PRIMA SEZIONE



Seduta del 5.5.’ 98

Voto n.161
 

OGGETTO:
Legge 64/74, art.12 - Programma integrato di recupero edilizio-urbanistico Comune di Forlì. Immobile ex Cinema Apollo sito in Via delle Torri angolo Via Mentana. Istanza di deroga.

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 157 in data 31.03.1998 con la quale la Direzione Generale dell’Edilizia Statale e dei Servizi Speciali ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio Superiore la richiesta in argomento;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (D’Antonio, Fralleone, Gentili, Piccardo)

PREMESSO

La Società Ambiente s.r.l. di Forlì ha presentato in data 2.12.97 istanza di deroga ai sensi dell’art. 12 della legge 64/74 all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato sito nel centro storico del Comune di Forlì, classificato sismico con grado di sismicità S=9.<

L’istanza è accompagnata dalla seguente documentazione:

  1. Stralcio del Piano Regolatore in riferimento all’area in oggetto - Piano Particolareggiato del Centro Storico (all.B) - Certificato di Destinazione Urbanistica (all.A);
  2. Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione (all.C);
  3. Rilievo dello stato attuale dell’edificio esistente (all.M (Tavv. da 1 a 5);
  4. Indagine sullo stato attuale dell’edificio (all. H, n.3 tavole) - documentazione catastale (all.D);
  5. Progetto dell’intervento, rapporto scala 1:50 completo di particolari costruttivi strutturali (all.M);
  6. Sezione longitudinale dell’edificio;
  7. Documentazione fotografica dell’edificio esistente;
  8. Relazione Tecnica Specifica (all. I);
  9. Relazione Tecnica Architettonica e Strutturale (all.L).
L’istanza è stata esaminata dal Nucleo Operativo di Forlì Cesena e Rimini del Provveditorato Reg.le alle OO.PP. per l’Emilia Romagna, che, al riguardo, ha redatto apposita relazione istruttoria in data 23.1.98. Successivamente, la Direzione Generale dell’Edilizia, ha trasmesso per esame e parere l’istanza di deroga a questo Consesso, unitamente al parere istruttorio del proprio Ufficio Tecnico, dal quale si evince quanto segue. L’intervento prevede la ristrutturazione di un edificio, non soggetto al vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, costruito inizialmente come complesso destinato al piano terra ad attività commerciali ed ai piani superiori a civile abitazione. Detto edificio è stato trasformato, nei primi anni del dopoguerra, in sala cinematografica ed oggi, allo stato di fatto, si presenta come un unico corpo di fabbrica di altezza alla linea di gronda pari a metri 11,27. Il fabbricato è compreso tra via delle Torri e via Mentana; sulla prima prospetta un fronte di circa 15,00 metri, mentre sulla seconda un fronte pari a metri 36,00, gli altri due lati sono in aderenza ad altri fabbricati di proprietà privata. La "Normativa Tecnica Specifica del Piano Regolatore del Centro Storico di Forlì" prevede per questa Unità minima di intervento la ristrutturazione edilizia vincolando il medesimo alle altezze esistenti con l’obbligo di mantenere la volumetria attuale, senza limitare la superficie realizzabile, come si evince dall’art.9, punto 2 dello "stralcio Norme Tecniche di P.R.G.", allegato C. Il fabbricato rientra pertanto nel Piano Particolareggiato del Centro Storico, individuato come unità minima d’intervento, con modalità di tipo diretto, e previsto negli art.36, punto B e 9 punto 2 del N.T.A. del P.R.G. (all.C). Con l’intervento di ristrutturazione si prevede di riportare l’edificio alla sua funzione originaria mantenendo inalterate le linee esterne e le volumetrie. Al piano terra è prevista una zona aperta al pubblico, al piano primo verranno localizzati degli spazi destinati ad uffici, mentre il piano superiore verrà destinato a civile abitazione. Nell’interrato verranno realizzati locali destinati a servizio della residenza. Per ciò che attiene i prospetti, i medesimi sono stati modificati per la necessità di inserire aperture esterne al fine di consentire un’adeguata areazione ed illuminazione dei nuovi ambienti realizzati. I materiali di finitura e di rivestimento esterni verranno realizzati in armonia con i fabbricati esistenti ed adiacenti allo stesso usando intonaci facciavista, persiane in legno, tinteggiate ed altro. La struttura, prevista all’interno dell’involucro esistente in muratura portante, è in c.a. costituita da telai ed elementi irrigidenti verticali costituiti da un nucleo ascensore e pareti a setti resistenti alle forze orizzontali. I solai sono in latero cemento con sovrastante soletta collaborante e le fondazioni saranno a plinti collegati da cordoli in c.a. La muratura esistente verrà consolidata con nervature in c.a. con passo di ml 3,00 che andranno dalle fondazioni alla copertura. L’immobile non appare vincolato ai sensi della Legge 1098/39 - Tutela delle cose d’interesse artistico-storico - ("all. E", lettera della Soprintendenza n. 17782) ed è compatibile con la Legge 1497/39 - Protezione delle bellezze naturali - ("all.F", lettera della Soprintendenza n. 17811); Le larghezze stradali sono di m 8,60 su via delle Torri e m 4,40 su via Mentana; pertanto l’intervento in questione, comportando un aumento del numero dei piani, non risulta compatibile con la norma di cui al primo C.9.1.1., ultimo comma, del D.M. 16.1.96. In merito alla possibilità di concedere la deroga, l’ufficio Tecnico della Direzione Generale dell’Edilizia Statale ha espresso preliminare avviso favorevole, tenuto conto del fatto che il recupero dell’immobile consentirebbe di sanare una parte di tessuto del Centro Storico, evitando il persistere dello stato di degrado e di abbandono in cui versa attualmente l’edificio e che, in ottemperanza a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione, vengono conservati i volumi e salvaguardati gli aspetti architettonici e funzionali dell’immobile.

CONSIDERATO

L’art. 12 della legge 2.2.74, n.64 consente di derogare a qualsiasi prescrizione contenuta nelle norme tecniche emanate ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge stessa fatto salvo il livello di sicurezza strutturale della costruzione che dovrà essere documentata in sede di progettazione esecutiva. Secondo quanto stabilito dallo stesso art.12, le deroghe possono essere concesse, sulla base di idonea documentazione quando sussistono ragioni particolari che impediscono, in tutto o in parte, l’osservanza delle norme sismiche, per l’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. E’ stabilito inoltre che le deroghe debbano essere previste nei piani particolareggiati. Questa Sezione nella seduta straordinaria del 2.8.95 ha definito i criteri di valutazione delle istanze di deroga che, successivamente, la Direzione Generale dell’Edilizia Statale e Servizi Speciali ha ritenuto opportuno estendere con apposita lettera circolare a tutti i Provveditorati Regionali alle OO.PP. ai fini di una corretta valutazione delle richieste stesse. In merito alla richiesta di deroga in esame l’edificio di che trattasi rientra, come già evidenziato in premessa, in un piano particolareggiato del Centro Storico, individuato come unità minima di intervento, e previsto negli artt. 36 punto B e 9 punto 2 della NTA del PRG. Tuttavia, dalla documentazione in atti, non risulta che lo strumento urbanistico preveda la possibilità di derogare all’osservanza della normativa sismica a fronte di un riconosciuto interesse generale di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del Centro Storico. Nessuna osservazione concerne il tipo di intervento proposto sotto l’aspetto architettonico, distributivo e funzionale come pure riguardo alle tecniche costruttive ed ai materiali previsti. Occorre però rilevare che la consistenza dell’intervento in progetto appare eccessiva rispetto allo stato di fatto dell’edificio, sia in relazione all’altezza, che viene maggiorata con l’aggiunta di un ulteriore livello, sia per quanto concerne la volumetria, che viene aumentata rispetto all’attuale; né d’altra parte detta consistenza appare documentata in rapporto al numero di piani posseduti da edifici consimili situati nell’immediato intorno.

Ciò considerato anche quanto espresso da questa Sezione con voto n.21 del 21.4.98.

Tutto quanto sopra premesso e considerato la Sezione, all’unanimità,

E’ DEL PARERE

Che, l’istanza di deroga all’osservanza delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche, relativa alla realizzazione dell’intervento in oggetto, non possa ritenersi meritevole di accoglimento, per i motivi sovraesposti.