QUARTA SEZIONE


Seduta del 10.9 98
Voto n.391/98

OGGETTO:
Comune di Genova. Concessione di derivazione di acqua dal torrente Cassingheno. Istanza di ulteriore proroga termine.
GENOVA

LA SEZIONE

VISTA la nota 31.8.98 n. TB/831 con la quale la Direzione Generale della Difesa del Suolo, nel trasmettere l’affare in oggetto, ha chiesto il parere di questa Sezione;

ESAMINATI gli atti della pratica;

UDITA la Commissione relatrice: (Grappelli, Mechelli, Da Deppo, Gentili)

PREMESSO

Con D.Int.le del 23.2.1996 n. 328 è stata assentita al Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese la concessione per derivare ad uso idropotabile dal torrente Strona di Guardabosone, in Comune di Postua, mediante il convogliamento negli invasi sui torrenti Ostola e Ravasanella, ubicati nei comuni di Masserano e Roasio, una quantità di acqua complessiva pari a moduli 2,24 durante il periodo medio annuo di mesi 8, minimo 6 e massimo 11.
Detta concessione è regolata dal disciplinare 12.12.1995 rep. 2920 che, all’art. 3 (condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione) prevede per il concessionario l’obbligo del rilascio di una portata mai inferiore a 200 l/s prevedendo l’interruzione del prelievo ogni qualvolta la portata in arrivo risulti uguale o inferiore a 200 l/s corrispondente al rilascio minimo proposto dal concessionario.
Con nota 8.5.1998 n. 4083 III c6 il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte ha informato questo Ufficio che in data 26.2.1992 tra il Comune di Postua, il Consorzio per l’Acquedotto della Baraggia Vercellese e il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese fu stipulata una convenzione , allegata, diretta a contemperare oltre alle esigenze economiche del concessionario anche le legittime esigenze di salvaguardia del patrimonio turistico ambientale ed industriale del quale è portatore il citato Comune di Postua.
In particolare, per il raggiungimento dei predetti scopi, le parti convenivano che la derivazione in oggetto avrebbe potuto essere attuata per portate del torrente Strona di Guardabosone mai inferiori ai 250 l/s (in luogo dei precedenti 200 l/s) e fino ad un massimo annuo complessivo di m.c. 7.064.000.
In considerazione di quanto sopra, sulla base di tale accordo, portato a conoscenza dalle parti soltanto ora (nota n. 1287-577 del 3.4.1998), il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte ha provveduto alla predisposizione dell’allegato schema di disciplinare integrativo e modificativo del disciplinare di concessione 12.12.1995 rep. 2920.
Detto schema sostituisce l’art 3 del citato disciplinare con il seguente:
"E’ fatto obbligo al concessionario di prevedere un sistema di rilascio di una portata mai inferiore a 250 l/s. prevedendo l’interruzione del prelievo ogni qualvolta la portata in arrivo risulti uguale o inferiore a 250 l/sec. corrispondente al rilascio minimo proposto dall’istante. Tale sistema dovrà essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza a cura e a spese del concessionario. Per consentire la verifica di quanto sopra il Consorzio dovrà installare opportuni apparecchi di misura e registrazione delle portate in alveo a valle dell’opera di presa atti ad indicare e documentare i deflussi.
Il concessionario è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni particolari che verranno impartite dal competente Ufficio del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte".
Al riguardo, considerato quanto sopra, si propone una modifica anche dell’art. 4 del disciplinare di concessione 12.12.1995 rep. 2920 e specificatamente:

  • Pagina n. 6, alla riga 4: "alla traversa eccedono i 250 l/s." (in luogo di 200 l/s)
  • Pagina n. 7, alla riga 2: " alveo inferiore a 250 l/s." (in luogo di 200 l/s).
Invariato il resto.

La Direzione Generale della Difesa del Suolo non avendo null’altro da eccepire in merito, ha trasmesso a questo Consesso il predetto schema di disciplinare, nonché gli ulteriori atti di istruttoria, con preghiera di esprimere il parere in merito alla proposta integrazione e modifica del disciplinare di concessione 12.12.1995 rep. n. 2920.

CONSIDERATO

Nella seduta del 22.9.1994 la Sezione ebbe ad esaminare l’istanza 9.5.1994 de4l Comune di Genova, intesa ad ottenere la proroga dei termini fissati con il D.Int.le 15.10.1990 n. 621 per la realizzazione della "grande derivazione" ad uso idropotabile dal torrente Cassingheno, e preso atto delle particolari situazioni locali, riportate nelle premesse, che hanno impedito il rispetto di detti termini, espresso con il voto n. 513 parere favorevole alla proroga di trentasei mesi del solo termine relativo all’ultimazione dei lavori, termine che sarebbe quindi scaduto il 15.10.1997.
Non potevano essere prorogati i termini relativi alle espropriazioni, in quanto risultava scaduto, ancor prima della richiesta di proroga, il termine assegnato per il completamento delle espropriazioni con la conseguente caducazione della dichiarazione di pubblica utilità, come specificato nelle premesse.
La Direzione Generale della Difesa del Suolo, in attesa delle richieste comunicazioni da parte del Comune di Genova circa l’interessa ad attivare le procedure prescritte per rinnovare la dichiarazione di pubblica utilità, ritenne giustamente, a quel momento, di non far luogo alla emissione del decreto di proroga del termine relativo alla ultimazione dei lavori; ciò, peraltro, ha ingenerato qualche confusione formale sulla scadenza di tale termine, come ri rileva dalle richieste del comune di Genova e dalla corrispondenza degli uffici preposti.
Con l’istanza 15.10.1997 il Comune di Genova, facendo presente che la situazione in precedenza rappresentata non era mutata per la derivazione Cassingheno, ha chiesto una "ulteriore" proroga di sessanta mesi dei termini in questione; a giustificazione di alla nuova richiesta il Comune ha anche informato di aver presentato sin dal 1991 istanza di concessione per derivare la porta di moduli 4,5 dal torrente Laccio, istanza già istruita con parere favorevole della Regione Liguria, ma la cui pratica non risulta ancora completata.
L’acquisizione della derivazione dal torrente Laccio potrebbe divenire alternativa a quella del Cassingheno e quindi condurre a definitive decisioni da parte del Comune di Genova, che potrebbero anche essere di rinunzia alla derivazione Cassingheno, come è fatto cenno nella nota 21.7.1998 n. TB/984 - 1025 della Direzione Generale della Difesa del Suolo, acquisita agli atti della pratica.
In relazione a quanto precede, non essendo modificata la situazione delle espropriazioni esaminata nella seduta del 22.9.1994, il parere della sezione può ora riguardare soltanto il termine relativo alla ultimazione dei lavori della derivazione dal torrente Cassingheno, in riferimento alla richiesta di proroga.
Al riguardo va rilevato che la mancata emissione del provvedimento ministeriale di proroga - conseguente al citato voto n. 513/22.9.1994 di qusta Sezione - fa risultare scaduto l’anzidetto termine il 15.10.1994, e pertanto la istanza 15.10.1997 di "ulteriore" proroga va considerata, correttamente, come richiesta di assegnazione di un nuovo termine.
Esaminati gli atti della pratica, le situazioni particolari, che non hanno ancora trovato soluzione, determinate dalla tenace avversione delle comunità del piacentino nei confronti della derivazione dal Cassingheno, la rilevanza del problema idropotabile del Comune di Genova, cause impeditive indipendenti dalla volontà del Comune concessionario - la cennata possibilità di una derivazione alternativa che potrebbe risolvere ogni problema, la Sezione ritiene ammissibile assegnare per l’ultimazione dei lavori della derivazione dal torrente Cassingheno il termine del 15.10.2000, che viene stabilito dilazionando di ulteriori trentasei mesi, ritenuti congrui, il termine del 15.10.1997 indicato nel precedente citato voto n. 513/22.9.1994.
Il nuovo termine è da ritenere comunque improrogabile.

Tutto quanto sopra premesso e considerato la Sezione all’unanimità

E’ DEL PARERE

CHE possa essere assegnato il termine del 15.10.2000 per l’ultimazione dei lavori relativi alla "grande derivazione" dal torrente Cassingheno assentita al Comune di Genova con il D:I:le 15.10.1990 n. 621 di cui alle premesse, trmine che è da ritenere improrogabile in riferimento alle finalità di cui ai "considerato".