QUINTA SEZIONE

Seduta del 2.12 98  Rilettura voto del 16.12.1998
voto n.  512

OGGETTO:
Quesito del Comune di Legnago relativo alle competenze professionali dei geometri.

LA SEZIONE

VISTA la nota 9.10.1998 n. 7/3447/U con la quale il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VII - ha richiesto il parere sull’argomento in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, INZITARI, PANECALDO, MAFFEY, DIPACE).

PREMESSO

Il Comune di Legnago con nota 30.9.1998 n. 19394 ha formulato alla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia un quesito in materia di competenze professionali per la progettazione edilizia.
Si riporta di seguito il testo di detto quesito:
"Con riferimento al R.D. 11 febbraio 1929, n. 247, art. 16, si chiede a codesta Direzione se può essere ammissibile separare la valutazione della competenza del tecnico progettista relativamente agli aspetti edilizio-urbanistici da quelli statici. Nello specifico si chiede se è conforme alla legge vigente un progetto di un edificio composto da elementi prefabbricati a firma di un geometra, sottoscritto, comunque prima dell’inizio lavori, da ingegneri della ditta fornitrice dei prefabbricati, responsabili sia per quanto riguarda la costruzione che l’assemblaggio in cantiere.
La richiesta è motivata dal fatto che la materia è oggetto di diversa interpretazione tra l’Ordine professionale degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri".
Con la nota n. 7/3447/U, indicata in epigrafe, la citata Direzione Generale ha richiesto il parere di questo Consiglio Superiore in merito.

CONSIDERATO

La Sezione osserva preliminarmente che il quesito del Comune di Legnago appare alquanto generico, non evidenziandosi il tipo e l’importanza dell’opera in progettazione.
Si formulano, pertanto le seguenti considerazioni di carattere generale.
Il progettista di un’opera deve coordinare ed assumersi la responsabilità di tutti gli aspetti connessi all’opera stessa (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.), anche se, per alcuni di essi, utilizza la consulenza di specialisti.
Nel caso particolare di opere contenenti parti strutturali realizzate con elementi prefabbricati, non sembra superfluo ricordare che la produzione in serie di elementi prefabbricati è disciplinata dall’art. 9 della legge 5.11.1971 n. 1086; da detto articolo si evince che i compiti, e le conseguenti responsabilità, dei tecnici della ditta di prefabbricazione devono intendersi circoscritti al calcolo ed alla verifica dei singoli elementi prefabbricati (in relazione alle fissate caratteristiche dei materiali impiegati ed alle previste ipotesi di carico) ed alle indicazioni per il corretto montaggio dei manufatti.
Per contro, l’appropriata scelta dei manufatti prefabbricati, il loro corretto inserimento nel complesso strutturale, l’individuazione del tipo e delle caratteristiche delle fondazioni, nonché l’idoneo collegamento degli elementi strutturali in elevazione con dette fondazioni, investono pienamente la responsabilità del progettista dell’opera.
Circa la competenza alla progettazione di un’opera con strutture portanti in elementi prefabbricati, in generale si ritiene debba essere esclusa quella di tecnici diplomati, salvo i casi di opere modeste con sistema strutturale molto semplice.

Tutto ciò premesso e considerato

IL PARERE

unanime della Sezione è desumibile dai precedenti "considerato".