QUINTA SEZIONE
Seduta del 24.02.99
Voto n.57
OGGETTO:
AFFARI GENERALI - Consiglio Nazionale degli Architetti. Interpretazione
art. 16 della legge 109/94 come modificato dalla legge 415/98, rapportato
alla tab. B della tariffa professionale di cui alla legge 143/49.
LA SEZIONE
VISTA la nota n. 7/259/U in data 14.1.1999 con la quale il Ministero
di Grazia e Giustizia ha trasmesso, per esame e parere di questo Consiglio
Superiore, la richiesta in argomento;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione relatrice (D’ANTONIO, INZITARI, MIGLIACCI).
PREMESSO
Con nota n. 7/259/U in data 14.1.1999 il Ministero di Grazia e Giustizia
- Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio
VII - ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio Superiore un
documento redatto dalla Commissione Tariffe del Consiglio Nazionale degli
Architetti, concernente un’interpretazione del disposto dell’art. 16 della
legge 415/98 rapportato alla tab. B della tariffa professionale di cui
alla legge 143/49.
Tale documento, secondo quanto si evince dalla nota di trasmissione
al Ministero di Grazia e Giustizia, era stato predisposto dal Consiglio
Nazionale degli Architetti come contributo della categoria professionale
alla definizione di eventuali provvedimenti normativi in materia.
Il citato documento, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 16
della legge 415/98, relativo alla definizione dei tre livelli di progettazione
(progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo), evidenzia
la dicotomia che nel tempo si è determinata tra le fasi progettuali
definite dalla normativa sui lavori pubblici rispetto a quelle cui fa riferimento
la tariffa professionale.
Da tali considerazioni scaturisce la proposta di applicazione del tariffario
secondo i criteri interpretativi di seguito riportati:
- "Progetto prelimanare
L’onorario viene calcolato a discrezione ai sensi dell’art. 5 della
T.P. parametrandolo al 50% della aliquota a) della tabella B, nella classe
e categoria di appartenenza dell’opera.
La prestazione deve considerarsi esaustiva in riferimento ai contenuti
del "progetto preliminare", e deve intendersi come atto propedeutico alla
redazione delle successive e distinte fasi progettuali: pertanto non trova
applicazione la maggiorazione prevista dal primo comma dell’art. 18 della
T.P., in quanto trattasi di prestazione valutata a discrezione, dovendosi
ritenere che tale fase assume il ruolo di documento programmatico preliminare
al progetto, così come considerato nel testo di legge, e quindi
consuntivo di tutti gli elementi necessari al progetto stesso ma senza
per questo rivestire alcun contenuto operativo di matrice strettamente
progettuale.
L’onorario a discrezione è comprensivo di tutto quanto necessario
all’espletamento dell’incarico, restando a carico del committente, se non
diversamente concordato, le spese a piè di lista ai sensi dell’art.
6 della T.P.
- "Progetto definitivo
L’onorario viene calcolato a percentuale con riferimento alla classe
e categoria di appartenenza dell’opera e compensato con l’applicazione
delle aliquote a) e b) corrispondenti alle prestazioni di progetto di massima
e preventivo sommario. In considerazione sia delle maggiori difficoltà
di progetto, derivanti dalla necessità di rispondere alle nuove
prescrizioni di leggi, che del maggiore sviluppo di elaborati tecnici non
prevedibili all’epoca di emanazione della T.P., si ritiene applicabile
la maggiorazione del 100% ai sensi del 2° comma dell’art. 21 della
T.P.
Tale maggiorazione si applicherà:
-
sempre sulla aliquota a), corrispondente alla prestazione progetto di
massima;
-
si applicherà sulla aliquota b), corrispondente alla prestazione
preventivo sommario ove non fosse stata richiesta ed eseguita la redazione
del preventivo particolareggiato e a condizione che il preventivo sommario
sia stato sviluppato oltre le normali caratteristiche.
Nel caso in cui nella redazione del progetto definitivo fossero richieste
altre prestazioni, quali preventivo particolareggiato e/o capitolati e
contratti, queste saranno compensate con l’applicazione delle rispettive
aliquote secondo la tabella B, con l’avvertenza che se si espleta la prestazione
di preventivo particolareggiato, non è applicabile la maggiorazione
ai sensi del 2° comma dell’art. 21 della T.P. sulla prestazione di
preventivo sommario.
Al professionista sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali
compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 ai sensi dell’art. 13 della
T.P., oltre le maggiorazioni ai sensi dell’art. 18.
- "Progetto esecutivo
L’onorario viene calcolato a percentuale con riferimento alla classe
e categoria di appartenenza dell’opera e compensato con l’applicazione
delle aliquote c), d), e), f) corrispondenti alle prestazioni di progetto
esecutivo, preventivo particolareggiato, particolari costruttivi e decorativi,
capitolati e contratti, con l’esclusione delle aliquote relative alle prestazioni
elencate che fossero state già svolte in fase di redazione del progetto
definitivo.
Al professionista sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali
compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 ai sensi dell’art. 13 della
T.P., oltre le maggiorazioni ai sensi dell’art. 18".
CONSIDERATO
Il quesito di cui trattasi trova i propri riferimenti normativi negli
artt. 16 e 17 della legge 415/98; quest’ultima ha integrato in modo sostanziale
il disposto dei corrispondenti articoli della legge 109/94 per quanto concerne
le tariffe professionali relative alle attività di progettazione.
In particolare i commi 14-bis e 14-ter dell’art. 17 della 415/98, aggiunti
al testo della 109/94, così recitano:
- "14-bis. I corrispettivi
delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che
il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché
le attività del responsabile di progetto e le attività dei
coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
- "14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione
preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e
per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica
l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva
si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per
i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti". Pertanto
la proposta formulata dalla Commissione Tariffe del Consiglio Nazionale
degli Architetti trova i propri presupposti nel compito istituzionale affidato
al Ministero di Grazia e Giustizia che, di concerto con il Ministero dei
Lavori Pubblici, dovrà rideterminare con proprio decreto le aliquote
e le tabelle dei corrispettivi a percentuale da applicare alle attività
di progettazione ed alle relative attività di supporto.
Peraltro, così come stabilisce il citato comma 14-ter, fino
alla data di emanazione di tale decreto si devono continuare ad applicare
le tariffe professionali in vigore, secondo le specificazioni introdotte
dal nuovo testo di legge: per la progettazione preliminare vanno applicate
le aliquote fissate per il progetto di massima e per il preventivo sommario;
per il progetto definitivo va applicata l’aliquota fissata per l’esecutivo;
per il progetto esecutivo vanno applicate le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati ed
i contratti.
Tale formulazione della legge, pur nella sua transitorietà,
risulta estremamente chiara e non lascia quindi margine a nessuna ulteriore
interpretazione.
Peraltro, a latere del parere espresso, non si può non condividere
l’esigenza di procedere nei tempi più brevi ad una revisione delle
tariffe professionali, in modo da renderle più adeguate rispetto
alle fasi del processo progettuale ridefinite attraverso l’emanazione della
legge 109/94.
Nei considerato che precedono
E' IL PARERE
della Sezione espresso all’unanimità.
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