PRIMA SEZIONE
Seduta del 13.04.99
Voto n.120
OGGETTO.
AFFARI GENERALI - D.M. 16.01.1996 "Norme tecniche per le costruzioni
in zona sismica" - Richiesta di chiarimenti.
LA SEZIONE
VISTA la nota n. 39/AA.GG. in data 31.3.1999 con la quale il
Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso, per esame e parere, l’affare indicato
in oggetto;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione relatrice (D’Antonio, Emmi, Como, Nuti,
Rocchi, Marchetti, Gentili).
PREMESSO
Con nota n. 39/AA.GG. in data 31/3/99 il Servizio Tecnico Centrale ha
richiesto a questo Consiglio Superiore un parere in merito ad un quesito
posto da un privato, relativo alla possibilità di ricostruire un
rudere fatiscente, in zona sismica in provincia di Ascoli Piceno, impiegando,
secondo criteri di bioedilizia, mattoni in argilla, tetto e solai in legno.
Il quesito scaturisce dalla posizione dell’Ufficio del Genio Civile competente,
il quale ha fatto presente agli interessati l’impossibilità di autorizzare
la ricostruzione di solai in legno, secondo quanto indicato dal punto C.9.8.2.
del DM 16.1.1996, il quale, al comma 5, prevede esplicitamente: "Possono
usarsi solai in legno solo ove sia richiesto da particolari esigenze architettoniche".
Nel merito il Servizio Tecnico Centrale ritiene che l’argomento sia
meritevole di un approfondimento di carattere generale.
Infatti, secondo quanto espresso nella nota citata, " ancorché
il comma 5 del punto C.9.8.2. con l’espressione "particolari esigenze architettoniche"
abbia verosimilmente inteso fare riferimento, in prevalenza, ad edifici
di interesse storico-artistico, è opinione di questo Servizio che
dette esigenze architettoniche possano in realtà avere un significato
più ampio.
Anche nella ristrutturazione di un "vecchio casolare", come nel
caso di specie - per fare un esempio non esaustivo - potrebbe essere giustificato
l’intento di impiegare materiali naturali e quindi anche solai lignei.
Ciò, evidentemente, sempre sulla base di un’accurata verifica sismica
nella quale il progettista dimostri che la struttura muraria sia in grado
di resistere alle azioni sismiche.
Il competente parere del Consiglio Superiore sull’argomento, nel
rispetto delle disposizioni normative, si ritiene potrebbe costituire un
utile punto di riferimento nell’ambito di una problematica sovente posta
all’attenzione di questo Servizio".
CONSIDERATO
Per quanto concerne il quesito specifico posto dal Servizio Tecnico
Centrale e descritto nelle Premesse, sulla base della nota trasmessa, alla
quale non è allegata documentazione, non è possibile esprimere
alcun parere di merito.
Infatti non risultano nemmeno precisate le caratteristiche storiche,
tipologiche e strutturali del "rudere", né il suo stato attuale
di consistenza. Ciò non consente neanche di stabilire se debba effettuarsi
un intervento di adeguamento ovvero di miglioramento.
Peraltro, in linea generale, richiamando le definizioni di cui al DM
16.1.96 relative agli interventi di adeguamento (p.to C.91.1.) e di miglioramento
(C. 9.1.2.), si fa rilevare che la normativa, indipendentemente dal tipo
di materiale, fornisce indicazioni in ordine ai livelli prestazionali necessari
per resistere all’azione sismica, con riferimento sia al funzionamento
del solaio che al comportamento d’assieme dell’edificio.
L’individuazione delle soluzioni tecniche adatte a conseguire i migliori
livelli prestazionali prescritti dal DM costituisce il presupposto essenziale
della validità tecnica del progetto.
Per quanto riguarda specificamente gli interventi di miglioramento,
la possibilità di adottare il legno nella realizzazione di solai
è esplicitamente prevista al p.to C.9.8.2. del DM 16.1.96 "solo
ove richiesto da particolari esigenze architettoniche". Si tratta quindi
di una facoltà di carattere eccezionale.
Peraltro si osserva che, con la dizione "per particolari esigenze architettoniche",
la norma non ha inteso far riferimento in modo esclusivo ed esaustivo agli
edifici a carattere monumentale, di cui all’art. 16 della legge 64/74 (cosiddetti
"edifici di speciale importanza artistica"). Infatti il DM 16.1.1996 al
p.to C.9.1.2 "Intervento di miglioramento", precisa che questa tipologia
d’intervento si applica "in particolare" (ma non esclusivamente) agli edifici
monumentali, in quanto "compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione
del bene culturale".
Queste esigenze, che consistono nella salvaguardia delle originarie
caratteristiche tipologiche e strutturali degli organismi architettonici
di epoche non recenti, devono essere soddisfatte anche per gli edifici
che costituiscono la cosiddetta "edilizia minore", che non presenta caratteri
di pregio dal punto di vista artistico (istanza estetica), ma costituisce
una testimonianza storica di culture, di modi di essere e di abitare, e
quindi di metodi costruttivi, che appartengono alla storia (istanza storica).
La ratio della norma è quindi quella di far riferimento a tutti
quegli organismi edilizi, storicamente connotati, che presentino caratteristiche
architettoniche - cioè tipologiche, strutturali, distributive, d’uso
- che nel loro complesso e nella loro reciproca interrelazione siano tali
da giustificare il ricorso a materiali e tecnologie tradizionali, quali
ad esempio il legno.
Tutto ciò premesso, nei considerato che precedono
E’ IL PARERE
unanime della Sezione. |