QUINTA SEZIONE

Seduta dell'8.09.1999
Voto n. 219

Rilettura voto in data 29.09.99

OGGETTO:
AFFARI GENERALI - Legge 5.11.71 n. 1086, art. 7. - Liquidazione parcelle professionali per collaudi statici di opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica. Oneri per i collaudi tecnico-funzionali relativi agli impianti.

LA SEZIONE

VISTA la nota 7.6.1999 n. 92 con la quale la Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso, per esame e parere, l’affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, CARRANO, CALZONA, ANGOTTI, PARISE G., MAFFEY, DIPACE, GAUDIO).

PREMESSO

Con nota n.8461, del 20.4.99 diretta al Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale, il Presidente del Magistrato per il Po richiama l’attenzione sulla problematica del calcolo del compenso spettante ai professionisti incaricati del collaudo statico delle strutture, ovvero del cosiddetto collaudo tecnico-funzionale di impianti tecnologici, affinché venga valutata l’opportunità di riesaminare le indicazioni fornite da questa Sezione con i pareri 25.3.1987 n. 92 e 21.2.1990 n. 22, alla luce di differenti valutazioni successivamente espresse dagli Ordini degli ingegneri, come indicato nella nota stessa, che di seguito si riporta.
"La Società Servizi Tecnici S.p.A. - Concessionaria per la realizzazione delle nuove sedi delle Caserme dei Carabinieri (Legge n. 167/1985) - nel liquidare il compenso spettante agli Ingegneri collaudatori per la prestazione professionale relativa al collaudo statico di opere in cemento armato comprese nei lavori in concessione, ritiene non corretto il ricorso ad un compenso a discrezione, ai sensi del punto h) dell’art. 5 della tariffa professionale L.143, del 02.03.1949 (collaudi di strutture complesse in cemento armato).
Ad avviso della predetta Società deve essere applicata, nella fattispecie, la percentuale della tabella C della tariffa professionale (L. 143, del 02.03.1949) relativa ai collaudi di opere, ai sensi dell’art. 19-b, con riferimento all’importo delle sole strutture.
Devono inoltre essere applicate - tranne i casi in cui non se ne verifichino le circostanze - le integrazioni di cui agli articoli 19-d (incarico in corso d’opera) e 19-f (revisione dei calcoli).
La Società Servizi Tecnici motiva tale interpretazione sulla base dei pareri espressi da codesto Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - 5° Sezione nelle adunanze 25/3/1987, n. 92 di prot. e 21/2/1990. n. 22 di prot.
Dalla lettura dei pareri si evince che per le prestazioni di cui trattasi (collaudo statico di opere in cemento armato) occorre procedere per analogia, mediante l’applicazione delle percentuali della tabella "C" adottata per il collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche.
Il ricorso ad un compenso a discrezione ai sensi dell’art. 5 punto h) può essere ammissibile solo in situazioni particolari in cui il tipo di struttura, pur essendo di costo relativamente modesto, richieda un notevole impegno da parte del professionista, ovvero strutture complesse, come quelle sismiche.
Ciò premesso, lo Scrivente desidera porre in rilievo che, successivamente ai pareri resi da codesto Consiglio Superiore, pressoché tutti i Consigli degli Ordini degli Ingegneri riuniti anche in Federazioni Regionali hanno preso in esame il problema dell’onorario dei collaudi tecnico-funzionali relativi agli impianti e del collaudo statico di strutture ai sensi dell’art. 7 della Legge 5.11.1971, n. 1086 (si allegano a titolo informativo le delibere degli Ordini di Bologna, Parma, Forlì e Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana).
I predetti Consigli, sollecitati dalla necessità di fornire elementi di orientamento ai professionisti ed ai committenti al fine di definire criteri omogenei di comportamento e di valutazione per le Commissioni "parcelle", con apposite deliberazioni, hanno adottato per la prestazione di che trattasi la tariffa "a discrezione" ed hanno fissato i criteri per la disciplina della discrezionalità della norma di legge.
Come è noto il R.D. 25.5.1895, n.350 riguardante il "regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato prevede all’art. 91 il collaudo tecnico-amministrativo che ha per scopo, oltre alle incombenze amministrative, le verifiche della rispondenza tecnica delle opere eseguite con il progetto nonché della loro realizzazione a perfetta regola d’arte; risulta esclusa pertanto qualsiasi verifica funzionale del progetto.
La Tariffa Professionale di cui alla L. 02.03.1949, n. 143 e successive modificazioni prevede agli artt. 19/a e 19/f con la relativa tabella C le incombenze ed i compensi per le suddette prestazioni di collaudo, da svolgere in conformità alle prestazioni stabilite per la collaudazione delle opere statali sopracitate.
Nel caso di collaudo statico sussiste invece il problema di estendere le verifiche al progetto dell’opera, nonché della effettuazione di prove specialistiche atte a dare maggiori garanzie sulla funzionalità ed accettabilità delle opere eseguite, verificando altresì la rispondenza dell’eseguito alle prescrizioni di legge ed alle normative vigenti.
Orbene il collaudo statico ai sensi della Legge n. 1086/1971 costituisce un collaudo specialistico che si discosta, nelle finalità, negli oneri e nelle verifiche, dal collaudo tecnico-amministrativo.
Pertanto, come deliberato dagli Ordini Professionali, non può essere compensato, per semplice analogia, mediante l’adozione della tabella C della Tariffa Professionale ma attraverso l’onorario "a discrezione".
In particolare i compensi dovrebbero essere individuati nell’applicazione degli onorari a percentuale previsti dalla tabella A della Tariffa Professionale opportunamente parzializzati.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si desidera conoscere l’avviso di codesto Consiglio Superiore riesaminando, se del caso, la questione.
Ove mai si volessero confermare le decisioni già assunte con i precitati pareri, vorrà Codesto Consiglio valutare l’opportunità di specificare che sono da ritenere inclusi tra i collaudi di strutture complesse in cemento armato per i quali è ammissibile il ricorso ad un compenso a discrezione (mediante la parzializzazione degli onorari previsti dalla tabella A) quelli relativi a strutture realizzate in zona sismica."

C O N S I D E R A T O

La Sezione, in via preliminare, evidenzia che la tariffa professionale degli ingegneri e architetti risale, come è noto, al 1949 e che l’impianto generale e normativo della stessa non ha subito evoluzioni, mentre si è provveduto soltanto a vari adeguamenti dei compensi previsti, peraltro senza un coerente adeguamento degli importi delle opere nelle varie tabelle tariffarie.
Ciò rende la citata tariffa, come più volte evidenziato da questa Sezione, non più adeguata alle attuali esigenze, per quanto riguarda la classificazione delle opere, la natura degli incarichi ed i compensi previsti, attesa anche l’evoluzione tecnologica e le numerose disposizioni intervenute in campo legislativo e normativo; circostanze queste che hanno profondamente modificato ed ampliato le incombenze e le responsabilità professionali.
Si ricorda anche che, in base a quanto stabilito dalla legge 4.3.1958 n. 143, le variazioni ed integrazioni riguardanti le citate tariffe devono essere stabilite mediante decreto del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti.
In tale quadro questa Sezione si è più volte espressa in materia, formulando interpretazioni e suggerimenti, tenuto conto delle disposizioni della ripetuta tariffa, pur rilevandone le sopravvenute carenze, di cui si è sempre auspicato il superamento, come in precedenza accennato.
In particolare con i voti 25.3.1987 n. 92 (collaudo statico) e 21.2.1990 n. 22 (collaudo termico) riguardanti le problematiche all’esame, ai quali si rinvia per i dettagli, è stato espresso l’avviso della Sezione, che può essere sintetizzato come segue.
La Sezione ritenne che per il calcolo dei compensi relativi al collaudo statico - in carenza di una specifica indicazione tariffaria, essendo stato introdotto detto istituto, come è noto, soltanto nel 1971 - dovessero essere applicate le percentuali della tabella C allegata alla tariffa, relativa ai collaudi di opere, ai sensi dell’art. 19-b, con riferimento all’importo delle sole strutture.
Dovevano inoltre essere applicate - tranne i casi nei quali non se ne verificassero le circostanze - le integrazioni di cui agli articoli 19-d (incarico in corso d’opera) e 19-f (revisione dei calcoli).
Per quanto riguarda il compenso per il collaudo termico, la Sezione aveva dettato analoghe indicazioni evidenziando come l’accresciuta rilevanza quantitativa e qualitativa assunta dagli impianti termici degli edifici - caratterizzati da una rapida evoluzione tecnologica delle apparecchiature e dei dispositivi impiegati per ottimizzarne le prestazioni - richiedesse un elevato livello di impegno e di capacità professionale nello svolgimento delle operazioni di accertamento e verifica della rispondenza degli impianti stessi ai dati progettuali ed ai requisiti imposti dalla specifica normativa tecnica.
Nei medesimi voti veniva, infine, evidenziato che, sia per il collaudo statico sia per il collaudo termico, potesse farsi ricorso, ai sensi dell’art. 5 della tariffa, ad un compenso a discrezione, da definirsi al momento del conferimento del relativo incarico, nelle situazioni particolari in cui le strutture o il tipo di impianto, pur essendo di costo relativamente modesto, siano tali da richiedere un notevole impegno da parte del professionista.
Passando all’esame della problematica sottoposta, la Sezione ritiene che, essendo rimasta invariata la parte normativa della tariffa, il quadro di riferimento non possa discostarsi da quello individuato nei due precedenti voti citati, anche se non deve essere trascurata la circostanza che il concetto di "opera complessa" - per la quale il richiamato art. 5 consente il compenso a discrezione - si è nel tempo modificato e tale qualifica può essere ora attribuita a tipologie di opere sempre più ampie e diffuse.
Parimenti si ritiene che le considerazioni formulate con riferimento agli impianti termici possano essere estese ai collaudi degli impianti tecnologici in genere, la cui verifica richiede professionalità sempre più specifiche e qualificate, tenuto anche conto delle intervenute disposizioni, fra le quali la legge n. 46/90 in materia di sicurezza.
In tali casi, in effetti, le indicazioni dei richiamati voti possono condurre, attualmente, a valori di compensi inadeguati rispetto all’effettivo impegno connesso con la prestazione richiesta.
Per questi motivi, gli Ordini Professionali hanno adottato le delibere - citate nella nota, riportata nelle premesse, su cui si basano i quesiti di cui trattasi - che possono essere sintetizzate come segue: i compensi per tutti i collaudi statici e per quelli tecnici-funzionali degli impianti rientrano fra gli onorari da stabilire a discrezione ma, per eliminare l’aleatorietà della valutazione, vengono individuati puntuali parametri.
Al riguardo la Sezione ritiene di evidenziare innanzi tutto che l’evoluzione tecnologica ha determinato una diversa incidenza delle opere "complesse" rispetto alle "opere correnti" e che, di conseguenza, il collaudo di una opera complessa non possa più essere considerato una eccezione, come era all’epoca dell’adozione della tariffa, bensì una condizione ricorrente.
Tale circostanza, rendendo diffuso il ricorso ai compensi a discrezione, può determinare disparità anche sensibili nei compensi per attività di impegno simile.
Ne consegue la necessità di individuare un criterio di valutazione dei compensi, in attesa della più volte auspicata ristrutturazione della tariffa, da perseguire con le procedure previste dalla legge, criterio che si ritiene di poter formulare come segue.
L’applicazione della tabella C della tariffa professionale con le eventuali integrazioni di cui agli articoli 19 - d e 19 - f della tariffa medesima può essere ritenuta ancora rispondente per il collaudo di opere che non presentino la complessità dei moderni sistemi tecnologici degli impianti ovvero di strutture in cemento armato e acciaio di caratteristiche correnti.
Per tutti gli altri casi potrà farsi ricorso al compenso a discrezione.
Peraltro, pur sottolineando come il criterio della discrezionalità non sia assimilabile a quello del "corrispettivo a percentuale", la Sezione ritiene che sia necessario evitare che l’applicazione diffusa delle valutazioni discrezionali porti ad una disparità di trattamento nei riguardi dei singoli tecnici, facendo quindi ricorso ad una disciplina uniforme. Potranno, pertanto, essere applicate le indicazioni tariffarie predisposte dagli Ordini professionali competenti.
Non appare superfluo ricordare che il parere delle associazioni professionali è anche previsto dall’art. 2233 del Codice Civile, dovendovi fare ricorso il Giudice chiamato a stabilire un compenso che non può essere quantificato secondo le tariffe. La stessa norma prevede, inoltre, che "la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione".

Tutto ciò premesso nei suesposti considerato

E’ IL PARERE

unanime della Sezione.