SESTA SEZIONE
Seduta del 3.6.98
Voto n.131
OGGETTO:
AVELLINO - Comune di Ariano Irpino - Procedimento penale Longarini ed altri

LA SEZIONE

VISTA la nota n.131 del 9.3.98 con la quale la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e Servizi Speciali trasmette per esame e parere la richiesta relativa all'oggetto;

ESAMINATI gli atti trasmessi;

UDITA la Commissione Relatrice (Tatò, Maragno, Alfonsi, Falcone, Del Gaizo, Collarile, Piroddi, Lops)

PREMESSO

Con DD.MM. emanati a partire dal 1972, l'ultimo dei quali in data 21 dicembre 1977, veniva approvato il progetto esecutivo e relative varianti inerenti i lavori di attuazione del 3° - 4° lotto del Piano di Ricostruzione di Ariano Irpino.
Il Comune, colpito da entrambi i terremoti del 1962 e del 1980, è stato ammesso ai finanziamenti disposti dalla legge 18.4.84 n.80.
Il progetto, di completamento del 3° e 4° lotto ammesso a finanziamento, è affidato in concessione alla Società Adriatica Costruzione, è stato poi approvato con D.M. 753 del 28.7.86.
Nel corso di esecuzione dei lavori è intervenuta la legge 28.10.86 n.753 che, con l'art.3, ha esteso ad Ariano Irpino le disposizioni speciali recate dalla legge 24.7.84 n.363 ed ha autorizzato una ulteriore spesa con D.M. n.396 del 13.3.87.
Successivamente è intervenuta la legge 12.8.93 n. 317 che, all'art. 2 comma 1 ha disposto la revoca di diritto delle concessioni in corso, fra cui quella di Ariano Irpino.
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del Concessionario ed altri da parte della Procura di Ariano Irpino, la Direzione Generale dell'Edilizia con nota n. 264 in data 4/8/1997, diretta a questo Consiglio Superiore e per conoscenza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha così richiesto parere in merito:

lI piani di ricostruzione, come noto, sono stati inizialmente previsti con l'intento di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale sviluppo degli abitati" (D.L. 1.3.1945, n.1 5 4).
"Nel tempo, in particolare negli anni '80 sono intervenute nuove disposizioni speciali che hanno ridato efficacia a determinati piani di ricostruzione dei Comuni interessati".
"Per mettere ordine a tutta la materia giunta ad una situazione insostenibile per la congerie di norme approvate nell'arco di quasi mezzo secolo, è intervenuta la legge 12.8.1993, n.317 che ha innovato profondamente la normativa riguardante il settore di intervento in questione".
"Premesso quanto sopra, si fa presente che per il Piano di Ricostruzione del Comune di Ariano Irpino - completamento del 3° - 4° lotto, affidato a suo tempo in concessione alla Soc. Adriatica Costruzioni, la Procura della Repubblica di detta città ha avanzato nel dicembre 1995 una richiesta di rinvio a giudizio ed al riguardo l'Amministrazione si è costituita parte civile".
"Questa Direzione Generale, a seguito di apposita richiesta dell'Ufficio Legale del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania (nota n.7220 del 7.4.97), ha relazionato in merito all'Avvocatura Distretturale dello Stato di Napoli con nota prot. n. 136 dell'8.5.1997.
"Successivamente il medesimo organo legale con nota prot. n.37557 del 18.6.97 ha richiesto le osservazioni e deduzioni della scrivente in merito alla consulenza tecnica fornita al G.I.P. dai periti all'uopo incaricati, che sono state comunicate con ministeriale prot. n.218 del 10.7.1997.
"In relazione al danno materiale subito, ipotizzato nella richiamata consulenza (pag.48), sul quale questa Direzione Generale ha espresso il proprio avviso con la richiamata nota n.218, è ora pervenuta dalla medesima Avvocatura Distretturale una ulteriore nota prot. n.44245 del 16.7.1997, con la quale viene richiesta una conferma sulla entità del danno (£.9.053.959.083) nonchè "il pensiero di questo Ministero" sulle note formulate dai periti del P.M. in merito alla già richiamata Consulenza tecnica.
"Come si evince dall'esame delle relazioni predisposte dai periti tutti ora richiamati, trattasi di questioni tecniche riguardanti sostanzialmente la congruità dei prezzi e la determinazione del coefficiente di aggiornamento degli stessi, operato in questo caso dall'Amministrazione Comunale di Ariano Irpino".
"Atteso quanto sopra, questa Direzione Generale ritiene opportuno richiedere il parere di codesto Consesso sulle tesi contrastanti dei due gruppi di periti che emergono dalle perizie richiamate".
"Ciò permetterà alla scrivente di poter esprimere all'Avvocatura richiamata il proprio avviso in modo più congruo".
A detta richiesta veniva allegata la seguente documentazione:
- legge 12.8.1993, n.317;
- nota n.7220 del 7.4.97 - Provv.to OO.PP. Napoli con richiesta di rinvio a giudizio;

  • ministeriale n.136 dell'8.5.1997;
  • nota n.37557 del 18.6.97 - Avv. Distrettuale di Napoli;
  • ministeriale n.218 del 10.7.1997;
  • nota n.44245 del 16.7.1997 – Avv. Distrettuale di Napoli
  • In sede di esame preliminare dell'affare indicato in oggetto la Sezione rilevava la mancanza degli atti di seguito descritti, necessari per un più compiuto parere in merito:
  1. testo della consulenza tecnica di ufficio dell'Ing. Rotili ed allegati;
  2. determinazione del coefficiente medio di aggiornamento dei prezzi - relazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino in data 5/6/1986;
  3. relazione in data 5/6/1986 dell'Ing. Blasi nella sua C.T.P. del 9.7.1996;
  4. relazione dell'Arch. Sala, nella sua C.T.P. del 10.7.1996;
  5. disciplinare di concessione n.640 del 25.6.1986;
  6. relazione illustrativa del Prof. Ing. Marco Menegotto;
  7. nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, prot. n.38780 del 4.11.1985.
Detti atti venivano richiesti alla Direzione Generale dell'Edilizia Statale e SS.SS. con nota di questa Sezione in data 10.9.1997 n.434.
Poichè nell'adunanza del 27.11.1997 è risultato che detta documentazione integrativa non era ancora pervenuta questa Sezione, non essendo stata messa in grado di esprimere il richiesto parere, atteso il tempo trascorso, restituiva il carteggio relativo all'affare in oggetto.
Successivamente, la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e SS.SS. con nota n.39 in data 9.3.1998, essendole pervenuta la documentazione integrativa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, chiedeva nuovamente il parere di questo Consesso in merito all'affare in oggetto.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli infatti, con nota 12.1.1998 n.001509 diretta alla Direzione Generale dell'Edilizia Statale e SS.SS. aveva risposto quanto segue:
"In riscontro alla nota di codesto Ministero prot. n.294 del 9.10.97, relativo al giudizio di cui all'oggetto, si rimette copia della seguente documentazione:
- consulenza tecnica di ufficio dell'Ing. S.Rotili;
- relazione dell'Ing. Blasi;
- relazione dell'Arch. Della Sala del 10.7.96.
"Inoltre, ad ogni buon fine, si allega la nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino del 16.3.1995, erroneamente inviata dal Cancelliere del Tribunale di Ariano Irpino - Ufficio del GIP, in luogo della richiesta relazione dello stesso Ufficio Tecnico del predetto Comune del 5.6.86".
La Sezione, durante la trattazione preliminare svolta nell'adunanza del 31.3.1998 ha rinviato per maggiore istruttoria la pratica in argomento, essendo emersa la necessità di rinnovare la richiesta riguardante la determinazione del coefficiente medio di aggiornamento prezzi e relazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino del 5.6.1986, facendo salva l'eventuale richiesta di ulteriori atti a seguito dell'approfondimento istruttorio in corso.
Alla data della presente Adunanza del 13 maggio 1998 tale documentazione richiesta non è pervenuta, ma in considerazione del tempo trascorso la Sezione ritiene di procedere ugualmente alla trattazione dell'argomento.

CONSIDERATO

Come è noto l'art.1 della legge 12 agosto 1993, n.317 ha disposto che i piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n.1402 e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Ai sensi del successivo art.2, le concessioni in corso di cui all'art.16 della legge 27 ottobre 1951, n.1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il Ministero dei Lavori Pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.10.1992 (comma 1)
I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti (comma 2).
Al riguardo si rileva che la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali, con nota n.218 del 10.7.97, ha informato l'Avvocatura Distrettuale di Napoli di aver "proceduto al recupero delle somme in questione, che al momento risulta superiore a quanto determinato".
La concessione alla Società Adriatica Costruzioni relativa al piano di ricostruzione del Comune di Arianto Irpino, rientra tra le concessioni revocate ope legis, in quanto non risulta previamente annullata, anche se con ministeriale prot. n. 217 del 24.7.93 è stata data comunicazione all'Amministratore della Società Adriatica Costruzioni dell'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio dei decreti relativi alla concessione di cui trattasi (come risulta dalla nota n.136 dell'8.5.97 della DIGES all'Avvocatura Distrettuale di Napoli).
Poichè la revoca di diritto opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n.317 del 1993, il Ministero dei lavori pubblici è tenuto a provvedere alla definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con i decreti ministeriali di affidamento.
Pertanto, l'assetto dei rapporti pregressi con il concessionario è regolato dal decreto di affidamento della concessione, la cui validità ed efficacia è attualmente mantenuta dalla legge anche dopo l'apertura del procedimento penale a carico di Longarini Eduardo ed altri, relativamente al piano di ricostruzione del Comune di Ariano Irpino.
Resta ferma, tuttavia, l'ipotesi che il suddetto giudizio, nel quale l'Amministrazione si è costituita parte civile, si concluda con l'accertamento della responsabilità penale degli imputati e della conseguente illeceità degli atti di affidamento, con riferimento, tra l'altro, alla congruità dei prezzi e dell'anticipazione concessa nonchè alla determinazione del coefficiente di aggiornamento degli stessi.
La Sezione ritiene che il parere richiesto presupponga la formulazione di una definita ipotesi di partenza che, al momento, non appare possibile in questa sede, essendo, da un lato, ben precisi i limiti temporali disposti dalla legge 317/93, e dipendendo, tra l'altro, le ulteriori valutazioni in ordine alla liceità degli atti predetti e la conseguente determinazione penale in corso.
Con riguardo a tale ultimo punto, peraltro, la Sezione suggerisce di dare mandato all'Avvocatura Distrettuale di Napoli di assumere, in sede di formulazione delle conclusioni, un atteggiamento processuale atto ad evitare qualsiasi pregiudizio alla tutela degli interessi dell'Amministrazione connessi alla costituzione di parte civile.

Tutto ciò premesso e considerato, l'unanime

PARERE

della Sezione è nei considerati che precedono.