TERZA SEZIONE

Seduta del 29.09.98
Voto n.426

OGGETTO:
Comune di Badolato. Richiesta di concessione di un’area demaniale marittima di m2 17.000 in mare per la realizzazione di un approdo turistico/marina, presentata dall’Associazione Temporanea di Imprese denominata "SALTEG".
CATANZARO

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 4178 del 14.09.1998, con la quale La Direzione Generale delle OO.MM. ha trasmesso per esame e parere gli atti relativi all’affare indicato in oggetto;

VISTO il precedente voto di questa Sezione n. 150 del 22.04.1998;

ESAMINATI gli atti pervenuti;

UDITA la Commissione Relatrice (Ranieri, Matteotti, Burghignoli, Ciliberti, Martines, Del Gaizo).

PREMESSO

Con voto n. 150 in data 22.04.1998 questa Sezione si espresse negativamente sulla richiesta concessione demaniale marittima, motivando il parere nei "considerato" del voto stesso, a cui si rimanda.
Successivamente con la nota citata in epigrafe, la Direzione Generale delle OO.MM. ha trasmesso, unitamente al progetto già esaminato, gli atti integrativi richiesti, di cui al voto sopra indicato.
Tali nuovi atti sono i seguenti:

  1. Verbale conferenza di servizi dell’08/07/1998;
  2. Relazione geotecnica;
  3. Curve granulometriche;
  4. Piani d’onda;
  5. Profilo longitudinale fiume Gallipari;
  6. Rilievo aerofotogrammetrico del maggio 1998, con sovrapposizione della struttura portuale in progetto;
  7. Relazione idrologico-idraulica e di evoluzione costiera;
  8. Delibera Consiglio comunale n.24 del 29/04/1998: variante parziale al Piano di fabbricazione;
  9. Lettera dell’Assessorato all’Urbanistica Regionale n.938 in data 19/06/1998, indirizzata al Sindaco di Badolato sulla variante al Piano di fabbricazione;
  10. Certificato iscrizione della Società SALTEG S.r.l. alla Camera di Commercio di Catanzaro.
Per quanto riguarda la descrizione del progetto proposto, si rimanda alle premesse del precedente voto di questa Sezione, non essendo variato l’originario lay out progettuale, mentre gli atti integrativi pervenuti riguardano essenzialmente studi, indagini e rilievi a supporto delle previsioni di progetto.
Il Dirigente Tecnico di Zona si è espresso preliminarmente sull’affare in argomento con nota n. 49 in data 03.09.98, di cui si riportano nel seguito i passi essenziali.
"Il voto n.150 del 22.04.98 della III^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha evidenziato l’esigenza di predisporre ‘studi più approfonditi ed elaborati di maggior dettaglio’, a corredo della proposta progettuale. Ciò con particolare riferimento a studi di dinamica litoranea, di idrologia e idraulica fluviale ( portata di piena e trasporto solido) e ad indagini geotecniche, di adeguata portata, che diano luogo allo sviluppo di una relazione geotecnica contenente ‘la giustificazione delle scelte progettuali’.
" Ciò premesso, si ritiene che, sotto l’aspetto squisitamente formale, l’attività progettuale integrativa sia stata sviluppata in armonia alle prescrizioni del Superiore Organo Consultivo.
"Pertanto, si ritiene che il progetto di che trattasi possa essere sottoposto ad esame e parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
"In sede collegiale sarà possibile entrare nel merito della documentazione integrativa presentata, onde accertare o meno la validità delle soluzioni tecniche proposte con il progetto in esame, nello spirito della tutela e del buon uso del pubblico demanio marittimo.
"Inoltre, si rileva l’opportunità di assicurare la completezza formale degli elaborati, al fine di garantire il corretto sviluppo delle procedure tecnico-amministrative, così come ridelineate con il recente regolamento approvato con D.P.R. n. 509/97.
"A tale scopo, costituisce riferimento normativo il decreto del 14.04.98 relativo ai ‘requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto’".

CONSIDERATO

La Sezione preliminarmente rileva come, a norma del primo comma dell’art.10 del D.P.R. 2/12/1997, n°509, relativo al Regolamento per la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, il Regolamento stesso sia applicabile nella fattispecie, non essendo ancora intervenuto, tra l’altro, alcun parere sulla questione da parte del competente ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime. Così pure costituisce riferimento normativo il decreto 14/04/1998, relativo all’approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti delle opere del genere sopra citato.
Tenuto conto di ciò, la Sezione ritiene che il progetto ora in esame abbia le caratteristiche di un progetto preliminare piuttosto che di un definitivo, e come tale verrà valutato.
Premesso che con le integrazioni presentate i progettisti hanno corrisposto sostanzialmente alle richieste della Sezione esplicitate nei "considerato" del precedente voto n° 150 del 22/04/1998, sotto alcuni aspetti sono ancora da formulare delle osservazioni, da cui discendono raccomandazioni in vista dello sviluppo progettuale a livello di "definitivo".
Si evidenzia che il presente parere viene reso in linea tecnica e nello spirito dell’art.12 del Regolamento del Codice della Navigazione, e riguarda sia la fattibilità tecnica del porto turistico in argomento (avendo valutato il progetto a livello preliminare) che la tutela del buon regime della costa. Per altre questioni, che esulano dallo spirito del citato art.12, pur essendo contemplate nei requisiti normativi del progetto preliminare (vedasi il citato decreto 14/04/1998), la Sezione si limiterà a formulare soltanto alcune raccomandazioni, nel rispetto dell’autonomia delle diverse Amministrazioni.
Circa la fattibilità tecnica dell’intervento proposto la Sezione ritiene di poter condividere in linea di massima le scelte di base dei progettisti, le quali risultano in armonia con i canoni consolidati di ingegneria portuale turistica, tenuto conto delle risultanze degli studi effettuati; gli studi stessi e le indagini effettuate a supporto di tali scelte si ritengono esaustivi a livello di progetto preliminare, osservando tuttavia che in sede di progettazione definitiva va verificato in modo più approfondito quali siano il posizionamento e l’orientamento ottimali dell’imboccatura, che contemperino le diverse esigenze da soddisfare ; con l’attuale lay-out progettuale l’imboccatura appare soggetta ad un interrimento di proporzioni non trascurabili e tale da costringere il futuro concessionario ad un gravoso onere di escavazione, per rendere agibile l’imboccatura stessa dopo le piene del fiume Gallipari.
Circa la tutela del buon regime della costa, la Sezione ritiene che l’intervento in questione provochi modifiche poco rilevanti all’assetto litoraneo, come risulta anche dal relativo studio agli atti progettuali, escludendo comunque il pericolo di gravi erosioni dei litorali adiacenti, sia perché il trasporto longitudinale è diretto da Sud verso Nord, sia perché il litorale sottoflutto ( a Nord) continua a risentire dell’apporto solido del fiume Gallipari.
Dalle indagini e dagli studi effettuati, come risulta dalla relazione geotecnica, consegue che l’opera in argomento nel suo complesso è fattibile dal punto di vista geotecnico, rimandando alle ulteriori fasi progettuali l’acquisizione in maniera organica di dati e informazioni di carattere geotecnico, per un affinamento della relativa progettazione.
Per quanto riguarda altri aspetti progettuali non attinenti direttamente alla normativa di cui al citato art.12 del Regolamento del Codice della Navigazione, si raccomanda di approfondire e sviluppare gli aspetti urbanistici e in particolare la viabilità, sia quella interna all’area portuale che quella di collegamento con le principali arterie di comunicazione.
Allo scopo di prevedere, sin dalla fase progettuale, quel corredo di misure atte a salvaguardare nel tempo l’ambiente, con particolare riferimento al buon regime della costa, e a garantire un idoneo livello di funzionalità dell’infrastruttura portuale nel suo complesso, si raccomanda anche di predisporre nel progetto definitivo un accurato "piano di monitoraggio e manutenzione", espressamente richiesto dalle norme vigenti.
Si rileva, infine, che agli atti progettuali manca ancora la formale approvazione della Regione sulla proposta variante al Piano di fabbricazione.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione all’unanimità è del

P A R E R E

che si possa esprimere, in linea tecnica e nello spirito dell’art.12 del Regolamento del Codice della Navigazione, favorevole avviso sul progetto di che trattasi, inteso come progetto preliminare, con le raccomandazioni di cui ai precedenti "considerato".