Seduta del 13.05 98
OGGETTO:
LA SEZIONE VISTA la nota 7.5.1998 n. 86 AA.GG. con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha formulato un quesito sull’argomento in oggetto; ESAMINATI gli atti; UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, PANECALDO, CRISCUOLI). PREMESSO Un professionista ha rivolto al Servizio
Tecnico Centrale il quesito se, nel determinare le competenze per una prestazione
di sola progettazione di un programma di edilizia economica e popolare
assistito da contributo regionale, sia applicabile l’art. 4 del D.M. 18.9.1967
n. 17321, che esclude la maggiorazione del 25% per incarico parziale, ovvero
se la prestazione professionale di progettazione sia esclusa dal campo
di applicazione di detto decreto; ciò in quanto il medesimo è
stato emanato in attuazione dell’art. 9 del R.D. 8.2.1923 n. 345 che prevede
una tariffa particolare per le attività di direzione lavori e collaudazione
nel campo dell’edilizia sovvenzionata.
CONSIDERATO La Sezione ritiene che, per una corretta risposta al quesito di cui trattasi, debbano tenersi presenti - oltre al R.D. 8.2.1923 n. 345 ed al D.M. 18.9.1967 n. 17321, esplicitamente richiamati negli atti pervenuti - le successive disposizioni generali riguardanti le competenze spettanti ai professionisti (in particolare gli ingegneri ed architetti) che operano per conto di pubbliche Amministrazioni, fra le quali: - l’art. 6 della legge 1.7.1977 n. 404, il quale, nel limitare ai rapporti tra privati la inderogabilità sancita dalla sopra citata legge 340/76, ha stabilito alcuni criteri per i compensi relativi agli incarichi di progettazione; - l’art. 12 bis della legge 26.4.1989 n. 155, il quale ha disposto che, per le opere pubbliche, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%. Possono sussistere, in deroga a detto criterio generale, discipline particolari, sancite da apposite disposizioni legislative che hanno validità, ovviamente, per i casi puntualmente previsti. E’ questo il caso degli interventi di edilizia economica e popolare fruenti di contributi pubblici; per tali opere, con il R.D. 8.2.1923 n. 345 (art. 9) è stata prevista l’emanazione di una specifica tariffa per le competenze dei direttori dei lavori e dei collaudatori. Per dette figure professionali valgono, pertanto, le disposizioni attuative del citato art. 9 e quindi, da ultimo, quelle del D.M. 18.9.1967; ancorché nel titolo di detto decreto non figuri detta limitazione, non sembra possibile l’estensione ad altre figure professionali delle disposizioni sancite da detto decreto in deroga alla disciplina generale. La limitazione alle figure del Direttore dei lavori e del Collaudatore delle disposizioni del D.M. 18.9.1967 è esplicitamente confermata dal 2° comma della Circolare 15.2.1968 n. 2942/3415 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale AA.GG. e Personale, Div. IV- ha segnalato ed illustrato il citato decreto. Tutto quanto sopra salvo specifica disciplina espressa nel disciplinare di incarico ed esplicitamente accettata dal professionista interessato. Tutto ciò premesso, nei suesposti "considerato" E' IL PARERE unanime della Sezione.
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