PRIMA SEZIONE

Seduta del 20.10.98 (Rilettura voto)
Voto n.311

OGGETTO:
AFFARI GENERALI
Direttiva 89/106/CEE - Provvedimenti legislativi correlati alla attuazione del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione. - Schema di decreto sui criteri e le modalità di abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova di cui all’art. 8.1 del D.P.R. n. 246/93.

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 137/AA.GG. dell’8.7.1998 con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha richiesto l’esame e il parere sulla richiesta di proroga per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (Del Monte, Baratono, Brandi, Emmi, Dipace, Calzona, Bonessio, Monaco, Luce).

PREMESSO

Con l’approvazione del D.P.R. n. 246 del 21.4.93 che concerne il regolamento di attuazione della Direttiva Comunitaria 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, il Consiglio Superiore LL.PP. ed il Servizio Tecnico Centrale hanno acquisito ulteriori vaste competenze nel settore dei prodotti di costruzione ed in quello della certificazione e del benestare tecnico sui prodotti stessi.
Tale D.P.R. investe, infatti, il Consiglio Superiore sia a livello di consulenza e di indirizzo strategico a carattere generale, sia a livello operativo, attraverso il Servizio Tecnico Centrale, che risulta essere, per i prodotti strutturali, organismo di Benestare Tecnico Europeo, nonché organismo riconosciuto di certificazione ed ispezione nel settore dei prodotti o sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica.
Ai fini dell’attuazione del medesimo D.P.R. è prevista l’emanazione di n. 3 decreti, come di seguito specificati:

  1. Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell’Industria Commercio ed Artigianato e con il Ministro dell’Interno, riguardante le regole e le procedure per la richiesta, l'istruzione ed il rilascio del Benestare Tecnico Europeo (D.P.R. 246, art. 5 - comma 9)
  2. Decreto dei Ministri dell’Industria, Commercio ed Artigianato, dei Lavori Pubblici e dell’Interno, riguardante le modalità ed i criteri per l’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e dei laboratori di prova (D.P.R. 246, art. 9 - comma 2)
  3. Decreto dei Ministri dell’Industria, Commercio ed Artigianato, dei Lavori Pubblici e dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, riguardante le tariffe dovute per servizi resi dalle Amministrazioni dello Stato (D.P.R. 246, art. 15 - comma 2)
Il Servizio Tecnico Centrale ha curato la predisposizione dei suddetti decreti attuativi, la cui prima versione fu trasmessa all’Ufficio Studi e Legislazione con nota n. 274/39699 del 28/11/94, e sui quali, come noto, sono, nel passato, sorte difficoltà legate, essenzialmente a divergenze tra le Amministrazioni interessate, al punto che si era proposta la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della Legge 241/90.
Recentemente, al fine di superare dette divergenze, sono state convocate una serie di riunioni di coordinamento a seguito delle quali si è raggiunta una intesa con le altre Amministrazioni interessate.
A seguito di detta intesa il Servizio ha curato la predisposizione dello schema di decreto sul Benestare Tecnico Europeo - trasmesso all’Ufficio Studi e Legislazione per il seguito di competenza - e lo schema di decreto oggetto del presente parere, ai sensi dell’art. 9.2 del D.P.R. 246/93.
Si fa presente che sullo schema di decreto in argomento, corretto ed integrato secondo le intese raggiunte nelle riunioni di coordinamento, il Servizio ha ottenuto i preventivi pareri favorevoli dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, allegati alla documentazione in atti:
  • Nota n. 25209 in data 15.6.1998 del Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione civile e dei servizi antincendio
  • Nota n. 757501 in data 25.6.1998 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato - D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico per l’industria.
Come è noto la Direttiva 89/106 è finalizzata alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti da costruzione. Lo strumento tecnico per perseguire questo obiettivo è costituito dall'apposizione su ciascun prodotto della marcatura CE, effettuata sulla base dell’accertata idoneità del prodotto all'impiego, nel senso che, una volta incorporato nelle opere, esso deve essere tale da non compromettere i requisiti essenziali di sicurezza, che ciascuna opera deve soddisfare.
La Direttiva indica essenzialmente due procedure per apporre la marcatura CE su un prodotto:
  • la procedura di BENESTARE TECNICO (art. 8 della Direttiva);
  • l'ATTESTATO DI CONFORMITA' ad una norma europea armonizzata (art. 13 della Direttiva), nella forma di CERTIFICAZIONE rilasciata da un organismo terzo ovvero di una DICHIARAZIONE del fabbricante.
Nella Direttiva vengono definiti i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, considerando che tali strumenti devono assicurare la piena conformità dei prodotti con i requisiti essenziali, per garantire soprattutto la salute e la sicurezza. La procedura per il rilascio della conformità va individuata secondo il criterio di evitare ai produttori inutili od onerose complicazioni, tenendo presente sempre un certo grado di flessibilità nell'utilizzo dei moduli.
Poiché l'obiettivo della marcatura CE è quello di attestare la conformità di un prodotto ai requisiti di interesse collettivo fissati da eventuali ulteriori direttive, tale contrassegno indicherà il soddisfacimento di tutti i requisiti prescritti da tutte le eventuali Direttive che interessano quel prodotto.
Ai fini dell’attestazione di conformità la Direttiva, all’art. 18, prevede che ogni stato membro comunichi l’elenco dei nomi e degli indirizzi degli organismi di certificazione, ispezione e prova da esso designati per i compiti inerenti l’applicazione della direttiva stessa.
Il D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 costituisce il "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106".
In esso, ribadendo i concetti già espressi dalla direttiva stessa, sono descritti gli Organismi interessati al rilascio dell’attestato di conformità, e ne sono definiti i compiti, come di seguito specificato (art. 8.1):
  • Organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;
  • Organismi di ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l’organizzazione, il personale, la competenza e l’integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, in fabbrica, o altrove, secondo criteri specifici;
  • Laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali e dei prodotti.
Nello stesso art. 8, ai commi 3 e 4, vengono riconosciuti, ope legis, come organismi di certificazione ed ispezione:
  • il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità);
  • il Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l’incendio, per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 (sicurezza in caso di incendio).
Oltre ai due suddetti uffici, sono riconosciuti (art. 9.1) gli Organismi notificati dagli altri Stati membri e gli Organismi abilitati, ai sensi dello stesso art. 9.
Il D.P.R. n. 246/93 prevede, all’art. 9.2, che gli organismi interessati dall’attestato di conformità (organismi di certificazione, ispezione e prova) "devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato, del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall’allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo criterio sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione."
Per la redazione di tale schema di decreto, i Servizi competenti hanno tenuto conto dei seguenti documenti normativi:
  • Allegato IV della Direttiva 89/106, relativo al riconoscimento degli Organismi di certificazione, ispezione e prova;
  • "Linee Guida per la designazione degli organismi nel campo della Direttiva 89/106" - documento Construct 95/149 rev. 2, approvato dal comitato Permanente il 22 Novembre 1995;
  • Norma Europea EN 45011 "Requisiti generali per gli Organismi di certificazione" del febbraio 1998;
  • Norma Europea EN 45012 "Requisiti generali per gli Organismi di ispezione" del 1989;
  • Norma Europea EN 45013 "Requisiti generali per gli Organismi di prova" del 1989;
  • Circolare di cui all’art. 20 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (Prescrizioni e valutazione dei Laboratori prove materiali) approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1996 ed in corso di pubblicazione.
Lo schema di decreto si compone di n. 5 articoli, che descrivono, in generale, la procedura da seguire per l’abilitazione, e dai seguenti allegati:
  • Allegato A1 - criteri per l’abilitazione degli organismi di certificazione;
  • Allegato A2 - criteri per l’abilitazione degli organismi di ispezione;
  • Allegato A3 - criteri per l’abilitazione degli organismi di prova;
  • Allegato B - Schema di domanda per il rilascio dell’abilitazione;
  • Allegato C - Documentazione da presentare a corredo dell’istanza di abilitazione.
La procedura per il rilascio dell’abilitazione può così essere sinteticamente descritta:
  1. L’Organismo interessato all’abilitazione, presenta istanza all’Ispettorato tecnico della D.G.S.P.C. del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
  2. Il Ministero suddetto, entro 60 gg.:
  • registra l’istanza;
  • valuta la completezza e correttezza formale della medesima;
  • invia copia ai due organismi riconosciuti ope legis (Servizio Tecnico Centrale e Centro Studi ed Esperienze)
  • indice conferenza di servizi (entro i successivi 60 gg.) con le suddette amministrazioni.
  1. La conferenza di servizi individua l’Amministrazione (o le Amministrazioni) competente al rilascio e gli trasmette gli atti per l’istruttoria che deve concludersi entro 240 gg.
L’abilitazione ha, come previsto dal D.P.R. 246/93, la durata di 7 anni e può essere rinnovata secondo la stessa procedura adottata per il rilascio.
In merito ai criteri di abilitazione degli organismi il Servizio Tecnico Centrale, che ha curato l’istruttoria del decreto in esame, ha fatto presente che i relativi allegati (A1, A2, A3) sono stati separati in quanto, pur contenendo molte parti in comune, presentano alcune lievi ma significative differenze, quale ad esempio, la possibilità, prevista dalle linee guida in campo europeo, che in alcuni casi particolari (possesso esclusivo di attrezzature specifiche ecc..) possa essere rilasciata, ai soli organismi di prova, l’abilitazione anche in presenza di soggetti coinvolti in attività genericamente incompatibili con l’abilitazione stessa.
Per la redazione dei suddetti allegati si è fatto riferimento ai documenti normativi già citati ed, in particolare, alla circolare nazionale relativa alla autorizzazione dei laboratori di cui alla L.1086/71.
Gli allegati descrivono nel dettaglio i requisiti principali che gli organismi richiedenti debbono possedere, con riguardo ai seguenti punti:
  • Soggetto gestore;
  • Personale e Direzione Tecnica;
  • Garanzia della Qualità;
  • Locali;
  • Rapporti relativi all’attività svolta;
  • Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova (solo per organismi di prova);
  • Subappalto;
  • Assicurazione;
  • Convenzioni;
  • Versamento delle quote annuali.
CONSIDERATO

L’emanazione del decreto in argomento, unitamente agli altri due decreti di cui alle premesse, costituisce una tappa fondamentale nel processo di normalizzazione dei prodotti destinati alle opere di ingegneria civile, per le quali il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso il Servizio Tecnico Centrale, il Ministero dell’Interno, attraverso il Centro Studi ed Esperienze ed il Ministero dell’Industria attraverso l’Ispettorato tecnico, ciascuno per le proprie competenze specifiche, sono sempre impegnati al fine di salvaguardare pubblica incolumità con il conseguimento di un maggior un maggior grado di sicurezza delle costruzioni.
Si rammenta, infatti, che la Direttiva 89/106 è finalizzata, oltre che alla libera circolazione dei prodotti da costruzione, anche al loro corretto ed appropriato impiego. Il prodotto finale "costruzione" non garantirebbe altrimenti il rispetto dei requisiti essenziali ad esso esplicitamente attribuiti dalla medesima Direttiva (artt. 1, 2, 3).
In tale ambito l’abilitazione e la conseguente notifica alla Commissione europea di organismi nazionali di certificazione, ispezione e prova, in grado di effettuare valutazioni di conformità e certificazioni di prova sui suddetti prodotti riveste una particolare importanza, anche in quanto la Commissione europea ha fatto formale domanda agli Stati membri di notificare i suddetti Organismi, sulla base delle "Decisioni" sui sistemi di attestazione della conformità già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Sulla base di quanto sopra, la Sezione ritiene che il testo proposto sia in linea generale adeguato agli obiettivi prefissati.
In particolare si evidenzia che i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti all'atto dell'istanza per il rilascio delle abilitazioni sono stati specificati in dettaglio, precisando anche chiaramente i casi di incompatibilità fra l’abilitazione di che trattasi e l’attività del soggetto gestore, ovvero dell’organismo di certificazione, ispezione o prova.
L’abilitazione è soggetta ad un rinnovo periodico, garantendosi in tal modo un accertamento della permanenza dei requisiti di ordine tecnico, organizzativo, gestionale, attraverso un'azione di controllo periodico da parte dell'Amministra–zione competente, volta appunto a garantire la sussistenza delle condizioni in base alle quali l'abilitazione è stata concessa.
Il decreto proposto stabilisce che la concessione possa essere rilasciata solo a strutture che operino già da almeno due anni nel campo delle attività per il quale viene richiesta l’abilitazione e sulla base di un adeguato sistema di garanzia della qualità.
La conseguente obbligatorietà della predisposizione di un "manuale di qualità", consente agli organismi di specificare le procedure tecnico-gestionali seguite per garantire sia un elevato livello qualitativo allo svolgimento dell'attività che una trasparenza nella gestione.
La qualificazione del direttore del laboratorio assume particolare rilevanza, in quanto il corretto svolgimento delle attività di certificazione, ispezione o prova richiede di volta in volta, valutazioni per le quali sono necessarie una specifica ed ampia esperienza nel campo delle norme armonizzate sulle costruzioni.
Il direttore dovrà quindi essere un tecnico laureato con specifiche competenze nel campo di attività dell’Organismo richiedente, perché sia garantito un elevato livello qualitativo alle prove. Appare pertanto giustificata la richiesta di una esperienza triennale, in linea, tra l’altro, con le norme vigenti in molti Stati membri.
La Sezione ritiene tuttavia di dover proporre alcune integrazioni e modifiche, in merito ad alcuni punti di particolare significatività, che di seguito si evidenziano.
Relativamente all’articolato della bozza di decreto, sulla base delle riconosciute esigenze di semplificazione delle procedure burocratiche delle Amministrazioni, si ritiene che la convocazione della conferenza di servizi prevista all’art. 3 comporti un inutile aggravio dei tempi necessari per il rilascio delle abilitazioni. La procedura potrebbe quindi essere semplificata dando mandato al Ministero dell’Industria, che già svolge funzione di ‘sportello unico’ per il ricevimento delle istanze, di individuare entro un tempo di 45 giorni gli Uffici competenti al rilascio dell’abilitazione, sentite le Amministrazioni interessate.
Si ritiene inoltre che il previsto tempo di istruttoria di 240 giorni possa essere contenuto in 210 giorni consecutivi, aggiungendo inoltre all’art. 4 la seguente proposizione: "L’Amministrazione competente al rilascio dell’abilitazione, a seguito dell’istruttoria effettuata, richiede eventualmente chiarimenti ed integrazioni; il tempo intercorso tra tale richiesta e la risposta del soggetto richiedente deve considerarsi aggiuntivo al tempo fissato per l’espletamento dell’istruttoria".
Ancora, all’inizio dell’art. 5 si ritiene di inserire la seguente frase : "Laddove ne ricorrano le condizioni, l’abilitazione è rilasciata con provvedimento dirigenziale dell’Amministrazione competente entro 30 giorni dal termine dell’istruttoria".
Infine si ritiene debba essere inserito un ulteriore articolo, per ribadire le disposizioni relative alla vigilanza ed alla revoca delle abilitazioni, specificate nel comma 9 dell’art. 9 del D.P.R. n. 246/93.
Sarà comunque opportuno prevedere i casi per i quali l’Amministrazione promuoverà la procedura di sospensione o revoca, con l’inserimento del seguente comma:
"In particolare dovrà farsi luogo, in relazione alla gravità dell’inadempienza o carenza, alla sospensione o alla revoca abilitazione ove l’Amministrazione competente accerti, anche attraverso ispezioni e controlli, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti stabiliti dal presente decreto, ed in particolare quelli riguardanti la gestione, l’operato del Direttore, il rispetto del tariffario e delle eventuali attrezzature previste, il controllo di taratura delle attrezzature, la correttezza e competenza nell’esecuzione delle prove".
Passando agli allegati A1, A2 ed A3, riguardo il soggetto gestore, si ritiene opportuno prevedere anche organismi di diritto pubblico e/o privato, inserendo nei casi di esclusione anche soggetti interessati in attività di manutenzione. Per quanto riguarda l’allegato A3, si ritiene di dover eliminare l’ultimo paragrafo del capitolo "E’ riconosciuta la possibilità che, in alcuni casi particolari (possesso esclusivo di attrezzature specifiche ecc..), possa essere rilasciata l’abilitazione anche in presenza di soggetti coinvolti nelle attività di cui sopra, purché siano mantenuti i principi di imparzialità ed indipendenza".
Riguardo il personale e la direzione tecnica, occorre precisare che la direzione tecnica dovrà essere affidata, nel rispetto delle specifiche competenze professionali, ad un tecnico laureato iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno 3 anni.
Nel caso invece del personale abilitato a svolgere l’attività certificativa, la Sezione non ritiene che l’iscrizione all’Albo sia necessaria, mentre ritiene che la qualificazione debba essere documentata attraverso i titoli specifici posseduti e l’esperienza maturata.
Relativamente al capitolo della Garanzia della Qualità, si ritiene più opportuno che l’Amministrazione che concede l’abilitazione debba approvare, piuttosto che verificare, il Manuale della Qualità.
Riguardo al capitolo "Rapporti relativi all’attività svolta" , occorre aggiungere al nome e all'indirizzo dell'organismo di certificazione anche il numero della notifica attribuita dalla Commissione U.E..
Infine sembra più corretto sostituire alla parola "Subappalto" la dizione "Delega di attività", in quanto il subappalto è un termine legato di regola ai lavori e non alle specifiche attività oggetto della bozza di decreto.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione, all'unanimità

E’ DEL PARERE

che la bozza di decreto esaminata, con le proposte di integrazioni e modifiche apportate dalla Sezione, tenuto anche conto delle ulteriori rettifiche ed integrazioni di cui alle considerazioni che precedono, e così come risulta dal testo allegato al presente voto, sia meritevole di approvazione;
che in sede di definitiva redazione del testo esaminato possano altresì essere apportati eventuali perfezionamenti ed integrazioni di carattere formale, necessari per una più chiara leggibilità del testo medesimo, al fine di consentirne una più agevole applicazione.