|
TERZA SEZIONE
Seduta del 16.12.98
Voto n.545
OGGETTO:
Comune di Gizzeria – Richiesta di concessione demaniale cinquantennale
di m2 603.802, di cui m2 190.000 di specchio acqueo
per la costruzione di un approdo turistico con annessa struttura alberghiera
– Ditta Safemia s.r.l.
C A T A N Z A R O
LA SEZIONE
VISTA la nota n° 5290 Div. 2^ OM CZ / D / 4 del 24 novembre
1998, con la quale la Direzione Generale delle Opere Marittime ha trasmesso,
per esame e parere, l’affare indicato in oggetto;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione Relatrice (Del Monte, Tatò, Burghignoli,
Noli, Piroddi, Prestininzi, Ciliberti, Stura)
PREMESSE
L’argomento indicato in oggetto è pervenuto all’esame della Sezione,
inviato dalla Direzione Generale delle Opere Marittime, con la nota citata
in epigrafe, che si riporta per esteso:
"Con voto n° 123, reso nell’adunanza del 1.04.1998, codesto
Consesso ha restituito il progetto summenzionato per le opportune modifiche
ed integrazioni da eseguire a cura della Ditta Safemia s.r.l.
Successivamente l’Ufficio del genio Civile per le Opere marittime
di Reggio Calabria, con nota 05.11.1998, n°7571, ha ripresentato, presso
questa Direzione Generale, un nuovo e più completo elaborato progettuale
riguardo all’approdo turistico in questione, redatto dalla predetta Società
in conformità del citato voto n°123, nel quale si riscontra
una nuova soluzione progettuale.
Alla luce di cui sopra, si trasmette detto elaborato con preghiera
d’esame, al fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell’art.12 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Il progetto viene corredato dalla citata nota n°7571, in copia
fotostatica, riguardante la relazione d’accompagno redatta dal competente
Ufficio OO.MM. di Reggio Calabria".
L’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Reggio Calabria,
nell’inviare il progetto in questione, nella citata nota n°7571, ha
scritto:
"Con voto n° 123 emesso nella seduta del 1 aprile 1998, la Terza
Sezione del Consiglio Superiore LL.PP. ha esaminato l’elaborato progettuale
presentato dalla Safemia s.r.l. a corredo della richiesta di concessione
dell’area demaniale marittima specificata in oggetto, esprimendo parere
che lo stesso andava restituito per essere modificato ed integrato in conformità
di quanto riportato nei "considerato" dello stesso parere.
In relazione a quanto sopra, la predetta Società ha ripresentato
un nuovo e più completo progetto dell’approdo turistico che intende
realizzare, il quale in ossequio al summenzionato Voto del Consiglio Superiore
prevede una nuova soluzione progettuale.
Detto elaborato risulta corredato di tutti gli studi e
grafici contemplati dal D.M. 14 aprile 1998 per i progetti definitivi delle
strutture dedicate alla nautica da diporto.
Le problematiche evidenziate nei "considerato" del citato Voto,
vengono, a parere dello scrivente, adeguatamente affrontate e risolte con
soluzioni progettuali sufficientemente giustificate.
Alla luce di quanto sopra si trasmette copia dell’elaborato progettuale
inviato dalla Safemia s.r.l. per il successivo inoltro alla 3a
Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., al fine di acquisire il parere
ai sensi dell’art.12 del Regolamento per l’esecuzione del Codice per la
navigazione".
Dalla Relazione Tecnico Descrittiva risulta che i progettisti hanno
apportato alcune modifiche che così sintetizzano:
Il presente progetto modifica in parte il layout definito nel progetto
emesso in data novembre 1997, in quanto le verifiche effettutate hanno
suggerito un diverso posizionamento dei moli di sopraflutto e di sottoflutto
ed un diverso e più ridotto utilizzo dello specchio d’acqua interno.
Infatti il bacino portuale, nel presente progetto, è quasi
tutto compreso nell’attuale laghetto salmastro formatosi tra il mare e
il lago Vota: Al contrario il lago Vota nel presente progetto sarà
occupato, in minima parte (nel lato nord ovest), lasciandone la quasi totalità
in condizioni del tutto naturali. Si prevede, infatti, solo la pulitura
dei fondali e delle sponde.
Come si evidenzia in maniera più diffusa ed esaustiva nell’allegato
B.2, la nuova ubicazione delle opere foranee previste consente di eliminare
sostanzialmente l’esigenza di realizzare un impianto di by-pass per il
ripristino della continuità del flusso dei sedimenti in direzione
longitudinale".
I progettisti asseriscono, inoltre, quanto segue:
L’area su cui insiste il progetto è compresa tra Capo Suvero
e la località Maricello ed è individuata presso l’U.T.E.
di Catanzaro nei fogli 20,30,34,35. E’ di proprietà demaniale per
circa mq 413.800 più lo specchio d’acqua ed è stata richiesta
in concessione dalla Soc. Safemia.
In data 03.02.90 la G.M. di Gizzeria ha rilasciato il nulla osta
alla richiesta da parte della Safemia di concessione demaniale cinquantennale.
In data 06.02.90 viene rilasciato dalla Capitaneria di Porto di
Vibo parere favorevole alla concessione provvisoria di una porzione di
area.
In data 31.08.93 il C.U.R. Regione Calabria approva il P.R.G. del
Comune di Gizzeria (adottato in data 22.08.89). Si fa obbligo per la zona
F2 (nella quale ricade l’intervento turistico) di redigere il P.P.E.
In data 05.06.95 viene approvato da parte dell’Assessore Regionale
all’Urbanistica
( con nota n.1169/1806), il P.P.E. per l’area F2 La Vota – Maricello,
redatto dalla Soc. Safemia.
In data 05.06.95 l’Assessore Regionale all’Urbanistica esprime parere
di conformità allo strumento urbanistico del P.P.E. con nota n.
1169/1906.
In data 29.01.96 il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali
con nota n. 267 esprime parere favorevole in relazione al P.P.E.
In data 21.06.95 la Provincia di Catanzaro (competente in materia)
dà il proprio nulla osta Paesaggistico e Ambientale, con nota 17/601.
In data 23.09.96 con delibera n. 6199 il Presidente della Giunta
regionale esprime il proprio nulla osta per il rilascio della concessione
demaniale alla Soc. Safemia (su richiesta della Capitaneria di Vibo).
Non risulta acquisito agli atti il parere del Dirigente Tecnico, Ispettore
di Zona.
C O N S I D E R A T O
La Sezione osserva, preliminarmente, che il parere è richiesto
ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n°328 del 15 febbraio 1952, che assegna
la competenza tecnica sulle condizioni cui va assoggettata la concessione
all’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM., il quale, per altro, nel caso
in esame ha espresso il proprio parere.
A tal riguardo, quindi, si ritiene di non dover entrare nel merito
tecnico delle opere interne previste nel progetto.
Per ciò che concerne, invece, la posizione attualmente proposta
per le opere foranee ed all’influenza che queste avranno sulla linea di
costa, la Sezione osserva quanto segue.
In linea di massima, la proposta appare accoglibile, ma non si condividono
le valutazioni sull’entità del trasporto solido, con la conseguente
eliminazione dell’impianto di by-pass per il ripristino della continuità
del flusso dei sedimenti in direzione longitudinale.
Permane, anzi, la necessità che tale aspetto sia più
attentamente investigato, proprio a causa della già segnalata delicatezza
dell’equilibrio del sito e della sua particolarità.
Un altro aspetto che dovrà essere approfondito nel successivo
iter tecnico-amministrativo è quello connesso all’agibilità
dell’imboccatura portuale, ai fini della sicurezza della navigazione, che
ha riflessi sull’incolumità pubblica.
Appare, inoltre, sottostimata la portata del torrente Casale, soprattutto
in relazione al tempo di ritorno assunto per il calcolo della portata di
piena, il cui valore dovrà essere a base del calcolo degli spechi,
in relazione al proposto tombamento in zona terminale.
Tale soluzione progettuale dovrebbe essere limitata a casi eccezionali,
dopo averne escluso con certezza, altre possibili, in quanto presenta margini
d’incertezza notevoli.
Tutto ciò premesso e considerato, all’unanimità, la Sezione
ritiene che il
PARERE
In merito alla richiesta di concessione demaniale, relativa alla
costruzione di un approdo turistico in Comune di Gizzeria (pr.CZ), sia
contenuto nei precedenti "considerato".
|