QUINTA SEZIONE

Seduta del 24.02.99
Voto n.57

OGGETTO:
AFFARI GENERALI - Consiglio Nazionale degli Architetti. Interpretazione art. 16 della legge 109/94 come modificato dalla legge 415/98, rapportato alla tab. B della tariffa professionale di cui alla legge 143/49.

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 7/259/U in data 14.1.1999 con la quale il Ministero di Grazia e Giustizia ha trasmesso, per esame e parere di questo Consiglio Superiore, la richiesta in argomento;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (D’ANTONIO, INZITARI, MIGLIACCI).

PREMESSO

Con nota n. 7/259/U in data 14.1.1999 il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio Superiore un documento redatto dalla Commissione Tariffe del Consiglio Nazionale degli Architetti, concernente un’interpretazione del disposto dell’art. 16 della legge 415/98 rapportato alla tab. B della tariffa professionale di cui alla legge 143/49.
Tale documento, secondo quanto si evince dalla nota di trasmissione al Ministero di Grazia e Giustizia, era stato predisposto dal Consiglio Nazionale degli Architetti come contributo della categoria professionale alla definizione di eventuali provvedimenti normativi in materia.
Il citato documento, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 16 della legge 415/98, relativo alla definizione dei tre livelli di progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo), evidenzia la dicotomia che nel tempo si è determinata tra le fasi progettuali definite dalla normativa sui lavori pubblici rispetto a quelle cui fa riferimento la tariffa professionale.
Da tali considerazioni scaturisce la proposta di applicazione del tariffario secondo i criteri interpretativi di seguito riportati:

- "Progetto prelimanare
L’onorario viene calcolato a discrezione ai sensi dell’art. 5 della T.P. parametrandolo al 50% della aliquota a) della tabella B, nella classe e categoria di appartenenza dell’opera.
La prestazione deve considerarsi esaustiva in riferimento ai contenuti del "progetto preliminare", e deve intendersi come atto propedeutico alla redazione delle successive e distinte fasi progettuali: pertanto non trova applicazione la maggiorazione prevista dal primo comma dell’art. 18 della T.P., in quanto trattasi di prestazione valutata a discrezione, dovendosi ritenere che tale fase assume il ruolo di documento programmatico preliminare al progetto, così come considerato nel testo di legge, e quindi consuntivo di tutti gli elementi necessari al progetto stesso ma senza per questo rivestire alcun contenuto operativo di matrice strettamente progettuale.
L’onorario a discrezione è comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento dell’incarico, restando a carico del committente, se non diversamente concordato, le spese a piè di lista ai sensi dell’art. 6 della T.P.

- "Progetto definitivo
L’onorario viene calcolato a percentuale con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell’opera e compensato con l’applicazione delle aliquote a) e b) corrispondenti alle prestazioni di progetto di massima e preventivo sommario. In considerazione sia delle maggiori difficoltà di progetto, derivanti dalla necessità di rispondere alle nuove prescrizioni di leggi, che del maggiore sviluppo di elaborati tecnici non prevedibili all’epoca di emanazione della T.P., si ritiene applicabile la maggiorazione del 100% ai sensi del 2° comma dell’art. 21 della T.P.

Tale maggiorazione si applicherà:

  • sempre sulla aliquota a), corrispondente alla prestazione progetto di massima;
  • si applicherà sulla aliquota b), corrispondente alla prestazione preventivo sommario ove non fosse stata richiesta ed eseguita la redazione del preventivo particolareggiato e a condizione che il preventivo sommario sia stato sviluppato oltre le normali caratteristiche.
Nel caso in cui nella redazione del progetto definitivo fossero richieste altre prestazioni, quali preventivo particolareggiato e/o capitolati e contratti, queste saranno compensate con l’applicazione delle rispettive aliquote secondo la tabella B, con l’avvertenza che se si espleta la prestazione di preventivo particolareggiato, non è applicabile la maggiorazione ai sensi del 2° comma dell’art. 21 della T.P. sulla prestazione di preventivo sommario.
Al professionista sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 ai sensi dell’art. 13 della T.P., oltre le maggiorazioni ai sensi dell’art. 18.

- "Progetto esecutivo
L’onorario viene calcolato a percentuale con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell’opera e compensato con l’applicazione delle aliquote c), d), e), f) corrispondenti alle prestazioni di progetto esecutivo, preventivo particolareggiato, particolari costruttivi e decorativi, capitolati e contratti, con l’esclusione delle aliquote relative alle prestazioni elencate che fossero state già svolte in fase di redazione del progetto definitivo.
Al professionista sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 ai sensi dell’art. 13 della T.P., oltre le maggiorazioni ai sensi dell’art. 18"

CONSIDERATO

Il quesito di cui trattasi trova i propri riferimenti normativi negli artt. 16 e 17 della legge 415/98; quest’ultima ha integrato in modo sostanziale il disposto dei corrispondenti articoli della legge 109/94 per quanto concerne le tariffe professionali relative alle attività di progettazione.
In particolare i commi 14-bis e 14-ter dell’art. 17 della 415/98, aggiunti al testo della 109/94, così recitano: - "14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
- "14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti". Pertanto la proposta formulata dalla Commissione Tariffe del Consiglio Nazionale degli Architetti trova i propri presupposti nel compito istituzionale affidato al Ministero di Grazia e Giustizia che, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, dovrà rideterminare con proprio decreto le aliquote e le tabelle dei corrispettivi a percentuale da applicare alle attività di progettazione ed alle relative attività di supporto.
Peraltro, così come stabilisce il citato comma 14-ter, fino alla data di emanazione di tale decreto si devono continuare ad applicare le tariffe professionali in vigore, secondo le specificazioni introdotte dal nuovo testo di legge: per la progettazione preliminare vanno applicate le aliquote fissate per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per il progetto definitivo va applicata l’aliquota fissata per l’esecutivo; per il progetto esecutivo vanno applicate le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati ed i contratti.
Tale formulazione della legge, pur nella sua transitorietà, risulta estremamente chiara e non lascia quindi margine a nessuna ulteriore interpretazione.
Peraltro, a latere del parere espresso, non si può non condividere l’esigenza di procedere nei tempi più brevi ad una revisione delle tariffe professionali, in modo da renderle più adeguate rispetto alle fasi del processo progettuale ridefinite attraverso l’emanazione della legge 109/94.

Nei considerato che precedono

E' IL PARERE

della Sezione espresso all’unanimità.