art. 6), al collaudo statico
(art. 7). Queste disposizioni normative, in quanto recate da fonte legislativa
di primo grado, non possono essere derogate da una normativa di rango inferiore,
ancorché speciale (si fa riferimento in particolare alle norme relative
a speciali tipologie di strutture): esse infatti forniscono prescrizioni
generali necessarie non contenute negli altri decreti.
Ne consegue che l’applicabilità
anche agli elettrodotti dei richiamati articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge
1086/1971, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti, non può
essere esclusa sulla base di quanto previsto nel punto 1 Parte I (ed analogamente
nella Parte II) delle "Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche", approvate
ed emanate con il D.M. LL.PP. 14.2.92 ed aggiornate con il D.M. 9.1.1996
(recante sul punto la medesima formulazione) allorché recita:
" Formano oggetto delle presenti norme
tutte le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso,
eccettuate quelle per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere
particolare."
Deve infatti ritenersi che la specificità
che conduce ad escludere l’applicabilità delle norme generali sia
limitata alla stretta applicazione delle norme tecniche.
Accade, poi, che motivi di opportunità
abbiano indotto a ritenere - ed è oggi prassi - che alcune delle
formalità previste dalla L. 1086/1971 (artt. 4, 5 e 6), analogamente
a quanto si verifica per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici territoriali, possano essere demandate alla diretta responsabilità
dell’ENEL quale ente realizzatore dell’elettrodotto almeno fino al momento
della sua effettiva privatizzazione.
In tal senso appare opportuno dare al
I quesito della Direzione Generale Difesa del Suolo una risposta che non
prescinda totalmente dal soggetto esecutore e dalla sua natura.
Restano peraltro valide ad applicabili
tutte le prescrizioni contenute nella legge 1086/1971 inerenti la sicurezza
delle opere, come più sopra precisato.
c) Il II quesito della Direzione
Con riguardo al II Quesito posto dalla
Direzione Generale della Difesa del Suolo, giova in primo luogo ripetere
quanto già detto relativamente al I Quesito, ricordando la precisazione
contenuta nel punto 1 della parte I delle "Norme tecniche per l’esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche", approvate ed emanate con il D.M. LL.PP. 14.2.92 ed aggiornate
con il D.M. 9.1.1996 (recante sul punto la medesima formulazione) circa
l’esplicita esclusione dall’ambito applicativo e dall’efficacia della normativa
ivi prevista di tutte le opere per le quali siano state emanate apposite
disposizioni regolamentari a carattere particolare.
Dunque, con riferimento alle linee elettriche
aeree esterne, poiché sono attualmente in vigore le norme di cui
al D.M. 21.3.1988, deve ritenersi che sono queste ultime che devono essere
in primo luogo applicate per tutto quanto ivi espressamente previsto, fermo
restando che è opportuno che le norme tecniche contenute nel D.M.
9.1.96 "Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche", in quanto recanti prescrizioni tecniche di progettazione ed
esecuzione ben più ampie e complete, costituiscano norme di riferimento
per tutto quel che non abbia trovato esplicita precisazione nelle norme
tecniche speciali per le linee elettriche aeree esterne, così come,
del resto, è indicato nel punto 2.4.01 dello stesso D.M. 21.3.1988.
Sulla base dei criteri sin qui seguiti,
deve ritenersi, poi, che le Norme Tecniche D.M. 16.1.96, relative a "Criteri
generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
non possano trovare applicazione per le linee elettriche aeree esterne,
tenuto presente che esse non appaiono coerenti con l’impostazione progettuale
delineata dalle Norme Tecniche speciali per gli elettrodotti (D.M. 21.3.88)
che già definisce compiutamente tali aspetti.
Anticipando quanto sarà detto nei
successivi paragrafi d) ed e), la Sezione ritiene che sia fondamentale
il rispetto delle norme tecniche, ivi comprese quelle dettate per le zone
sismiche e relative agli aspetti di sicurezza, mentre sui problemi procedurali
si ritiene doversi rimettere alle indicazioni della leggi in vigore.
d) Gli atti aggiuntivi pervenuti
dopo la richiesta di parere della Direzione
La Direzione Generale della Difesa del
Suolo ha poi fatto pervenire in allegato, rispettivamente, alle lettere
4288 del 20.11.1998 e 4789 del 2.12.1998 i seguenti atti:
- testo del progetto di "Variante alla
CEI 11-4" relativa all’Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne
preparato dal Sottocomitato 11B del CEI;
- un promemoria redatto dal CEI - Sottocomitato
11B - datato 23.11.1998, illustrativo della "Variante" di cui sopra.
In proposito la Sezione premesso che la
"Variante" alle norme CEI, in quanto non ancora recepita in un decreto
ministeriale adottato secondo il procedimento previsto dall’art. 2 della
legge 28.6.86 n. 339, allo stato può essere presa in considerazione
a livello meramente propositivo.
Entrando nel merito della suddetta proposta
di variante, e del promemoria che vuole esserne l’illustrazione, la Sezione
rileva che l’assetto delle fonti normative regolanti la materia deve essere
ricostruito diversamente.
La formula contenuta nell’art. 2 comma
1 della legge 339/86 che recita: "la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio
delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche,
devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del
successivo comma 2", non può essere intesa come preclusiva dell’applicazione
ai manufatti in questione della normativa generale sulle costruzioni in
zona sismica.
L’inciso "comprese quelle poste in
zone sismiche" vuole soltanto precisare che le norme tecniche dettate
ai sensi del comma 2 sono applicabili anche nelle zone sismiche. Ma non
può né vuole intendere che nelle zone sismiche si applicano
soltanto le norme tecniche di cui al comma 2 e non è né necessario
né consentito applicare le norme procedurali e tecniche dettate
in generale per le costruzioni in zone sismiche dalla legge 64/74 e dalle
norme tecniche adottate ai sensi di questa.
Più in particolare, il rapporto
tra il sistema normativo facente capo alla L. 339/86 e quello facente capo
alla L. 64/74 va ricostruito non in termini di esclusione (ché ciò
avrebbe richiesto una previsione espressa), bensì in termini di
specialità.
Le norme ex L. 339/86, in quanto speciali
per la materia delle linee elettriche, rispetto a quelle ex L. 64/74, prevalgono
su queste qualora riguardino il medesimo oggetto.
Per tutto ciò che non sia specificamente
disciplinato, sul piano procedurale e tecnico, dalla L. 339/86 e norme
collegate, debbono invece trovare applicazione la L. 64/74 e i decreti
ministeriali attuativi di essa.
Esemplificativamente, sul piano procedurale,
dovrà applicarsi il capo III della L. 64/74.
E’ peraltro, comunque, da rilevare a tale
proposito che è in itinere presso il Parlamento un disegno di legge,
già approvato dalla XIII Commissione Permanente del Senato (N.2344-A),
che semplifica le procedure stabilite dalla L. 64/74 ed, in particolare,
prevede l’eliminazione dell’autorizzazione preventiva prevista dalla legge
in parola. Tale d.d.l. in data 23.6.98 ha avuto il parere favorevole della
I Sezione di questo Consiglio Superiore con voto n. 262.
e) Considerazioni tecniche
Sul piano tecnico meritano di essere sottolineati
due profili di particolare rilevanza;
a) deve farsi cenno al fatto che il contenuto
delle norme tecniche speciali
per le linee elettriche aeree esterne
appare non aggiornato rispetto allo stato delle conoscenze e allo sviluppo
della tecnica. Si ritiene pertanto opportuno suggerire un’urgente revisione
ed aggiornamento delle stesse;
b) la seconda notazione riguarda i commi
2.4.14 della Sezione 4 e 2.5.08 della Sezione 5 del D.M. 21.3.88 che così
recitano:
2.4.14 Impiego di sostegni in zone
sismiche. - I sostegni progettati sulla base di quanto prescritto negli
articoli della presente sezione sono idonei ad essere impiegati anche nelle
zone sismiche per qualunque grado di sismicità.
2.5.08 Fondazioni in zone sismiche.
- Le fondazioni verificate sulla base di quanto prescritto negli articoli
della presente sezione sono idonee ad essere impiegate anche nelle zone
sismiche per qualunque grado di sismicità.
Orbene, il contenuto di tali disposizioni
induce a concludere che i sostegni delle linee elettriche e le loro fondazioni
siano in ogni caso idonei, senza ulteriori specifiche verifiche, in qualunque
condizione e grado di sismicità.
Poiché invece ciò non corrisponde
sempre alla realtà e, comunque, deve essere verificato di volta
in volta, ne risulta che nel caso di applicazione dei due commi le strutture
interessate e relative fondazioni possono non presentare adeguata sicurezza
alle azioni sismiche.
Infatti è indubbio che in molti
casi le azioni del vento, della neve, del manicotto di ghiaccio e della
rottura dei conduttori possano risultare determinanti rispetto alle azioni
sismiche, e pertanto queste ultime siano comunque soddisfatte.
Ma poiché ciò dipende, caso
per caso, dalla tipologia delle opere, è criterio generale della
progettazione strutturale dimostrare, con le specifiche verifiche della
fattispecie, che ciò accade effettivamente.
E quando, invece, dovessero prevalere
le azioni sismiche, è evidente che i manufatti debbano essere dimensionati
in relazione ad esse.
Ciò premesso, questa Sezione è
dell’avviso che, fino a quando le Norme Tecniche del D.M. 21.3.88 non saranno
aggiornate, anche con adeguate prescrizioni da adottare nelle zone sismiche,
sia necessario rispettare per le linee aeree le Norme Tecniche per le zone
sismiche di cui alla legge 64/74 ed al conseguente D.M. 16.1.96.
In particolare si dovrà tener conto
delle azioni sismiche agenti sul terreno nel caso di fondazioni poste su
versanti.
f) Conclusioni
In conclusione la Sezione è del
parere:
- che le norme di cui alla legge 1086/1971,
involgenti problematiche di sicurezza strutturale debbano essere applicate
anche agli elettrodotti;
- che, con riguardo alle norme della legge
1086/1971 che prevedono incombenze amministrative, si possa, al momento,
assimilare l’ENEL agli enti pubblici territoriali;
- che debbano in primo luogo essere applicate
la legge 28.6.1986 n. 339 e le conseguenti Norme Tecniche di cui al D.M.
21.3.88 e D.M. 16.1.1991;
- che, per quanto da queste non previsto,
debbano applicarsi le Norme tecniche di cui al D.M. 9.1.96 "Norme tecniche
per il calcolo, l’ese- cuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".;
- che non debbano applicarsi le Norme
tecniche di cui al D.M. 16.1.96:
"Norme tecniche relative ai criteri generali
di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
";
- che sino all’aggiornamento delle Norme
speciali per le linee elettriche aeree esterne, debbano seguirsi ed applicarsi
le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui alla legge
64/74 e al conseguente D.M.16.1.1996:" Norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche;
- che, infine, debbano, ovviamente, applicarsi
le prescrizioni del D.P.C.M. 23.4.1992 "Limiti massimi di esposizione ai
campi elettrico e magnetico" e le conseguenti norme tecniche di attuazione
emanate con D.P.C.M. 28.9.1995.
Nelle su esposte conclusioni
E' IL PARERE
unanime della Sezione.
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