QUINTA SEZIONE
Seduta del 2.12 98 Rilettura voto del 16.12.1998
voto n. 512
OGGETTO:
Quesito del Comune di Legnago relativo alle competenze
professionali dei geometri.
LA SEZIONE
VISTA la nota 9.10.1998 n. 7/3447/U con la
quale il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari
Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VII - ha richiesto il parere
sull’argomento in oggetto;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, INZITARI,
PANECALDO, MAFFEY, DIPACE).
PREMESSO
Il Comune di Legnago con nota 30.9.1998 n. 19394
ha formulato alla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere
Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia un quesito in materia di
competenze professionali per la progettazione edilizia.
Si riporta di seguito il testo di detto quesito:
"Con riferimento al R.D. 11 febbraio 1929, n.
247, art. 16, si chiede a codesta Direzione se può essere ammissibile
separare la valutazione della competenza del tecnico progettista relativamente
agli aspetti edilizio-urbanistici da quelli statici. Nello specifico si
chiede se è conforme alla legge vigente un progetto di un edificio
composto da elementi prefabbricati a firma di un geometra, sottoscritto,
comunque prima dell’inizio lavori, da ingegneri della ditta fornitrice
dei prefabbricati, responsabili sia per quanto riguarda la costruzione
che l’assemblaggio in cantiere.
La richiesta è motivata dal fatto che
la materia è oggetto di diversa interpretazione tra l’Ordine professionale
degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri".
Con la nota n. 7/3447/U, indicata in epigrafe, la
citata Direzione Generale ha richiesto il parere di questo Consiglio Superiore
in merito.
CONSIDERATO
La Sezione osserva preliminarmente che il quesito
del Comune di Legnago appare alquanto generico, non evidenziandosi il tipo
e l’importanza dell’opera in progettazione.
Si formulano, pertanto le seguenti considerazioni
di carattere generale.
Il progettista di un’opera deve coordinare ed assumersi
la responsabilità di tutti gli aspetti connessi all’opera stessa
(architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.), anche se, per alcuni
di essi, utilizza la consulenza di specialisti.
Nel caso particolare di opere contenenti parti strutturali
realizzate con elementi prefabbricati, non sembra superfluo ricordare che
la produzione in serie di elementi prefabbricati è disciplinata
dall’art. 9 della legge 5.11.1971 n. 1086; da detto articolo si evince
che i compiti, e le conseguenti responsabilità, dei tecnici della
ditta di prefabbricazione devono intendersi circoscritti al calcolo ed
alla verifica dei singoli elementi prefabbricati (in relazione alle fissate
caratteristiche dei materiali impiegati ed alle previste ipotesi di carico)
ed alle indicazioni per il corretto montaggio dei manufatti.
Per contro, l’appropriata scelta dei manufatti prefabbricati,
il loro corretto inserimento nel complesso strutturale, l’individuazione
del tipo e delle caratteristiche delle fondazioni, nonché l’idoneo
collegamento degli elementi strutturali in elevazione con dette fondazioni,
investono pienamente la responsabilità del progettista dell’opera.
Circa la competenza alla progettazione di un’opera
con strutture portanti in elementi prefabbricati, in generale si ritiene
debba essere esclusa quella di tecnici diplomati, salvo i casi di opere
modeste con sistema strutturale molto semplice.
Tutto ciò premesso e considerato
IL PARERE
unanime della Sezione è desumibile dai precedenti
"considerato".
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