QUINTA SEZIONE

        Seduta del 13.05 98
            Voto n.209

OGGETTO:
Competenze per prestazione professionale di progettazione di opere di edilizia economica e popolare.

LA SEZIONE

VISTA la nota 7.5.1998 n. 86 AA.GG. con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha formulato un quesito sull’argomento in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, PANECALDO, CRISCUOLI).

PREMESSO

Un professionista ha rivolto al Servizio Tecnico Centrale il quesito se, nel determinare le competenze per una prestazione di sola progettazione di un programma di edilizia economica e popolare assistito da contributo regionale, sia applicabile l’art. 4 del D.M. 18.9.1967 n. 17321, che esclude la maggiorazione del 25% per incarico parziale, ovvero se la prestazione professionale di progettazione sia esclusa dal campo di applicazione di detto decreto; ciò in quanto il medesimo è stato emanato in attuazione dell’art. 9 del R.D. 8.2.1923 n. 345 che prevede una tariffa particolare per le attività di direzione lavori e collaudazione nel campo dell’edilizia sovvenzionata.
Il Servizio Tecnico Centrale con la nota n. 86 citata in epigrafe, nel richiedere il parere della competente Sezione del Consiglio Superiore, formula le seguenti osservazioni:
"Al riguardo si osserva che effettivamente l’art. 9 del R.D. 345/23, recante norme complementari per la esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi col contributo governativo, prevedeva che "con decreto del Ministro per l’industria ed il commercio e quello del lavoro .... sarà approvata una tariffa delle competenze degli ingegneri direttori dei lavori e degli ingegneri collaudatori". La competenza in materia di edilizia economica e popolare fu successivamente devoluta al Ministero dei LL.PP.
Peraltro, il D.M. 18.9.1967 n. 17321, come anche il precedente D.M. 18.6.1949 da esso modificato, nel titolo fa riferimento genericamente alle "prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato". Anche le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 sembrano avere valenza generale e riguardare tutte le prestazioni professionali relative alle opere di cui trattasi, compresa la progettazione.
Per contro, la circolare esplicativa che la Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale, Div.ne 4, del Ministero dei LL.PP. diffuse il 15 febbraio 1968 n. 2942/3415, conferma che trattasi di disposizioni attinenti i direttori dei lavori ed i collaudatori".

CONSIDERATO

La Sezione ritiene che, per una corretta risposta al quesito di cui trattasi, debbano tenersi presenti - oltre al R.D. 8.2.1923 n. 345 ed al D.M. 18.9.1967 n. 17321, esplicitamente richiamati negli atti pervenuti - le successive disposizioni generali riguardanti le competenze spettanti ai professionisti (in particolare gli ingegneri ed architetti) che operano per conto di pubbliche Amministrazioni, fra le quali:

- la legge 5.5.1976 n. 340, che ha sancito l’inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per ingegneri ed architetti;

- l’art. 6 della legge 1.7.1977 n. 404, il quale, nel limitare ai rapporti tra privati la inderogabilità sancita dalla sopra citata legge 340/76, ha stabilito alcuni criteri per i compensi relativi agli incarichi di progettazione;

- l’art. 12 bis della legge 26.4.1989 n. 155, il quale ha disposto che, per le opere pubbliche, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%.

L’esame congiunto di tutte le sopra citate disposizioni porta alla valutazione che, in linea generale, i professionisti, per le prestazioni rese a favore di Pubbliche Amministrazioni, debbano fare riferimento ai criteri, alla disciplina ed alle percentuali previste dalla relativa tariffa professionale, salvo applicare sul totale, escluse le spese, una riduzione percentuale nella misura da definire in sede di disciplinare d’incarico e comunque non superiore al 20%.
Possono sussistere, in deroga a detto criterio generale, discipline particolari, sancite da apposite disposizioni legislative che hanno validità, ovviamente, per i casi puntualmente previsti. E’ questo il caso degli interventi di edilizia economica e popolare fruenti di contributi pubblici; per tali opere, con il R.D. 8.2.1923 n. 345 (art. 9) è stata prevista l’emanazione di una specifica tariffa per le competenze dei direttori dei lavori e dei collaudatori. Per dette figure professionali valgono, pertanto, le disposizioni attuative del citato art. 9 e quindi, da ultimo, quelle del D.M. 18.9.1967; ancorché nel titolo di detto decreto non figuri detta limitazione, non sembra possibile l’estensione ad altre figure professionali delle disposizioni sancite da detto decreto in deroga alla disciplina generale.
La limitazione alle figure del Direttore dei lavori e del Collaudatore delle disposizioni del D.M. 18.9.1967 è esplicitamente confermata dal 2° comma della Circolare 15.2.1968 n. 2942/3415 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale AA.GG. e Personale, Div. IV- ha segnalato ed illustrato il citato decreto.
Tutto quanto sopra salvo specifica disciplina espressa nel disciplinare di incarico ed esplicitamente accettata dal professionista interessato.

Tutto ciò premesso, nei suesposti "considerato"

E' IL PARERE

unanime della Sezione.