SESTA SEZIONE
Seduta del 3.6.98
Voto n.131
OGGETTO:
AVELLINO - Comune di Ariano Irpino - Procedimento
penale Longarini ed altri
LA SEZIONE
VISTA la nota n.131 del 9.3.98 con la quale
la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e Servizi Speciali trasmette
per esame e parere la richiesta relativa all'oggetto;
ESAMINATI gli atti trasmessi;
UDITA la Commissione Relatrice (Tatò,
Maragno, Alfonsi, Falcone, Del Gaizo, Collarile, Piroddi, Lops)
PREMESSO
Con DD.MM. emanati a partire dal 1972, l'ultimo dei
quali in data 21 dicembre 1977, veniva approvato il progetto esecutivo
e relative varianti inerenti i lavori di attuazione del 3° - 4°
lotto del Piano di Ricostruzione di Ariano Irpino.
Il Comune, colpito da entrambi i terremoti del 1962
e del 1980, è stato ammesso ai finanziamenti disposti dalla legge
18.4.84 n.80.
Il progetto, di completamento del 3° e 4°
lotto ammesso a finanziamento, è affidato in concessione alla Società
Adriatica Costruzione, è stato poi approvato con D.M. 753 del 28.7.86.
Nel corso di esecuzione dei lavori è intervenuta
la legge 28.10.86 n.753 che, con l'art.3, ha esteso ad Ariano Irpino le
disposizioni speciali recate dalla legge 24.7.84 n.363 ed ha autorizzato
una ulteriore spesa con D.M. n.396 del 13.3.87.
Successivamente è intervenuta la legge 12.8.93
n. 317 che, all'art. 2 comma 1 ha disposto la revoca di diritto delle concessioni
in corso, fra cui quella di Ariano Irpino.
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del
Concessionario ed altri da parte della Procura di Ariano Irpino, la Direzione
Generale dell'Edilizia con nota n. 264 in data 4/8/1997, diretta a questo
Consiglio Superiore e per conoscenza all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, ha così richiesto parere in merito:
lI piani di ricostruzione, come noto, sono stati
inizialmente previsti con l'intento di contemperare nei paesi danneggiati
dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi
con la necessità di non compromettere il razionale sviluppo degli
abitati" (D.L. 1.3.1945, n.1 5 4).
"Nel tempo, in particolare negli anni '80 sono intervenute
nuove disposizioni speciali che hanno ridato efficacia a determinati piani
di ricostruzione dei Comuni interessati".
"Per mettere ordine a tutta la materia giunta ad
una situazione insostenibile per la congerie di norme approvate nell'arco
di quasi mezzo secolo, è intervenuta la legge 12.8.1993, n.317 che
ha innovato profondamente la normativa riguardante il settore di intervento
in questione".
"Premesso quanto sopra, si fa presente che per il
Piano di Ricostruzione del Comune di Ariano Irpino - completamento del
3° - 4° lotto, affidato a suo tempo in concessione alla Soc. Adriatica
Costruzioni, la Procura della Repubblica di detta città ha avanzato
nel dicembre 1995 una richiesta di rinvio a giudizio ed al riguardo l'Amministrazione
si è costituita parte civile".
"Questa Direzione Generale, a seguito di apposita
richiesta dell'Ufficio Legale del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania
(nota n.7220 del 7.4.97), ha relazionato in merito all'Avvocatura Distretturale
dello Stato di Napoli con nota prot. n. 136 dell'8.5.1997.
"Successivamente il medesimo organo legale con nota
prot. n.37557 del 18.6.97 ha richiesto le osservazioni e deduzioni della
scrivente in merito alla consulenza tecnica fornita al G.I.P. dai periti
all'uopo incaricati, che sono state comunicate con ministeriale prot. n.218
del 10.7.1997.
"In relazione al danno materiale subito, ipotizzato
nella richiamata consulenza (pag.48), sul quale questa Direzione Generale
ha espresso il proprio avviso con la richiamata nota n.218, è ora
pervenuta dalla medesima Avvocatura Distretturale una ulteriore nota prot.
n.44245 del 16.7.1997, con la quale viene richiesta una conferma sulla
entità del danno (£.9.053.959.083) nonchè "il pensiero
di questo Ministero" sulle note formulate dai periti del P.M. in merito
alla già richiamata Consulenza tecnica.
"Come si evince dall'esame delle relazioni predisposte
dai periti tutti ora richiamati, trattasi di questioni tecniche riguardanti
sostanzialmente la congruità dei prezzi e la determinazione del
coefficiente di aggiornamento degli stessi, operato in questo caso dall'Amministrazione
Comunale di Ariano Irpino".
"Atteso quanto sopra, questa Direzione Generale
ritiene opportuno richiedere il parere di codesto Consesso sulle tesi contrastanti
dei due gruppi di periti che emergono dalle perizie richiamate".
"Ciò permetterà alla scrivente di
poter esprimere all'Avvocatura richiamata il proprio avviso in modo più
congruo".
A detta richiesta veniva allegata la seguente documentazione:
- legge 12.8.1993, n.317;
- nota n.7220 del 7.4.97 - Provv.to OO.PP. Napoli
con richiesta di rinvio a giudizio;
-
ministeriale n.136 dell'8.5.1997;
-
nota n.37557 del 18.6.97 - Avv. Distrettuale di Napoli;
-
ministeriale n.218 del 10.7.1997;
-
nota n.44245 del 16.7.1997 – Avv. Distrettuale di Napoli
-
In sede di esame preliminare dell'affare indicato in
oggetto la Sezione rilevava la mancanza degli atti di seguito descritti,
necessari per un più compiuto parere in merito:
-
testo della consulenza tecnica di ufficio dell'Ing.
Rotili ed allegati;
-
determinazione del coefficiente medio di aggiornamento
dei prezzi - relazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino
in data 5/6/1986;
-
relazione in data 5/6/1986 dell'Ing. Blasi nella sua
C.T.P. del 9.7.1996;
-
relazione dell'Arch. Sala, nella sua C.T.P. del 10.7.1996;
-
disciplinare di concessione n.640 del 25.6.1986;
-
relazione illustrativa del Prof. Ing. Marco Menegotto;
-
nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, prot. n.38780
del 4.11.1985.
Detti atti venivano richiesti alla Direzione Generale
dell'Edilizia Statale e SS.SS. con nota di questa Sezione in data 10.9.1997
n.434.
Poichè nell'adunanza del 27.11.1997 è
risultato che detta documentazione integrativa non era ancora pervenuta
questa Sezione, non essendo stata messa in grado di esprimere il richiesto
parere, atteso il tempo trascorso, restituiva il carteggio relativo all'affare
in oggetto.
Successivamente, la Direzione Generale dell'Edilizia
Statale e SS.SS. con nota n.39 in data 9.3.1998, essendole pervenuta la
documentazione integrativa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, chiedeva nuovamente il parere di questo Consesso in merito all'affare
in oggetto.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
infatti, con nota 12.1.1998 n.001509 diretta alla Direzione Generale dell'Edilizia
Statale e SS.SS. aveva risposto quanto segue:
"In riscontro alla nota di codesto Ministero prot.
n.294 del 9.10.97, relativo al giudizio di cui all'oggetto, si rimette
copia della seguente documentazione:
- consulenza tecnica di ufficio dell'Ing. S.Rotili;
- relazione dell'Ing. Blasi;
- relazione dell'Arch. Della Sala del 10.7.96.
"Inoltre, ad ogni buon fine, si allega la nota dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Ariano Irpino del 16.3.1995, erroneamente inviata
dal Cancelliere del Tribunale di Ariano Irpino - Ufficio del GIP, in luogo
della richiesta relazione dello stesso Ufficio Tecnico del predetto Comune
del 5.6.86".
La Sezione, durante la trattazione preliminare svolta
nell'adunanza del 31.3.1998 ha rinviato per maggiore istruttoria la pratica
in argomento, essendo emersa la necessità di rinnovare la richiesta
riguardante la determinazione del coefficiente medio di aggiornamento prezzi
e relazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino del 5.6.1986,
facendo salva l'eventuale richiesta di ulteriori atti a seguito dell'approfondimento
istruttorio in corso.
Alla data della presente Adunanza del 13 maggio
1998 tale documentazione richiesta non è pervenuta, ma in considerazione
del tempo trascorso la Sezione ritiene di procedere ugualmente alla trattazione
dell'argomento.
CONSIDERATO
Come è noto l'art.1 della legge 12 agosto
1993, n.317 ha disposto che i piani di ricostruzione degli abitati distrutti
o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n.1402 e
successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data
di entrata in vigore della stessa legge.
Ai sensi del successivo art.2, le concessioni in
corso di cui all'art.16 della legge 27 ottobre 1951, n.1402, già
affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto
a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il Ministero
dei Lavori Pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione
dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali
di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate
con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.10.1992 (comma 1)
I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione,
già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma
1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento
dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione
e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate
in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti
(comma 2).
Al riguardo si rileva che la Direzione Generale
dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali, con nota n.218 del 10.7.97,
ha informato l'Avvocatura Distrettuale di Napoli di aver "proceduto al
recupero delle somme in questione, che al momento risulta superiore a quanto
determinato".
La concessione alla Società Adriatica Costruzioni
relativa al piano di ricostruzione del Comune di Arianto Irpino, rientra
tra le concessioni revocate ope legis, in quanto non risulta previamente
annullata, anche se con ministeriale prot. n. 217 del 24.7.93 è
stata data comunicazione all'Amministratore della Società Adriatica
Costruzioni dell'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio dei
decreti relativi alla concessione di cui trattasi (come risulta dalla nota
n.136 dell'8.5.97 della DIGES all'Avvocatura Distrettuale di Napoli).
Poichè la revoca di diritto opera a decorrere
dalla data di entrata in vigore della citata legge n.317 del 1993, il Ministero
dei lavori pubblici è tenuto a provvedere alla definizione dei rapporti
giuridici già posti in essere con i decreti ministeriali di affidamento.
Pertanto, l'assetto dei rapporti pregressi con il
concessionario è regolato dal decreto di affidamento della concessione,
la cui validità ed efficacia è attualmente mantenuta dalla
legge anche dopo l'apertura del procedimento penale a carico di Longarini
Eduardo ed altri, relativamente al piano di ricostruzione del Comune di
Ariano Irpino.
Resta ferma, tuttavia, l'ipotesi che il suddetto
giudizio, nel quale l'Amministrazione si è costituita parte civile,
si concluda con l'accertamento della responsabilità penale degli
imputati e della conseguente illeceità degli atti di affidamento,
con riferimento, tra l'altro, alla congruità dei prezzi e dell'anticipazione
concessa nonchè alla determinazione del coefficiente di aggiornamento
degli stessi.
La Sezione ritiene che il parere richiesto presupponga
la formulazione di una definita ipotesi di partenza che, al momento, non
appare possibile in questa sede, essendo, da un lato, ben precisi i limiti
temporali disposti dalla legge 317/93, e dipendendo, tra l'altro, le ulteriori
valutazioni in ordine alla liceità degli atti predetti e la conseguente
determinazione penale in corso.
Con riguardo a tale ultimo punto, peraltro, la Sezione
suggerisce di dare mandato all'Avvocatura Distrettuale di Napoli di assumere,
in sede di formulazione delle conclusioni, un atteggiamento processuale
atto ad evitare qualsiasi pregiudizio alla tutela degli interessi dell'Amministrazione
connessi alla costituzione di parte civile.
Tutto ciò premesso e considerato, l'unanime
PARERE
della Sezione è nei considerati che precedono.
|