QUINTA SEZIONE
Seduta dell'8.09.1999
Voto n. 219
Rilettura voto in data 29.09.99
OGGETTO:
AFFARI GENERALI - Legge 5.11.71 n. 1086, art. 7. - Liquidazione parcelle
professionali per collaudi statici di opere in conglomerato cementizio
armato, precompresso ed a struttura metallica. Oneri per i collaudi tecnico-funzionali
relativi agli impianti.
LA SEZIONE
VISTA la nota 7.6.1999 n. 92 con la quale la Presidenza del Consiglio
Superiore - Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso, per esame e parere,
l’affare in oggetto;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, CARRANO, CALZONA, ANGOTTI,
PARISE G., MAFFEY, DIPACE, GAUDIO).
PREMESSO
Con nota n.8461, del 20.4.99 diretta al Consiglio Superiore dei LL.PP.
- Servizio Tecnico Centrale, il Presidente del Magistrato per il Po richiama
l’attenzione sulla problematica del calcolo del compenso spettante ai professionisti
incaricati del collaudo statico delle strutture, ovvero del cosiddetto
collaudo tecnico-funzionale di impianti tecnologici, affinché venga
valutata l’opportunità di riesaminare le indicazioni fornite da
questa Sezione con i pareri 25.3.1987 n. 92 e 21.2.1990 n. 22, alla luce
di differenti valutazioni successivamente espresse dagli Ordini degli ingegneri,
come indicato nella nota stessa, che di seguito si riporta.
"La Società Servizi Tecnici S.p.A. - Concessionaria per la realizzazione
delle nuove sedi delle Caserme dei Carabinieri (Legge n. 167/1985) - nel
liquidare il compenso spettante agli Ingegneri collaudatori per la prestazione
professionale relativa al collaudo statico di opere in cemento armato comprese
nei lavori in concessione, ritiene non corretto il ricorso ad un compenso
a discrezione, ai sensi del punto h) dell’art. 5 della tariffa professionale
L.143, del 02.03.1949 (collaudi di strutture complesse in cemento armato).
Ad avviso della predetta Società deve essere applicata, nella
fattispecie, la percentuale della tabella C della tariffa professionale
(L. 143, del 02.03.1949) relativa ai collaudi di opere, ai sensi dell’art.
19-b, con riferimento all’importo delle sole strutture.
Devono inoltre essere applicate - tranne i casi in cui non se ne verifichino
le circostanze - le integrazioni di cui agli articoli 19-d (incarico in
corso d’opera) e 19-f (revisione dei calcoli).
La Società Servizi Tecnici motiva tale interpretazione sulla
base dei pareri espressi da codesto Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- 5° Sezione nelle adunanze 25/3/1987, n. 92 di prot. e 21/2/1990.
n. 22 di prot.
Dalla lettura dei pareri si evince che per le prestazioni di cui trattasi
(collaudo statico di opere in cemento armato) occorre procedere per analogia,
mediante l’applicazione delle percentuali della tabella "C" adottata per
il collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche.
Il ricorso ad un compenso a discrezione ai sensi dell’art. 5 punto
h) può essere ammissibile solo in situazioni particolari in cui
il tipo di struttura, pur essendo di costo relativamente modesto, richieda
un notevole impegno da parte del professionista, ovvero strutture complesse,
come quelle sismiche.
Ciò premesso, lo Scrivente desidera porre in rilievo che, successivamente
ai pareri resi da codesto Consiglio Superiore, pressoché tutti i
Consigli degli Ordini degli Ingegneri riuniti anche in Federazioni Regionali
hanno preso in esame il problema dell’onorario dei collaudi tecnico-funzionali
relativi agli impianti e del collaudo statico di strutture ai sensi dell’art.
7 della Legge 5.11.1971, n. 1086 (si allegano a titolo informativo le delibere
degli Ordini di Bologna, Parma, Forlì e Federazione Regionale degli
Ordini degli Ingegneri della Toscana).
I predetti Consigli, sollecitati dalla necessità di fornire
elementi di orientamento ai professionisti ed ai committenti al fine di
definire criteri omogenei di comportamento e di valutazione per le Commissioni
"parcelle", con apposite deliberazioni, hanno adottato per la prestazione
di che trattasi la tariffa "a discrezione" ed hanno fissato i criteri per
la disciplina della discrezionalità della norma di legge.
Come è noto il R.D. 25.5.1895, n.350 riguardante il "regolamento
per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato
prevede all’art. 91 il collaudo tecnico-amministrativo che ha per scopo,
oltre alle incombenze amministrative, le verifiche della rispondenza tecnica
delle opere eseguite con il progetto nonché della loro realizzazione
a perfetta regola d’arte; risulta esclusa pertanto qualsiasi verifica funzionale
del progetto.
La Tariffa Professionale di cui alla L. 02.03.1949, n. 143 e successive
modificazioni prevede agli artt. 19/a e 19/f con la relativa tabella C
le incombenze ed i compensi per le suddette prestazioni di collaudo, da
svolgere in conformità alle prestazioni stabilite per la collaudazione
delle opere statali sopracitate.
Nel caso di collaudo statico sussiste invece il problema di estendere
le verifiche al progetto dell’opera, nonché della effettuazione
di prove specialistiche atte a dare maggiori garanzie sulla funzionalità
ed accettabilità delle opere eseguite, verificando altresì
la rispondenza dell’eseguito alle prescrizioni di legge ed alle normative
vigenti.
Orbene il collaudo statico ai sensi della Legge n. 1086/1971 costituisce
un collaudo specialistico che si discosta, nelle finalità, negli
oneri e nelle verifiche, dal collaudo tecnico-amministrativo.
Pertanto, come deliberato dagli Ordini Professionali, non può
essere compensato, per semplice analogia, mediante l’adozione della tabella
C della Tariffa Professionale ma attraverso l’onorario "a discrezione".
In particolare i compensi dovrebbero essere individuati nell’applicazione
degli onorari a percentuale previsti dalla tabella A della Tariffa Professionale
opportunamente parzializzati.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si desidera conoscere
l’avviso di codesto Consiglio Superiore riesaminando, se del caso, la questione.
Ove mai si volessero confermare le decisioni già assunte con
i precitati pareri, vorrà Codesto Consiglio valutare l’opportunità
di specificare che sono da ritenere inclusi tra i collaudi di strutture
complesse in cemento armato per i quali è ammissibile il ricorso
ad un compenso a discrezione (mediante la parzializzazione degli onorari
previsti dalla tabella A) quelli relativi a strutture realizzate in zona
sismica."
C O N S I D E R A T O
La Sezione, in via preliminare, evidenzia che la tariffa professionale
degli ingegneri e architetti risale, come è noto, al 1949 e che
l’impianto generale e normativo della stessa non ha subito evoluzioni,
mentre si è provveduto soltanto a vari adeguamenti dei compensi
previsti, peraltro senza un coerente adeguamento degli importi delle opere
nelle varie tabelle tariffarie.
Ciò rende la citata tariffa, come più volte evidenziato
da questa Sezione, non più adeguata alle attuali esigenze, per quanto
riguarda la classificazione delle opere, la natura degli incarichi ed i
compensi previsti, attesa anche l’evoluzione tecnologica e le numerose
disposizioni intervenute in campo legislativo e normativo; circostanze
queste che hanno profondamente modificato ed ampliato le incombenze e le
responsabilità professionali.
Si ricorda anche che, in base a quanto stabilito dalla legge 4.3.1958
n. 143, le variazioni ed integrazioni riguardanti le citate tariffe devono
essere stabilite mediante decreto del Ministro di Grazia e Giustizia di
concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta dei Consigli
Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti.
In tale quadro questa Sezione si è più volte espressa
in materia, formulando interpretazioni e suggerimenti, tenuto conto delle
disposizioni della ripetuta tariffa, pur rilevandone le sopravvenute carenze,
di cui si è sempre auspicato il superamento, come in precedenza
accennato.
In particolare con i voti 25.3.1987 n. 92 (collaudo statico) e 21.2.1990
n. 22 (collaudo termico) riguardanti le problematiche all’esame, ai quali
si rinvia per i dettagli, è stato espresso l’avviso della Sezione,
che può essere sintetizzato come segue.
La Sezione ritenne che per il calcolo dei compensi relativi al collaudo
statico - in carenza di una specifica indicazione tariffaria, essendo stato
introdotto detto istituto, come è noto, soltanto nel 1971 - dovessero
essere applicate le percentuali della tabella C allegata alla tariffa,
relativa ai collaudi di opere, ai sensi dell’art. 19-b, con riferimento
all’importo delle sole strutture.
Dovevano inoltre essere applicate - tranne i casi nei quali non se
ne verificassero le circostanze - le integrazioni di cui agli articoli
19-d (incarico in corso d’opera) e 19-f (revisione dei calcoli).
Per quanto riguarda il compenso per il collaudo termico, la Sezione
aveva dettato analoghe indicazioni evidenziando come l’accresciuta rilevanza
quantitativa e qualitativa assunta dagli impianti termici degli edifici
- caratterizzati da una rapida evoluzione tecnologica delle apparecchiature
e dei dispositivi impiegati per ottimizzarne le prestazioni - richiedesse
un elevato livello di impegno e di capacità professionale nello
svolgimento delle operazioni di accertamento e verifica della rispondenza
degli impianti stessi ai dati progettuali ed ai requisiti imposti dalla
specifica normativa tecnica.
Nei medesimi voti veniva, infine, evidenziato che, sia per il collaudo
statico sia per il collaudo termico, potesse farsi ricorso, ai sensi dell’art.
5 della tariffa, ad un compenso a discrezione, da definirsi al momento
del conferimento del relativo incarico, nelle situazioni particolari in
cui le strutture o il tipo di impianto, pur essendo di costo relativamente
modesto, siano tali da richiedere un notevole impegno da parte del professionista.
Passando all’esame della problematica sottoposta, la Sezione ritiene
che, essendo rimasta invariata la parte normativa della tariffa, il quadro
di riferimento non possa discostarsi da quello individuato nei due precedenti
voti citati, anche se non deve essere trascurata la circostanza che il
concetto di "opera complessa" - per la quale il richiamato art. 5 consente
il compenso a discrezione - si è nel tempo modificato e tale qualifica
può essere ora attribuita a tipologie di opere sempre più
ampie e diffuse.
Parimenti si ritiene che le considerazioni formulate con riferimento
agli impianti termici possano essere estese ai collaudi degli impianti
tecnologici in genere, la cui verifica richiede professionalità
sempre più specifiche e qualificate, tenuto anche conto delle intervenute
disposizioni, fra le quali la legge n. 46/90 in materia di sicurezza.
In tali casi, in effetti, le indicazioni dei richiamati voti possono
condurre, attualmente, a valori di compensi inadeguati rispetto all’effettivo
impegno connesso con la prestazione richiesta.
Per questi motivi, gli Ordini Professionali hanno adottato le delibere
- citate nella nota, riportata nelle premesse, su cui si basano i quesiti
di cui trattasi - che possono essere sintetizzate come segue: i compensi
per tutti i collaudi statici e per quelli tecnici-funzionali degli impianti
rientrano fra gli onorari da stabilire a discrezione ma, per eliminare
l’aleatorietà della valutazione, vengono individuati puntuali parametri.
Al riguardo la Sezione ritiene di evidenziare innanzi tutto che l’evoluzione
tecnologica ha determinato una diversa incidenza delle opere "complesse"
rispetto alle "opere correnti" e che, di conseguenza, il collaudo di una
opera complessa non possa più essere considerato una eccezione,
come era all’epoca dell’adozione della tariffa, bensì una condizione
ricorrente.
Tale circostanza, rendendo diffuso il ricorso ai compensi a discrezione,
può determinare disparità anche sensibili nei compensi per
attività di impegno simile.
Ne consegue la necessità di individuare un criterio di valutazione
dei compensi, in attesa della più volte auspicata ristrutturazione
della tariffa, da perseguire con le procedure previste dalla legge, criterio
che si ritiene di poter formulare come segue.
L’applicazione della tabella C della tariffa professionale con le eventuali
integrazioni di cui agli articoli 19 - d e 19 - f della tariffa medesima
può essere ritenuta ancora rispondente per il collaudo di opere
che non presentino la complessità dei moderni sistemi tecnologici
degli impianti ovvero di strutture in cemento armato e acciaio di caratteristiche
correnti.
Per tutti gli altri casi potrà farsi ricorso al compenso a discrezione.
Peraltro, pur sottolineando come il criterio della discrezionalità
non sia assimilabile a quello del "corrispettivo a percentuale", la Sezione
ritiene che sia necessario evitare che l’applicazione diffusa delle valutazioni
discrezionali porti ad una disparità di trattamento nei riguardi
dei singoli tecnici, facendo quindi ricorso ad una disciplina uniforme.
Potranno, pertanto, essere applicate le indicazioni tariffarie predisposte
dagli Ordini professionali competenti.
Non appare superfluo ricordare che il parere delle associazioni professionali
è anche previsto dall’art. 2233 del Codice Civile, dovendovi fare
ricorso il Giudice chiamato a stabilire un compenso che non può
essere quantificato secondo le tariffe. La stessa norma prevede, inoltre,
che "la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera
ed al decoro della professione".
Tutto ciò premesso nei suesposti considerato
E’ IL PARERE
unanime della Sezione.
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