QUINTA SEZIONE
Seduta del 10.11.99
Voto n.375
OGGETTO:
Quesito su omologazione di barriere di sicurezza per punti singolari.
LA SEZIONE
VISTA la nota 23.09.99, n. 5267, con la quale l’Ispettorato Generale
per la Circolazione e la Sicurezza Stradale ha trasmesso, per esame e parere,
l’affare indicato in oggetto;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione relatrice (MAZZIOTTA, RANZO, GIANNATTASIO,
SANPAOLESI, PIACENTINI)
PREMESSO
Con la nota n. 5267, del 23.9.99, l’Ispettorato Generale per la Circolazione
e la Sicurezza Stradale pone un quesito circa la corretta interpretazione
di due pareri resi da questa Sezione in ordine alla omologazione di barriere
di sicurezza definite per "bordo ponte".
La formulazione del quesito è la seguente:
" Codesto Consesso, in occasione dei voti n. 523 del 16.12.98 e n.
138 del 26.5.99, relativi ad alcune barriere da "bordo ponte", ha espresso
il parere che le stesse, pur non soddisfacendo pienamente i requisiti per
la classe e destinazione richiesti dal D.M. 15.10.96, fossero omologabili
per punti singolari ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 lett. d) dello
stesso decreto del 1996. Si ritiene tuttavia che tale soluzione sia di
difficile applicazione in quanto la normativa del 1996 non prevede (art.
6, 1° capoverso) che i dispositivi di che trattasi (lett. d) siano
classificabili in base ad un indice di severità.
Né il nodo risulta sciolto dall’aggiornamento normativo del
1998, dal momento che tale tipologia di barriere risulta sì classificabile
in base ad un indice di severità, ma lo stesso non risulta contestualmente
individuato dalla norma medesima.
Inoltre, rispetto all’ipotesi di omologare una barriera "bordo ponte"
per punti particolarmente pericolosi, questo ufficio deve esprimere le
proprie perplessità circa la reale possibilità di individuare
concettualmente tali punti lungo la struttura di un ponte.
La questione è del resto autonomamente posta dalla nota della
Soc. Autostrade del 30.7.99, indirizzata anche a Codesto Consesso, sotto
il profilo del valore massimo dell’indice ASI ammissibile per le barriere
"bordo ponte".
Alla luce di quanto sopra evidenziato ed al fine di addivenire ad una
interpretazione univoca della normativa citata, si richiede il parere di
Codesto Consesso unitamente alle opportune indicazioni operative in merito."
La nota della Soc. Autostrade richiamata nel testo del quesito riporta
le seguenti argomentazioni:
"Si è venuti a conoscenza di una interpretazione restrittiva
dell’art. 6 del D.M. 3 giugno 1998, emanazione ultima del D.M. 223/92 sui
dispositivi di sicurezza stradale.
Sembrava acquisito che il limite ASI per tutte le barriere fosse 1,0,
mentre per il bordo ponte (art. 7 Tab. A, nota 2) era accettabile un valore
fino ad 1,4; un voto del Consiglio Superiore V Sezione stabilirebbe che
questo limite vale solo per "punti singolari" non meglio definiti nell’ambito
del ponte stesso.
Questa interpretazione lascerebbe nel vago la individuazione di questi
punti "più pericolosi" e renderebbe vana l’azione progettuale che
è stata effettuata per il valore 1,4 per tutto il bordo ponte, come
definito dalla norma di cui si parla e che ha portato ai numerosi Crash
test fino ad oggi effettuati.
Si ricorda inoltre che la norma italiana è già molto
più restrittiva di quella europea, che prevede l’ASI 1,4 come limite
per tutte le barriere.
Fiduciosi in un riesame chiarificatore della problematica, inviamo
distinti saluti."
La fonte normativa di riferimento per l’esame delle barriere ai fini
della loro omologazione è costituita dal Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 18.2.1992 n. 223 con il quale è stato emanato il
"Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione
e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza". Al Decreto sono allegate
le "Istruzioni tecniche sulla progettazione, l’omologazione ed impiego
delle barriere di sicurezza stradale"(allegato 1) e le "Prescrizioni tecniche
per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell’omologazione"
(allegato 1A).
I citati allegati sono stati modificati prima con D.M. 15.10.1996 e
successivamente con D.M. 3.6.98.
Ulteriori modifiche di dettaglio sono state apportate con il recente
D.M. 11.6.99.
L’art. 3 del D.M. n. 223/’92 prescrive che la protezione dei margini
delle carreggiate, ove prescritta, debba essere attuata con dispositivi
che abbiano conseguito il certificato di idoneità, per brevità
indicato come "omologazione".
Il successivo art. 4 prevede che possano essere omologati solo i dispositivi
che rispondano alle istruzioni tecniche di cui all’allegato 1.
La certificazione di omologazione, a norma dell’art. 5, è rilasciata
dall’Ispettorato sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
CONSIDERATO
Prima di entrare nel merito dei quesiti posti occorre brevemente premettere
quanto segue.
Nelle varie stesure delle istruzioni tecniche sulla progettazione,
omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale, allegate
ai decreti ministeriali richiamati in premessa, l’art. 1 contiene la classificazione
delle barriere di sicurezza stradale in quattro tipi sotto le lettere da
a) a d). Per quel che rileva ai fini del parere richiesto si richiamano
le lettere c) e d) nella formulazione più recente, che poco si discosta
da quelle precedenti:
c) barriere per opere d’arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri.,
ecc.
d) barriere o dispositivi per punti singolari quali attenuatori d’urto,
letti di arresto o simili, dispositivi per zone di approccio ad opere d’arte,
per ostacoli fissi, per zone terminali e/o di interscambio e simili.
Quelle riportate sotto la lettera c), per consuetudine risalente alla
circolare ministeriale 11 luglio 1987, n. 2337, vengono normalmente denominate
per brevità barriere "bordo ponte".
I voti n. 523 del 16.12.98 e n. 138 del 26.5.99 sono stati resi con
riferimento a due diverse barriere "bordo ponte" per le quali l’Ispettorato
aveva chiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Le
istanze corrispondenti erano state avanzate in vigenza del D.M. 15.10.1996
ed erano corredate di rapporti di prove d’urto eseguite con due autocarri
e con furgone.
Nelle sue richieste di parere l’Ispettorato formulava altresì
un quesito circa la classificabilità delle barriere proposte secondo
la nuova classifica prevista dal successivo D.M. 3.6.98.
Poiché non erano state eseguite prove di impatto con autovetture
secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche per le prove ora vigenti,
non è stato possibile effettuare alcuna correlazione tra le classificazioni.
Dall’esame è emerso però che in entrambi i casi, nelle
prove svolte con il furgone, è stato misurato un indice ASI (indice
di severità della accelerazione) maggiore di 1 (1,16), il che faceva
supporre che una eventuale prova con autovettura avrebbe potuto far registrare
valori di accelerazione sul veicolo ancora più alti, con pericolosi
effetti sugli occupanti. Quindi, in attesa della esecuzione di prove con
autovetture che potrebbero fugare i timori appena richiamati, è
stato espresso parere che le barriere in argomento potessero essere impiegate
"a protezione di punti particolarmente pericolosi nei quali il contenimento
del veicolo in svio diviene un fattore essenziale i fini della sicurezza",
senza per questo modificarne la destinazione; riprendendo la stessa formulazione
di cui all’art. 6 delle vigenti istruzioni tecniche ove è specificato
che solo nelle predette condizioni è ammesso l’impiego di barriere
stradali di sicurezza che sono caratterizzate da un indice ASI maggiore
di 1 con un massimo di 1,4.
Da tutto quanto precede appare evidente che i pareri resi non sono,
e non potevano essere, riferiti a barriere di classe d), anche perché
per tali tipi di dispositivi non è richiesta una classificazione
in base a predefiniti livelli di contenimento, e tanto meno ad indici ASI
predefiniti, né nella vigente norma, né in quella precedente.
Pertanto risulta poco chiaro il quesito posto dall’Ispettorato, dal
momento che né nel dispositivo finale dei pareri resi, tantomeno
nei "considerato", è fatto mai cenno ad una omologazione per "punti
singolari" ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, lettera d) dei vari
decreti.
Parimenti poco chiare appaiono le perplessità espresse circa
la "reale possibilità di individuare punti particolarmente pericolosi
lungo la struttura di un ponte".
Orbene, tale compito è prerogativa del progettista, che secondo
quanto chiaramente riportato all’art. 7 delle vigenti istruzioni, e in
forma analoga anche nella precedente edizione delle stesse istruzioni,
"individuerà le caratteristiche prestazionali delle barriere da
adottare (classe, livello di contenimento, indice di severità, materiali,
dimensioni, peso massimo, vincoli, larghezza di lavoro, ecc.) tenendo conto
della loro congruenza con il tipo di strada, il tipo supporto, le condizioni
geometriche esistenti ed il traffico prevedibile su di essa....".
Se lungo un ponte si verificano quindi condizioni di particolare pericolosità,
ad esempio in virtù della sua configurazione, altezza, presenza
di edifici od altre installazioni quali strade, ferrovie, depositi e simili
sotto il ponte o nelle immediate prossimità, ecc., ovvero è
presente una "larghezza utile" insufficiente a contenere l’entità
dello spostamento della barriera in caso di urto, eventualità queste
riconosciute dal progettista, anche per tutta l’estesa del ponte, è
ammesso l’impiego di barriere con indice ASI fino ad 1,4.
Le considerazioni svolte rispondono anche al quesito posto dalla Soc.
Autostrade, frutto verosimilmente anch’esso dello stesso equivoco. Occorre
anche puntualizzare però che non è condivisa l’asserzione
fatta circa "l’azione progettuale che è stata effettuata per il
valore di 1,4 per tutto il bordo ponte", in riferimento al progetto delle
barriere.
E’ pur vero che in calce alla tabella A, riportata nell’articolo 7
delle vigenti istruzioni tecniche, la nota n. 2 esprime che "il bordo ponte
è uno dei casi in cui si accetta ASI >
1 nei limiti indicati all’art. 6".
Nell’articolo 6 sono riportati però sia il limite di valore
massimo fino ad 1,4 che i limiti di utilizzo. Pertanto affermare che la
progettazione della barriera è fatta con riferimento al limite massimo
non è coerente con lo spirito della norma che privilegia invece
barriera con indice ASI minore od uguale ad 1, ammettendo però valori
più alti (fino ad 1,4) nelle condizioni già richiamate per
i siti particolarmente pericolosi.
Il ragionamento riporta ancora una volta la decisione al progettista
che dovrà scegliere il tipo di barriera da impiegare nelle condizioni
reali che gli si presenteranno, specie con riferimento ad opere d’arte
già esistenti.
D’altra parte affermare che ogni ponte abbisogni comunque di barriere
con indice ASI alto, nella accezione già descritta, costituirebbe
anche un limite per le future progettazioni di ponti, che invece potrebbero
essere svolte tenendo conto della eventualità di installare barriere
meno rigide con indice ASI coerente con quanto espresso dalla norma.
Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione all'unanimità
E' DEL PARERE
espresso nei precedenti considerato. |