TERZA SEZIONE
Seduta del 29.09.98
Voto n.426
OGGETTO:
Comune di Badolato. Richiesta di concessione di un’area demaniale marittima
di m2 17.000 in mare per la realizzazione di un approdo turistico/marina,
presentata dall’Associazione Temporanea di Imprese denominata "SALTEG".
CATANZARO
LA SEZIONE
VISTA la nota n. 4178 del 14.09.1998, con la quale La Direzione
Generale delle OO.MM. ha trasmesso per esame e parere gli atti relativi
all’affare indicato in oggetto;
VISTO il precedente voto di questa Sezione n. 150 del 22.04.1998;
ESAMINATI gli atti pervenuti;
UDITA la Commissione Relatrice (Ranieri, Matteotti, Burghignoli,
Ciliberti, Martines, Del Gaizo).
PREMESSO
Con voto n. 150 in data 22.04.1998 questa Sezione si espresse negativamente
sulla richiesta concessione demaniale marittima, motivando il parere nei
"considerato" del voto stesso, a cui si rimanda.
Successivamente con la nota citata in epigrafe, la Direzione Generale
delle OO.MM. ha trasmesso, unitamente al progetto già esaminato,
gli atti integrativi richiesti, di cui al voto sopra indicato.
Tali nuovi atti sono i seguenti:
-
Verbale conferenza di servizi dell’08/07/1998;
-
Relazione geotecnica;
-
Curve granulometriche;
-
Piani d’onda;
-
Profilo longitudinale fiume Gallipari;
-
Rilievo aerofotogrammetrico del maggio 1998, con sovrapposizione della
struttura portuale in progetto;
-
Relazione idrologico-idraulica e di evoluzione costiera;
-
Delibera Consiglio comunale n.24 del 29/04/1998: variante parziale al Piano
di fabbricazione;
-
Lettera dell’Assessorato all’Urbanistica Regionale n.938 in data 19/06/1998,
indirizzata al Sindaco di Badolato sulla variante al Piano di fabbricazione;
-
Certificato iscrizione della Società SALTEG S.r.l. alla Camera di
Commercio di Catanzaro.
Per quanto riguarda la descrizione del progetto proposto, si rimanda alle
premesse del precedente voto di questa Sezione, non essendo variato l’originario
lay out progettuale, mentre gli atti integrativi pervenuti riguardano essenzialmente
studi, indagini e rilievi a supporto delle previsioni di progetto.
Il Dirigente Tecnico di Zona si è espresso preliminarmente sull’affare
in argomento con nota n. 49 in data 03.09.98, di cui si riportano nel seguito
i passi essenziali.
"Il voto n.150 del 22.04.98 della III^ Sezione del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici ha evidenziato l’esigenza di predisporre ‘studi più
approfonditi ed elaborati di maggior dettaglio’, a corredo della proposta
progettuale. Ciò con particolare riferimento a studi di dinamica
litoranea, di idrologia e idraulica fluviale ( portata di piena e trasporto
solido) e ad indagini geotecniche, di adeguata portata, che diano luogo
allo sviluppo di una relazione geotecnica contenente ‘la giustificazione
delle scelte progettuali’.
" Ciò premesso, si ritiene che, sotto l’aspetto squisitamente
formale, l’attività progettuale integrativa sia stata sviluppata
in armonia alle prescrizioni del Superiore Organo Consultivo.
"Pertanto, si ritiene che il progetto di che trattasi possa essere
sottoposto ad esame e parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
"In sede collegiale sarà possibile entrare nel merito della
documentazione integrativa presentata, onde accertare o meno la validità
delle soluzioni tecniche proposte con il progetto in esame, nello spirito
della tutela e del buon uso del pubblico demanio marittimo.
"Inoltre, si rileva l’opportunità di assicurare la completezza
formale degli elaborati, al fine di garantire il corretto sviluppo delle
procedure tecnico-amministrative, così come ridelineate con il recente
regolamento approvato con D.P.R. n. 509/97.
"A tale scopo, costituisce riferimento normativo il decreto del
14.04.98 relativo ai ‘requisiti per la redazione dei progetti da allegare
ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto’".
CONSIDERATO
La Sezione preliminarmente rileva come, a norma del primo comma dell’art.10
del D.P.R. 2/12/1997, n°509, relativo al Regolamento per la concessione
di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate
alla nautica da diporto, il Regolamento stesso sia applicabile nella fattispecie,
non essendo ancora intervenuto, tra l’altro, alcun parere sulla questione
da parte del competente ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime.
Così pure costituisce riferimento normativo il decreto 14/04/1998,
relativo all’approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti delle
opere del genere sopra citato.
Tenuto conto di ciò, la Sezione ritiene che il progetto ora
in esame abbia le caratteristiche di un progetto preliminare piuttosto
che di un definitivo, e come tale verrà valutato.
Premesso che con le integrazioni presentate i progettisti hanno corrisposto
sostanzialmente alle richieste della Sezione esplicitate nei "considerato"
del precedente voto n° 150 del 22/04/1998, sotto alcuni aspetti sono
ancora da formulare delle osservazioni, da cui discendono raccomandazioni
in vista dello sviluppo progettuale a livello di "definitivo".
Si evidenzia che il presente parere viene reso in linea tecnica e nello
spirito dell’art.12 del Regolamento del Codice della Navigazione, e riguarda
sia la fattibilità tecnica del porto turistico in argomento (avendo
valutato il progetto a livello preliminare) che la tutela del buon regime
della costa. Per altre questioni, che esulano dallo spirito del citato
art.12, pur essendo contemplate nei requisiti normativi del progetto preliminare
(vedasi il citato decreto 14/04/1998), la Sezione si limiterà a
formulare soltanto alcune raccomandazioni, nel rispetto dell’autonomia
delle diverse Amministrazioni.
Circa la fattibilità tecnica dell’intervento proposto la Sezione
ritiene di poter condividere in linea di massima le scelte di base dei
progettisti, le quali risultano in armonia con i canoni consolidati di
ingegneria portuale turistica, tenuto conto delle risultanze degli studi
effettuati; gli studi stessi e le indagini effettuate a supporto di tali
scelte si ritengono esaustivi a livello di progetto preliminare, osservando
tuttavia che in sede di progettazione definitiva va verificato in modo
più approfondito quali siano il posizionamento e l’orientamento
ottimali dell’imboccatura, che contemperino le diverse esigenze da soddisfare
; con l’attuale lay-out progettuale l’imboccatura appare soggetta ad un
interrimento di proporzioni non trascurabili e tale da costringere il futuro
concessionario ad un gravoso onere di escavazione, per rendere agibile
l’imboccatura stessa dopo le piene del fiume Gallipari.
Circa la tutela del buon regime della costa, la Sezione ritiene che
l’intervento in questione provochi modifiche poco rilevanti all’assetto
litoraneo, come risulta anche dal relativo studio agli atti progettuali,
escludendo comunque il pericolo di gravi erosioni dei litorali adiacenti,
sia perché il trasporto longitudinale è diretto da Sud verso
Nord, sia perché il litorale sottoflutto ( a Nord) continua a risentire
dell’apporto solido del fiume Gallipari.
Dalle indagini e dagli studi effettuati, come risulta dalla relazione
geotecnica, consegue che l’opera in argomento nel suo complesso è
fattibile dal punto di vista geotecnico, rimandando alle ulteriori fasi
progettuali l’acquisizione in maniera organica di dati e informazioni di
carattere geotecnico, per un affinamento della relativa progettazione.
Per quanto riguarda altri aspetti progettuali non attinenti direttamente
alla normativa di cui al citato art.12 del Regolamento del Codice della
Navigazione, si raccomanda di approfondire e sviluppare gli aspetti urbanistici
e in particolare la viabilità, sia quella interna all’area portuale
che quella di collegamento con le principali arterie di comunicazione.
Allo scopo di prevedere, sin dalla fase progettuale, quel corredo di
misure atte a salvaguardare nel tempo l’ambiente, con particolare riferimento
al buon regime della costa, e a garantire un idoneo livello di funzionalità
dell’infrastruttura portuale nel suo complesso, si raccomanda anche di
predisporre nel progetto definitivo un accurato "piano di monitoraggio
e manutenzione", espressamente richiesto dalle norme vigenti.
Si rileva, infine, che agli atti progettuali manca ancora la formale
approvazione della Regione sulla proposta variante al Piano di fabbricazione.
Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione all’unanimità
è del
P A R E R E
che si possa esprimere, in linea tecnica e nello spirito dell’art.12
del Regolamento del Codice della Navigazione, favorevole avviso sul progetto
di che trattasi, inteso come progetto preliminare, con le raccomandazioni
di cui ai precedenti "considerato".
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