TERZA SEZIONE

Seduta del 16.12.98
Voto n.545

OGGETTO:
Comune di Gizzeria Richiesta di concessione demaniale cinquantennale di m2 603.802, di cui m2 190.000 di specchio acqueo per la costruzione di un approdo turistico con annessa struttura alberghiera – Ditta Safemia s.r.l.
C A T A N Z A R O

LA SEZIONE

VISTA la nota n° 5290 Div. 2^ OM CZ / D / 4 del 24 novembre 1998, con la quale la Direzione Generale delle Opere Marittime ha trasmesso, per esame e parere, l’affare indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (Del Monte, Tatò, Burghignoli, Noli, Piroddi, Prestininzi, Ciliberti, Stura)

PREMESSE

L’argomento indicato in oggetto è pervenuto all’esame della Sezione, inviato dalla Direzione Generale delle Opere Marittime, con la nota citata in epigrafe, che si riporta per esteso:
"Con voto n° 123, reso nell’adunanza del 1.04.1998, codesto Consesso ha restituito il progetto summenzionato per le opportune modifiche ed integrazioni da eseguire a cura della Ditta Safemia s.r.l.
Successivamente l’Ufficio del genio Civile per le Opere marittime di Reggio Calabria, con nota 05.11.1998, n°7571, ha ripresentato, presso questa Direzione Generale, un nuovo e più completo elaborato progettuale riguardo all’approdo turistico in questione, redatto dalla predetta Società in conformità del citato voto n°123, nel quale si riscontra una nuova soluzione progettuale.
Alla luce di cui sopra, si trasmette detto elaborato con preghiera d’esame, al fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell’art.12 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Il progetto viene corredato dalla citata nota n°7571, in copia fotostatica, riguardante la relazione d’accompagno redatta dal competente Ufficio OO.MM. di Reggio Calabria".
L’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Reggio Calabria, nell’inviare il progetto in questione, nella citata nota n°7571, ha scritto:
"Con voto n° 123 emesso nella seduta del 1 aprile 1998, la Terza Sezione del Consiglio Superiore LL.PP. ha esaminato l’elaborato progettuale presentato dalla Safemia s.r.l. a corredo della richiesta di concessione dell’area demaniale marittima specificata in oggetto, esprimendo parere che lo stesso andava restituito per essere modificato ed integrato in conformità di quanto riportato nei "considerato" dello stesso parere.
In relazione a quanto sopra, la predetta Società ha ripresentato un nuovo e più completo progetto dell’approdo turistico che intende realizzare, il quale in ossequio al summenzionato Voto del Consiglio Superiore prevede una nuova soluzione progettuale.
Detto elaborato risulta corredato di tutti gli studi e grafici contemplati dal D.M. 14 aprile 1998 per i progetti definitivi delle strutture dedicate alla nautica da diporto.
Le problematiche evidenziate nei "considerato" del citato Voto, vengono, a parere dello scrivente, adeguatamente affrontate e risolte con soluzioni progettuali sufficientemente giustificate.
Alla luce di quanto sopra si trasmette copia dell’elaborato progettuale inviato dalla Safemia s.r.l. per il successivo inoltro alla 3a Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., al fine di acquisire il parere ai sensi dell’art.12 del Regolamento per l’esecuzione del Codice per la navigazione".
Dalla Relazione Tecnico Descrittiva risulta che i progettisti hanno apportato alcune modifiche che così sintetizzano:
Il presente progetto modifica in parte il layout definito nel progetto emesso in data novembre 1997, in quanto le verifiche effettutate hanno suggerito un diverso posizionamento dei moli di sopraflutto e di sottoflutto ed un diverso e più ridotto utilizzo dello specchio d’acqua interno.
Infatti il bacino portuale, nel presente progetto, è quasi tutto compreso nell’attuale laghetto salmastro formatosi tra il mare e il lago Vota: Al contrario il lago Vota nel presente progetto sarà occupato, in minima parte (nel lato nord ovest), lasciandone la quasi totalità in condizioni del tutto naturali. Si prevede, infatti, solo la pulitura dei fondali e delle sponde.
Come si evidenzia in maniera più diffusa ed esaustiva nell’allegato B.2, la nuova ubicazione delle opere foranee previste consente di eliminare sostanzialmente l’esigenza di realizzare un impianto di by-pass per il ripristino della continuità del flusso dei sedimenti in direzione longitudinale".

I progettisti asseriscono, inoltre, quanto segue:
L’area su cui insiste il progetto è compresa tra Capo Suvero e la località Maricello ed è individuata presso l’U.T.E. di Catanzaro nei fogli 20,30,34,35. E’ di proprietà demaniale per circa mq 413.800 più lo specchio d’acqua ed è stata richiesta in concessione dalla Soc. Safemia.
In data 03.02.90 la G.M. di Gizzeria ha rilasciato il nulla osta alla richiesta da parte della Safemia di concessione demaniale cinquantennale.
In data 06.02.90 viene rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vibo parere favorevole alla concessione provvisoria di una porzione di area.
In data 31.08.93 il C.U.R. Regione Calabria approva il P.R.G. del Comune di Gizzeria (adottato in data 22.08.89). Si fa obbligo per la zona F2 (nella quale ricade l’intervento turistico) di redigere il P.P.E.
In data 05.06.95 viene approvato da parte dell’Assessore Regionale all’Urbanistica
( con nota n.1169/1806), il P.P.E. per l’area F2 La Vota – Maricello, redatto dalla Soc. Safemia.
In data 05.06.95 l’Assessore Regionale all’Urbanistica esprime parere di conformità allo strumento urbanistico del P.P.E. con nota n. 1169/1906.
In data 29.01.96 il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali con nota n. 267 esprime parere favorevole in relazione al P.P.E.
In data 21.06.95 la Provincia di Catanzaro (competente in materia) dà il proprio nulla osta Paesaggistico e Ambientale, con nota 17/601.
In data 23.09.96 con delibera n. 6199 il Presidente della Giunta regionale esprime il proprio nulla osta per il rilascio della concessione demaniale alla Soc. Safemia (su richiesta della Capitaneria di Vibo).
Non risulta acquisito agli atti il parere del Dirigente Tecnico, Ispettore di Zona.

C O N S I D E R A T O

La Sezione osserva, preliminarmente, che il parere è richiesto ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n°328 del 15 febbraio 1952, che assegna la competenza tecnica sulle condizioni cui va assoggettata la concessione all’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM., il quale, per altro, nel caso in esame ha espresso il proprio parere.
A tal riguardo, quindi, si ritiene di non dover entrare nel merito tecnico delle opere interne previste nel progetto.
Per ciò che concerne, invece, la posizione attualmente proposta per le opere foranee ed all’influenza che queste avranno sulla linea di costa, la Sezione osserva quanto segue.
In linea di massima, la proposta appare accoglibile, ma non si condividono le valutazioni sull’entità del trasporto solido, con la conseguente eliminazione dell’impianto di by-pass per il ripristino della continuità del flusso dei sedimenti in direzione longitudinale.
Permane, anzi, la necessità che tale aspetto sia più attentamente investigato, proprio a causa della già segnalata delicatezza dell’equilibrio del sito e della sua particolarità.
Un altro aspetto che dovrà essere approfondito nel successivo iter tecnico-amministrativo è quello connesso all’agibilità dell’imboccatura portuale, ai fini della sicurezza della navigazione, che ha riflessi sull’incolumità pubblica.
Appare, inoltre, sottostimata la portata del torrente Casale, soprattutto in relazione al tempo di ritorno assunto per il calcolo della portata di piena, il cui valore dovrà essere a base del calcolo degli spechi, in relazione al proposto tombamento in zona terminale.
Tale soluzione progettuale dovrebbe essere limitata a casi eccezionali, dopo averne escluso con certezza, altre possibili, in quanto presenta margini d’incertezza notevoli.

Tutto ciò premesso e considerato, all’unanimità, la Sezione ritiene che il

PARERE

In merito alla richiesta di concessione demaniale, relativa alla costruzione di un approdo turistico in Comune di Gizzeria (pr.CZ), sia contenuto nei precedenti "considerato".