QUARTA SEZIONE
Seduta del 10.9 98
Voto n.391/98
OGGETTO:
Comune di Genova. Concessione di derivazione
di acqua dal torrente Cassingheno. Istanza di ulteriore proroga termine.
GENOVA
LA SEZIONE
VISTA la nota 31.8.98 n. TB/831
con la quale la Direzione Generale della Difesa del Suolo, nel trasmettere
l’affare in oggetto, ha chiesto il parere di questa Sezione;
ESAMINATI gli atti della pratica;
UDITA la Commissione relatrice:
(Grappelli, Mechelli, Da Deppo, Gentili)
PREMESSO
Con D.Int.le del 23.2.1996 n. 328 è
stata assentita al Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese la concessione
per derivare ad uso idropotabile dal torrente Strona di Guardabosone, in
Comune di Postua, mediante il convogliamento negli invasi sui torrenti
Ostola e Ravasanella, ubicati nei comuni di Masserano e Roasio, una quantità
di acqua complessiva pari a moduli 2,24 durante il periodo medio annuo
di mesi 8, minimo 6 e massimo 11.
Detta concessione è regolata dal
disciplinare 12.12.1995 rep. 2920 che, all’art. 3 (condizioni particolari
cui dovrà soddisfare la derivazione) prevede per il concessionario
l’obbligo del rilascio di una portata mai inferiore a 200 l/s prevedendo
l’interruzione del prelievo ogni qualvolta la portata in arrivo risulti
uguale o inferiore a 200 l/s corrispondente al rilascio minimo proposto
dal concessionario.
Con nota 8.5.1998 n. 4083 III c6 il Provveditorato
alle Opere Pubbliche per il Piemonte ha informato questo Ufficio che in
data 26.2.1992 tra il Comune di Postua, il Consorzio per l’Acquedotto della
Baraggia Vercellese e il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese
fu stipulata una convenzione , allegata, diretta a contemperare oltre alle
esigenze economiche del concessionario anche le legittime esigenze di salvaguardia
del patrimonio turistico ambientale ed industriale del quale è portatore
il citato Comune di Postua.
In particolare, per il raggiungimento
dei predetti scopi, le parti convenivano che la derivazione in oggetto
avrebbe potuto essere attuata per portate del torrente Strona di Guardabosone
mai inferiori ai 250 l/s (in luogo dei precedenti 200 l/s) e fino ad un
massimo annuo complessivo di m.c. 7.064.000.
In considerazione di quanto sopra, sulla
base di tale accordo, portato a conoscenza dalle parti soltanto ora (nota
n. 1287-577 del 3.4.1998), il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il
Piemonte ha provveduto alla predisposizione dell’allegato schema di disciplinare
integrativo e modificativo del disciplinare di concessione 12.12.1995 rep.
2920.
Detto schema sostituisce l’art 3 del citato
disciplinare con il seguente:
"E’ fatto obbligo al concessionario di
prevedere un sistema di rilascio di una portata mai inferiore a 250 l/s.
prevedendo l’interruzione del prelievo ogni qualvolta la portata in arrivo
risulti uguale o inferiore a 250 l/sec. corrispondente al rilascio minimo
proposto dall’istante. Tale sistema dovrà essere costantemente mantenuto
in perfetta efficienza a cura e a spese del concessionario. Per consentire
la verifica di quanto sopra il Consorzio dovrà installare opportuni
apparecchi di misura e registrazione delle portate in alveo a valle dell’opera
di presa atti ad indicare e documentare i deflussi.
Il concessionario è altresì
tenuto ad ottemperare alle prescrizioni particolari che verranno impartite
dal competente Ufficio del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte".
Al riguardo, considerato quanto sopra,
si propone una modifica anche dell’art. 4 del disciplinare di concessione
12.12.1995 rep. 2920 e specificatamente:
-
Pagina n. 6, alla riga 4: "alla traversa eccedono
i 250 l/s." (in luogo di 200 l/s)
-
Pagina n. 7, alla riga 2: " alveo inferiore
a 250 l/s." (in luogo di 200 l/s).
Invariato il resto.
La Direzione Generale della Difesa del
Suolo non avendo null’altro da eccepire in merito, ha trasmesso a questo
Consesso il predetto schema di disciplinare, nonché gli ulteriori
atti di istruttoria, con preghiera di esprimere il parere in merito alla
proposta integrazione e modifica del disciplinare di concessione 12.12.1995
rep. n. 2920.
CONSIDERATO
Nella seduta del 22.9.1994 la Sezione ebbe
ad esaminare l’istanza 9.5.1994 de4l Comune di Genova, intesa ad ottenere
la proroga dei termini fissati con il D.Int.le 15.10.1990 n. 621 per la
realizzazione della "grande derivazione" ad uso idropotabile dal torrente
Cassingheno, e preso atto delle particolari situazioni locali, riportate
nelle premesse, che hanno impedito il rispetto di detti termini, espresso
con il voto n. 513 parere favorevole alla proroga di trentasei mesi del
solo termine relativo all’ultimazione dei lavori, termine che sarebbe quindi
scaduto il 15.10.1997.
Non potevano essere prorogati i termini
relativi alle espropriazioni, in quanto risultava scaduto, ancor prima
della richiesta di proroga, il termine assegnato per il completamento delle
espropriazioni con la conseguente caducazione della dichiarazione di pubblica
utilità, come specificato nelle premesse.
La Direzione Generale della Difesa del
Suolo, in attesa delle richieste comunicazioni da parte del Comune di Genova
circa l’interessa ad attivare le procedure prescritte per rinnovare la
dichiarazione di pubblica utilità, ritenne giustamente, a quel momento,
di non far luogo alla emissione del decreto di proroga del termine relativo
alla ultimazione dei lavori; ciò, peraltro, ha ingenerato qualche
confusione formale sulla scadenza di tale termine, come ri rileva dalle
richieste del comune di Genova e dalla corrispondenza degli uffici preposti.
Con l’istanza 15.10.1997 il Comune di
Genova, facendo presente che la situazione in precedenza rappresentata
non era mutata per la derivazione Cassingheno, ha chiesto una "ulteriore"
proroga di sessanta mesi dei termini in questione; a giustificazione di
alla nuova richiesta il Comune ha anche informato di aver presentato sin
dal 1991 istanza di concessione per derivare la porta di moduli 4,5 dal
torrente Laccio, istanza già istruita con parere favorevole della
Regione Liguria, ma la cui pratica non risulta ancora completata.
L’acquisizione della derivazione dal torrente
Laccio potrebbe divenire alternativa a quella del Cassingheno e quindi
condurre a definitive decisioni da parte del Comune di Genova, che potrebbero
anche essere di rinunzia alla derivazione Cassingheno, come è fatto
cenno nella nota 21.7.1998 n. TB/984 - 1025 della Direzione Generale della
Difesa del Suolo, acquisita agli atti della pratica.
In relazione a quanto precede, non essendo
modificata la situazione delle espropriazioni esaminata nella seduta del
22.9.1994, il parere della sezione può ora riguardare soltanto il
termine relativo alla ultimazione dei lavori della derivazione dal torrente
Cassingheno, in riferimento alla richiesta di proroga.
Al riguardo va rilevato che la mancata
emissione del provvedimento ministeriale di proroga - conseguente al citato
voto n. 513/22.9.1994 di qusta Sezione - fa risultare scaduto l’anzidetto
termine il 15.10.1994, e pertanto la istanza 15.10.1997 di "ulteriore"
proroga va considerata, correttamente, come richiesta di assegnazione di
un nuovo termine.
Esaminati gli atti della pratica, le situazioni
particolari, che non hanno ancora trovato soluzione, determinate dalla
tenace avversione delle comunità del piacentino nei confronti della
derivazione dal Cassingheno, la rilevanza del problema idropotabile del
Comune di Genova, cause impeditive indipendenti dalla volontà del
Comune concessionario - la cennata possibilità di una derivazione
alternativa che potrebbe risolvere ogni problema, la Sezione ritiene ammissibile
assegnare per l’ultimazione dei lavori della derivazione dal torrente Cassingheno
il termine del 15.10.2000, che viene stabilito dilazionando di ulteriori
trentasei mesi, ritenuti congrui, il termine del 15.10.1997 indicato nel
precedente citato voto n. 513/22.9.1994.
Il nuovo termine è da ritenere
comunque improrogabile.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
la Sezione all’unanimità
E’ DEL PARERE
CHE possa essere assegnato il termine
del 15.10.2000 per l’ultimazione dei lavori relativi alla "grande derivazione"
dal torrente Cassingheno assentita al Comune di Genova con il D:I:le 15.10.1990
n. 621 di cui alle premesse, trmine che è da ritenere improrogabile
in riferimento alle finalità di cui ai "considerato".
|