PRIMA SEZIONE
Seduta del 5.5.’ 98
Voto n.161
OGGETTO:
Legge 64/74, art.12 - Programma integrato
di recupero edilizio-urbanistico Comune di Forlì. Immobile ex Cinema
Apollo sito in Via delle Torri angolo Via Mentana. Istanza di deroga.
LA SEZIONE
VISTA la nota n. 157 in data 31.03.1998
con la quale la Direzione Generale dell’Edilizia Statale e dei Servizi
Speciali ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio Superiore
la richiesta in argomento;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione Relatrice (D’Antonio,
Fralleone, Gentili, Piccardo)
PREMESSO
La Società Ambiente s.r.l. di Forlì
ha presentato in data 2.12.97 istanza di deroga ai sensi dell’art. 12 della
legge 64/74 all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche, per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di
un fabbricato sito nel centro storico del Comune di Forlì, classificato
sismico con grado di sismicità S=9.<
L’istanza è accompagnata dalla seguente
documentazione:
-
Stralcio del Piano Regolatore in riferimento
all’area in oggetto - Piano Particolareggiato del Centro Storico (all.B)
- Certificato di Destinazione Urbanistica (all.A);
-
Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione
(all.C);
-
Rilievo dello stato attuale dell’edificio
esistente (all.M (Tavv. da 1 a 5);
-
Indagine sullo stato attuale dell’edificio
(all. H, n.3 tavole) - documentazione catastale (all.D);
-
Progetto dell’intervento, rapporto scala 1:50
completo di particolari costruttivi strutturali (all.M);
-
Sezione longitudinale dell’edificio;
-
Documentazione fotografica dell’edificio esistente;
-
Relazione Tecnica Specifica (all. I);
-
Relazione Tecnica Architettonica e Strutturale
(all.L).
L’istanza è stata esaminata dal Nucleo
Operativo di Forlì Cesena e Rimini del Provveditorato Reg.le alle
OO.PP. per l’Emilia Romagna, che, al riguardo, ha redatto apposita relazione
istruttoria in data 23.1.98. Successivamente, la Direzione Generale dell’Edilizia,
ha trasmesso per esame e parere l’istanza di deroga a questo Consesso,
unitamente al parere istruttorio del proprio Ufficio Tecnico, dal quale
si evince quanto segue. L’intervento prevede la ristrutturazione di un
edificio, non soggetto al vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici, costruito inizialmente come complesso destinato
al piano terra ad attività commerciali ed ai piani superiori a civile
abitazione. Detto edificio è stato trasformato, nei primi anni del
dopoguerra, in sala cinematografica ed oggi, allo stato di fatto, si presenta
come un unico corpo di fabbrica di altezza alla linea di gronda pari a
metri 11,27. Il fabbricato è compreso tra via delle Torri e via
Mentana; sulla prima prospetta un fronte di circa 15,00 metri, mentre sulla
seconda un fronte pari a metri 36,00, gli altri due lati sono in aderenza
ad altri fabbricati di proprietà privata. La "Normativa Tecnica
Specifica del Piano Regolatore del Centro Storico di Forlì" prevede
per questa Unità minima di intervento la ristrutturazione edilizia
vincolando il medesimo alle altezze esistenti con l’obbligo di mantenere
la volumetria attuale, senza limitare la superficie realizzabile, come
si evince dall’art.9, punto 2 dello "stralcio Norme Tecniche di P.R.G.",
allegato C. Il fabbricato rientra pertanto nel Piano Particolareggiato
del Centro Storico, individuato come unità minima d’intervento,
con modalità di tipo diretto, e previsto negli art.36, punto B e
9 punto 2 del N.T.A. del P.R.G. (all.C). Con l’intervento di ristrutturazione
si prevede di riportare l’edificio alla sua funzione originaria mantenendo
inalterate le linee esterne e le volumetrie. Al piano terra è prevista
una zona aperta al pubblico, al piano primo verranno localizzati degli
spazi destinati ad uffici, mentre il piano superiore verrà destinato
a civile abitazione. Nell’interrato verranno realizzati locali destinati
a servizio della residenza. Per ciò che attiene i prospetti, i medesimi
sono stati modificati per la necessità di inserire aperture esterne
al fine di consentire un’adeguata areazione ed illuminazione dei nuovi
ambienti realizzati. I materiali di finitura e di rivestimento esterni
verranno realizzati in armonia con i fabbricati esistenti ed adiacenti
allo stesso usando intonaci facciavista, persiane in legno, tinteggiate
ed altro. La struttura, prevista all’interno dell’involucro esistente in
muratura portante, è in c.a. costituita da telai ed elementi irrigidenti
verticali costituiti da un nucleo ascensore e pareti a setti resistenti
alle forze orizzontali. I solai sono in latero cemento con sovrastante
soletta collaborante e le fondazioni saranno a plinti collegati da cordoli
in c.a. La muratura esistente verrà consolidata con nervature in
c.a. con passo di ml 3,00 che andranno dalle fondazioni alla copertura.
L’immobile non appare vincolato ai sensi della Legge 1098/39 - Tutela delle
cose d’interesse artistico-storico - ("all. E", lettera della Soprintendenza
n. 17782) ed è compatibile con la Legge 1497/39 - Protezione delle
bellezze naturali - ("all.F", lettera della Soprintendenza n. 17811); Le
larghezze stradali sono di m 8,60 su via delle Torri e m 4,40 su via Mentana;
pertanto l’intervento in questione, comportando un aumento del numero dei
piani, non risulta compatibile con la norma di cui al primo C.9.1.1., ultimo
comma, del D.M. 16.1.96. In merito alla possibilità di concedere
la deroga, l’ufficio Tecnico della Direzione Generale dell’Edilizia Statale
ha espresso preliminare avviso favorevole, tenuto conto del fatto che il
recupero dell’immobile consentirebbe di sanare una parte di tessuto del
Centro Storico, evitando il persistere dello stato di degrado e di abbandono
in cui versa attualmente l’edificio e che, in ottemperanza a quanto previsto
dalle Norme Tecniche di Attuazione, vengono conservati i volumi e salvaguardati
gli aspetti architettonici e funzionali dell’immobile.
CONSIDERATO
L’art. 12 della legge 2.2.74, n.64 consente
di derogare a qualsiasi prescrizione contenuta nelle norme tecniche emanate
ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge stessa fatto salvo il livello
di sicurezza strutturale della costruzione che dovrà essere documentata
in sede di progettazione esecutiva. Secondo quanto stabilito dallo stesso
art.12, le deroghe possono essere concesse, sulla base di idonea documentazione
quando sussistono ragioni particolari che impediscono, in tutto o in parte,
l’osservanza delle norme sismiche, per l’esigenza di salvaguardare le caratteristiche
ambientali dei centri storici. E’ stabilito inoltre che le deroghe debbano
essere previste nei piani particolareggiati. Questa Sezione nella seduta
straordinaria del 2.8.95 ha definito i criteri di valutazione delle istanze
di deroga che, successivamente, la Direzione Generale dell’Edilizia Statale
e Servizi Speciali ha ritenuto opportuno estendere con apposita lettera
circolare a tutti i Provveditorati Regionali alle OO.PP. ai fini di una
corretta valutazione delle richieste stesse. In merito alla richiesta di
deroga in esame l’edificio di che trattasi rientra, come già evidenziato
in premessa, in un piano particolareggiato del Centro Storico, individuato
come unità minima di intervento, e previsto negli artt. 36 punto
B e 9 punto 2 della NTA del PRG. Tuttavia, dalla documentazione in atti,
non risulta che lo strumento urbanistico preveda la possibilità
di derogare all’osservanza della normativa sismica a fronte di un riconosciuto
interesse generale di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del
Centro Storico. Nessuna osservazione concerne il tipo di intervento proposto
sotto l’aspetto architettonico, distributivo e funzionale come pure riguardo
alle tecniche costruttive ed ai materiali previsti. Occorre però
rilevare che la consistenza dell’intervento in progetto appare eccessiva
rispetto allo stato di fatto dell’edificio, sia in relazione all’altezza,
che viene maggiorata con l’aggiunta di un ulteriore livello, sia per quanto
concerne la volumetria, che viene aumentata rispetto all’attuale; né
d’altra parte detta consistenza appare documentata in rapporto al numero
di piani posseduti da edifici consimili situati nell’immediato intorno.
Ciò considerato anche quanto espresso
da questa Sezione con voto n.21 del 21.4.98.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
la Sezione, all’unanimità,
E’ DEL PARERE
Che, l’istanza di deroga all’osservanza
delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche, relativa alla
realizzazione dell’intervento in oggetto, non possa ritenersi meritevole
di accoglimento, per i motivi sovraesposti.
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