Prima Sezione
Seduta del 2.02. 99
Voto n.14
OGGETTO:
Regione Emilia-Romagna. Art.19, comma 2 del D.L. 6/98, convertito in
Legge n.61/98 - Proposta di prescrizioni tecniche e parametri per gli interventi
di riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal
sisma del 15 e 16 Ottobre 1996. (BOLOGNA)
LA SEZIONE
VISTA la nota n. 240/AA.GG. in data 13.01.1999 con la quale il
Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio
Superiore la richiesta in argomento;
ESAMINATI gli atti;
UDITA la Commissione Relatrice (Del Monte, Lucchese, Emmi, Nuti,
Sanpaolesi, Gentili, Petrangeli Papini)
PREMESSO
A seguito dell’evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, che ha colpito
39 comuni delle provincie di Reggio Emilia (33) e Modena (6), il Ministro
dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile ha emanato
l’Ordinanza n.2475 del 19 novembre 1996, nella quale sono stati individuati
i comuni interessati ed è stata prevista la costituzione di un Nucleo
tecnico specialistico, per il coordinamento dell’accertamento definitivo
dei danni.
Il successivo decreto legge n.6 del 30 gennaio 1998, coordinato con
la legge di conversione n.61 del 30 marzo 1998, prevede all’art.19, comma
1 che nei territori dei comuni come sopra individuati la Regione Emilia
Romagna possa provvedere:
-
al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto
ai sensi della ordinanza n.2475/96;
-
alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici
pubblici e di culto;
-
ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili
privati, anche destinati ad attività produttive, gravemente danneggiati,
contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il
miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali
che risultano totalmente o parzialmente inagibili.
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che "Le prescrizioni tecniche
ed i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere b) e
c), sono stabiliti dalla regione, d’intesa con il Ministero dei lavori
pubblici".
In relazione a tale disposizione normativa la Regione Emilia Romagna
ha emanato, in data 3 luglio 1998, la Legge regionale n.24; l’art.3, comma
4, di detta legge, precisa che le prescrizioni tecniche ed i parametri
di cui sopra saranno stabiliti, sempre d’intesa con il Ministero dei Lavori
Pubblici, dalla Giunta Regionale su proposta del sopracitato Nucleo Tecnico
Specialistico.
Al fine, quindi, di ottenere la prevista intesa con il Ministero dei
Lavori Pubblici, la Regione Emilia Romagna ha trasmesso al Servizio Tecnico
Centrale, con nota n.33496 del 18.12.1998, una proposta di norma elaborata
dal Nucleo Tecnico Specialistico e dallo stesso "approvata" nella seduta
definitiva del 17.12.1998.
Con nota n. 240/AA.GG. il Servizio Tecnico Centrale ha successivamente
trasmesso la documentazione ricevuta al Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, per esame e parere, evidenziando quanto segue:
"In merito ai contenuti della proposta all’esame il Servizio rileva
che essa è articolata in due capitoli riguardanti, rispettivamente,
le prescrizioni tecniche per gli interventi ed i parametri necessari per
l’identificazione dei costi convenzionali degli stessi.
Completano il documento due allegati tecnici, identificati come
segue:
-
Allegato A "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di completezza
dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e consolidamento sismico
di edifici esistenti".
-
Allegato B "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di
restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione
nei complessi architettonici di valore storico artistico in zona sismica"
emanate dal Ministero dei beni Culturali ed Ambientali in data 12.3.1991.
Tale ultimo documento risulta, peraltro, integrato con le ulteriori
prescrizioni presenti nelle "Istruzioni generali per la redazione di progetti
di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona
sismica", approvate dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici con voto n.564 emesso nella adunanza del 28.11.1997.
In proposito, rilevando che le Istruzioni di cui sopra sono il risultato
di un gruppo di lavoro interministeriale che ha ampiamente considerato
ed integrato quanto già precedentemente esposto nel documento di
cui all’allegato B ed al fine di evitare difficoltà interpretative
questo Servizio ritiene che tale documento possa essere integralmente sostituito
dalle stesse più recenti Istruzioni."
Il documento di che trattasi, che costituisce una proposta di "Prescrizioni
tecniche e parametri per gli interventi di riparazione con miglioramento
sismico", è in effetti articolato in due capitoli.
Il primo, Prescrizioni tecniche, riporta in linea generale gli
indirizzi da seguire nella redazione dei progetti in relazione agli obiettivi
proposti.
Il secondo riporta i criteri di valutazione dei parametri di costo
sulla base dei quali determinare i finanziamenti previsti.
I due capitoli sopracitati si riportano integralmente nel seguito:
1. Prescrizioni tecniche
1.1 Le presenti prescrizioni tecniche hanno come principale
quadro di riferimento la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative
tecniche nazionali, emanate con decreti ministeriali, di cui agli articoli
1 e 3 della stessa legge.
1.2 Per i comuni, compresi tra quelli elencati all’art. 1 dell’ordinanza
ministeriale n. 2475/1996, non classificati sismici, nel calibrare gli
interventi di cui all’art. 3 e all’art. 5 della legge regionale 3 luglio
1998, n. 24, si terrà conto di un grado di sismicità S =
6 corrispondente a zone sismiche di terza categoria.
1.3 I progetti devono essere redatti, per la parte dell’immobile
interessata, tenendo conto dell’unità strutturale secondo obiettivi
di ripristino e miglioramento sismico ai sensi del punto C.9.1.2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche" e delle relative istruzioni contenute nella
circolare n. 65 del 10 aprile 1997 del Ministero dei lavori pubblici.
1.4 Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi
dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici
di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche
sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici
stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione
che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela
e di conservazione del bene oggetto dell’intervento, curando comunque:
- che vengano attentamente accertate le condizioni d’uso della
costruzione, per valutarne l’impatto sugli interventi, e quindi prendere
eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione
(o ridimensionamento) dell’uso stesso;
- che i progetti esecutivi degli interventi vengano sempre inquadrati
in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche
differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria
per valutarne la coerenza.
1.5 Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono
essere prioritariamente finalizzati:
- a riparare accettabilmente i danni e gli eventuali dissesti in
atto,
- ad assicurare una buona organizzazione dell’edificio, curando
particolarmente l’efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell’edificio
e tra queste ultime e gli orizzontamenti,
- ad eliminare gli indebolimenti locali,
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l’eventuale
spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate,
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale
ai fini della risposta sismica della struttura,
evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle
fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente
tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.
Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti
portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità
del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le
aperture che indeboliscono palesemente la struttura.
Nella realizzazione degli interventi, sono da limitarsi le soluzioni
che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di
qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi
su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare
la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti
realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale
alle ipotesi di progetto (stabilità dell’insieme e delle parti,
collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano).
Vanno inoltre esaminate con particolare attenzione le conseguenze
sulla sicurezza di destinazioni d’uso caratterizzate da carichi notevoli
spesso presenti ai piani alti (ad esempio: archivi o biblioteche): un consistente
aumento di sicurezza potrebbe essere indotto dalla semplice rimozione di
masse non strutturali eccessive o dalla rilocalizzazione delle destinazioni
d’uso.
1.6 Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica,
di norma, non è ammesso il finanziamento di opere di miglioramento
sismico e gli interventi saranno perciò limitati, in linea di massima:
- alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali
e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell’assorbimento
delle forze orizzontali,
- all’eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature
mediante idonea connessione alla struttura intelaiata.
Il finanziamento è altresì ammesso qualora il quadro di
danno metta in luce carenze evidenti, non risolte dai provvedimenti precedenti,
e allora si provvederà a migliorare il comportamento sismico dell’edificio
agendo soprattutto sulla distribuzione in pianta e in elevato delle tamponature
efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità
in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.
Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente
l’efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza
alle azioni orizzontali.
1.7 Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di
intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per
quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione
deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e
alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
1.8 Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato
strutturale possono essere effettuati, per dimostrato coinvolgimento, anche
necessari interventi sugli edifici adiacenti a questo e da comprendere
in un’unica elaborazione progettuale, da effettuare eventualmente con riferimento
a schemi limite.
In relazione a tale esigenza l’edificio può essere così
caratterizzato:
- per gli organismi isolati, l’edificio è definito come
l’intero complesso esteso in altezza dalle fondazioni alla copertura e
planimetricamente individuato dalle chiusure verticali, comprendente le
eventuali parti in aggetto; qualora l’organismo isolato fosse strutturalmente
suddiviso in più parti da giunti verticali, di ampiezza non inferiore
a quella prescritta per i giunti sismici al punto C.4 del D.M. 16 gennaio
1996, si può considerare ogni singola parte come edificio; pertanto
l’edificio viene in tali casi definito come unità urbanisticamente
isolata o strutturalmente isolata con giunti sismici;
- se si può identificare un organismo dotato di caratteri
di unitarietà come tipologia ed epoca di costruzione, continuità
delle chiusure verticali ed omogeneità delle quote degli orizzontamenti,
può essere considerato edificio un corpo di fabbrica planimetricamente
aggregato, a condizione che vengano opportunamente valutate le interazioni
con i corpi contermini. Per tali situazioni la porzione da esaminare viene
definita, oltre che dalle pareti di chiusura verticale libere, da sezioni
verticali comprendenti parti significative dei vani adiacenti individuate
in modo da includere le masse gravanti sull’edificio in esame.
Pertanto, per gli edifici aggregati longitudinalmente su un lato, quali
il primo di una schiera, l’edificio è planimetricamente definito
dal prospetto e dal retroprospetto, dal fianco laterale libero e da una
sezione verticale sui vani adiacenti come sopra definita. Per gli edifici
aggregati su due lati, quali l’intermedio di una schiera, l’edificio è
planimetricamente individuato dal prospetto e dal retroprospetto e da due
sezioni verticali sui vani adiacenti come sopra definite; parimenti per
l’edificio d’angolo di due schiere, l’edificio è planimetricamente
individuato dai due prospetti concorrenti nell’angolo e da due sezioni
verticali sui vani adiacenti come sopra definite. Edifici aggregati su
tre lati possono essere accettati solo se viene motivata l’impossibilità
di trattare un complesso più ampio; in tali casi l’edificio è
planimetricamente individuato dal prospetto e da tre sezioni verticali
sui vani adiacenti come sopra definite.
Se la struttura portante è a telai e priva di giunti tecnici
conformi alle norme sismiche, l’edificio può essere considerato
isolato rispetto all’aggregato di cui è parte purché si possa
dimostrare, anche in modo approssimato, che non ci siano interazioni significative
tra l’edificio e l’aggregato.
Nei casi di edifici aggregati, per l’edificio in esame vanno considerate,
anche con schemi limite, le interazioni con i fabbricati contermini. Dall’analisi
dei vani esterni ai confini, in relazione alle sezioni verticali sui vani
adiacenti sopra definite che individuano l’edificio, vanno tratte le necessarie
informazioni per la determinazione dei pesi che influiscono sulle parti
di confine. Occorre, in ogni caso, almeno una verifica qualitativa del
nuovo grado di sicurezza nel quale si troveranno le parti adiacenti all'edificio
ad intervento avvenuto.
1.9 Gli elaborati di progetto e il loro contenuto tecnico devono
risultare coerenti con l’allegato A e - per gli interventi su edifici di
valore storico-artistico – anche con l’allegato B, entrambi parte integrante
e sostanziale delle presenti prescrizioni tecniche:
- allegato A "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti
di completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e consolidamento
sismico di edifici esistenti";
- allegato B "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti
di restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione,
nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica"
emanato in data 12 marzo 1991 dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Nell’allegato B, in sostituzione delle parole o frasi
sottolineate e numerate tra parentesi quadra a sinistra del testo, vanno
considerate le corrispondenti precisazioni e/o integrazioni, riportate
a pie’ di pagina, desunte dal voto, n. 564 in data 28.11.1997, dell'Assemblea
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
1.10 I progetti devono contenere anche indicazioni analitiche per
le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che per gli interventi
su edifici con danni da terremoto, sono ammesse a finanziamento le opere
a carattere strutturale, necessarie per riparare i danni prodotti dall’evento
sismico e per conseguire l’obiettivo del miglioramento come meglio specificato
ai commi precedenti, nonché le finiture strettamente connesse. A
tal fine:
- il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo
i criteri previsti e con riferimento all'Elenco prezzi per opere di riparazione
e consolidamento sismico di edifici esistenti, approvato con deliberazione
della Giunta regionale 19 ottobre 1998, n. 1848, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 143 in data 13 novembre 1998;
- il quadro economico riepilogativo dovrà specificare la
suddivisione dei costi in finanziabili e non finanziabili, secondo il disposto
normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori,
anche delle spese tecniche e dell’I.V.A.. A tal fine, le spese tecniche,
determinate in base alle vigenti tariffe professionali, sono ammesse a
contributo entro il limite massimo dell’8,50% dell’importo netto dei lavori
per opere strutturali e finiture strettamente connesse.
2. Parametri
2.1 Come riferimenti ufficiali si considerano i seguenti:
a) il costo base (medio) di produzione a metro quadrato degli immobili
ultimati, che - a partire dal 1978 (ai sensi dell’art. 22 della legge n.
392/1978) - viene periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con
riferimento all’anno di ultimazione dei lavori. Il dato annuale più
recente pubblicato in tal senso riguarda il 1996: vedi D.M. 19 dicembre
1997, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 1998;
b) l’indice generale di variazione del costo di costruzione, pubblicato
dall’ISTAT secondo indici mensili e loro medie annuali.
Di seguito si riporta un sintetico prospetto, per gli anni dal 1980
in poi, di tali costi base e indici:
a) Costo base (3) £/m2
|
Anno di
|
b) Indice generale ISTAT
|
|
|
Regioni
|
Regioni
|
ultimazione
|
dei costi di costruzione
|
c) Indici dedotti
|
meridionali (4)
|
centro sett. (5)
|
dei lavori
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460.000
|
500.000
|
1980
|
100,0
|
|
|
|
|
530.000
|
580.000
|
1981
|
122,9
|
|
|
|
|
620.000
|
680.000
|
1982
|
144,4
|
|
|
|
|
700.000
|
770.000
|
1983
|
164,1
|
|
|
100,0
|
|
765.000
|
840.000
|
1984
|
178,8
|
|
|
109,0
|
|
820.000
|
900.000
|
1985
|
194,0
|
|
|
118,3
|
|
850.000
|
930.000
|
1986
|
201,0
|
|
|
122,5
|
|
890.000
|
970.000
|
1987
|
210,0
|
|
|
128,0
|
100,0
|
950.000
|
1.030.000
|
1988
|
223,5
|
|
|
136,2
|
106,4
|
1.010.000
|
1.090.000
|
1989
|
236,1
|
|
|
143,9
|
112,4
|
1.070.000
|
1.155.000
|
1990
|
261,1
|
100,0
|
|
159,1
|
124,3
|
1.160.000
|
1.250.000
|
1991
|
|
108,2
|
|
172,2
|
134,5
|
1.183.000
|
1.276.000
|
1992
|
|
113,5
|
|
180,6
|
141,1
|
1.215.000
|
1.309.000
|
1993
|
|
116,7
|
|
185,7
|
145,1
|
1.250.000
|
1.347.000
|
1994
|
|
120,8
|
|
192,2
|
150,2
|
1.284.000
|
1.383.000
|
1995
|
|
123,0
|
100,0
|
195,7
|
152,9
|
1.320.000
|
1.422.000
|
1996
|
|
|
101,8
|
199,2
|
155,7
|
|
|
1997
|
|
|
104,3
|
204,1
|
159,5
|
|
|
1998 (6)
|
|
|
102,6
|
200,8
|
156,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) I decreti annuali
di determinazione specificano che gli elementi costitutivi del costo base
di produzione di cui all’art. 22 della legge n. 392/1978, incidono sul
costo medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al 2° comma,
lettera a), di detto art. 22;
b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al 2°
comma, lettera b), di detto art. 22;
c) 12 per cento per il costo dell’area di cui al 2° comma, lettera
b), di detto art. 22.
(4) Regioni: Campania, Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
(5) Regioni: Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
(6) Indice medio relativo ai
primi otto mesi del 1998 (da gennaio ad agosto).
2.2 Dal costo base di produzione al metro quadrato, di immobili
ultimati nel 1996, è possibile derivare il parametro di costo di
costruzione al metro cubo da utilizzare nel modello di costo per la stima
degli interventi di riparazione con miglioramento sismico nelle strutture
ordinarie di edifici pubblici indagati con scheda di I livello del GNDT.
Infatti, dal costo base di 1.422.000 £/m2, ridotto
all’81 per cento (costo di produzione) e diviso per 3 (nell’ipotesi di
un’altezza interpiano di 3 m, compreso lo spessore del solaio), si deduce
un costo di produzione al metro cubo di immobili ultimati nel 1996 pari
a 383.940 £/m3 che, riportato a valori 1997 ovvero 1998
(attraverso gli indici ISTAT dei costi di costruzione), equivale a 393.369
£/m3 per il 1997 ovvero a 386.957 £/m3
per il 1998.
Arrotondando questo dato a 400.000 £/m3 va tenuto
presente che esso (già al lordo di IVA e oneri tecnici) è
costo comprensivo di tutti i tipi di opere per dare ultimato l’intervento.
Volendo limitarsi a considerare l’incidenza delle opere strutturali e delle
finiture strettamente connesse, si può considerare il precedente
dato ridotto al 75 per cento, ottenendo 300.000 £/m3.
Una definitiva maggiorazione del 20 per cento, motivata dal fatto che gran
parte degli edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 15 ottobre 1996
sono fabbricati di valore storico-artistico dove lavori di riparazione
con miglioramento sismico implicano di norma oneri aggiuntivi rispetto
a un’edilizia corrente, fa ritenere equa e ragionevole la cifra di 360.000
£/m3, quale parametro di costo di costruzione al metro
cubo da utilizzare nel sopracitato modello di costo per addivenire alle
stime per interventi di riparazione con miglioramento sismico, sulla base
dei dati raccolti con schede tecniche GNDT di I livello per gli edifici
pubblici con struttura ordinaria.
In ogni caso, pur nella consapevolezza di inevitabili approssimazioni
per dette stime aventi finalità convenzionali, così come
potranno essere verificate solo in sede di progettazione esecutiva, si
è comunque ritenuto opportuno verificarne l’ordine di grandezza
in rapporto con costi effettivi sostenuti in zona. A tal fine sono state
individuate e analizzate - sulla base dei computi metrici estimativi allegati
ai progetti - alcune tipologie di lavori di prima fase (nell’ambito del
piano per interventi di somma urgenza e prima sistemazione, di cui all’art.
3 dell’ordinanza ministeriale n. 2475/96) che più risultano aderenti
alle prescrizioni tecniche, e - in particolare - al precedente punto 1.5,
ritenute valide per zone a bassa sismicità. Dai costi evidenziati
(per strutture e finiture connesse) rapportati agli effettivi volumi di
intervento, si deducono costi unitari significativamente paragonabili ai
corrispondenti dati (per gli stessi edifici) che emergono come stima –
attraverso modello di costo - per interventi di miglioramento. Nel caso
invece di alcuni altri edifici per i quali gli interventi decisi in prima
fase si caratterizzano per tecniche di intervento da "adeguamento" (più
che da "miglioramento") un’analoga analisi sui progetti e relativi computi
metrici estimativi ha comunque evidenziato costi unitari (per strutture
e finiture connesse) che si confrontano con le relative stime - sempre
da modello di costo - per interventi di adeguamento.
Verifiche specifiche sono state effettuate anche in relazione al
modello di costo, adottato per le chiese, su interventi completati ed eseguiti
conformemente alle prescrizioni tecniche di cui al punto 1, con verifica
di buona aderenza tra le previsioni del modello e i costi effettivamente
sostenuti, ad eccezione di alcune chiese con particolari dimensioni e altezze
per le quali - in sede di programmazione degli interventi - si preciseranno
meglio alcuni criteri sintetici per casi particolari.
2.3 Al fine di identificare oggettivi parametri di costo convenzionale
per gli interventi di riparazione, compreso il miglioramento sismico, su
edifici privati, o anche pubblici ma a fruizione privata, (art. 6 della
L.R. n. 24/98), utili indicazioni si possono desumere (ovviamente aggiornandole)
da precedenti decisioni assunte per interventi relativi a recenti terremoti
di VI – VII grado M.C.S. nella stessa area o in aree contermini.
Nella premessa sono già ricordati i parametri (300.000 £/m2
e 40 milioni di lire per unità immobiliare) fissati dall’art. 6
dell’ordinanza ministeriale n. 1600/1988 per gli interventi di riparazione,
con miglioramento sismico, su edifici privati danneggiati dai terremoti
dell’aprile-maggio 1987 che interessarono di fatto la stessa area nuovamente
colpita, circa 9 anni dopo, dal terremoto del 15 ottobre 1996.
Ma si possono considerare, quantomeno per un confronto, anche analoghi
parametri (250.000 £/m2 e 25 milioni di lire per unità
immobiliare) a suo tempo fissati con la L.R. n. 45/1984, emanata a seguito
del terremoto di Parma del 9 novembre 1983.
Il precedente prospetto (di costi base e indici dei costi di costruzione)
di cui al punto 2.1, riporta come ultime due colonne gli "indici dedotti"
(da quelli ISTAT) avendo posto = 100 gli indici ISTAT rispettivamente dell’anno
1983 e dell’anno 1987, quali anni immediatamente precedenti a quelli dei
rispettivi provvedimenti normativi: L.R. n. 45/1984 e ordinanza ministeriale
n. 1600/1988.
Le conseguenti immediate attualizzazioni, dei suddetti parametri
di costo convenzionale, evidenziano quanto segue:
Sisma
|
Norma
|
Costo convenzionale
|
INCIDENZA
|
Attualizzazione di
A e B al
1997/98
|
|
|
A (ml/mq)
|
B per u.i.(ml)
|
% di A su
|
su basi di indici costo di costruzione (ISTAT)
|
|
|
|
|
costo base
|
A 1997
|
A 1998
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B 1997
|
B 1998
|
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Parma '83
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LR 45/84
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0,25
|
25
|
32,5
|
0,510
|
0,502
|
51,0
|
50,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Correggio '87
|
ord.1600/88
|
0,3
|
40
|
30,9
|
0,479
|
0,471
|
63,80
|
62,76
|
Appaiono cioè oggi equivalenti, a quelli fissati nel 1988,
parametri di costo convenzionale pari a: circa 480.000 £/m2
e circa 64 milioni di lire per unità immobiliare. Si possono perciò
fissare in:
480.000 £/m2
|
e
|
64 milioni di lire per u.i.
|
i parametri di costo convenzionale, di cui all’art. 6 comma 1 della
L.R. n. 24/1998, con un’incidenza percentuale del primo parametro sul costo
base del 1996 pari a 33,8% (ovvero pari a 33%, considerando l’attualizzazione
al 1997).
Per edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939
tali parametri si incrementano del 20 per cento.
I parametri di cui sopra vanno però considerati assieme a
opportuni coefficienti moltiplicativi, diversificati in genere per tipologie
edilizie e per destinazioni d’uso, come di seguito rappresentati:
|
480.000 £/m2
|
64 mil. per u.i.
|
a) Edilizia ordinaria (caso generale) |
1
|
1
|
b) Edilizia ordinaria (u.s.
isolata con una sola u.i.) |
1
|
2
|
c) Edilizia ordinaria (u. i. con vincoli di cui al
primo e ultimo comma del punto 1.8 delle prescrizioni tecniche)
|
1,2
|
1,2
|
d) Collegi, convitti, complessi scolastici
privati |
1
|
2 ¸ 10 (*)
|
e) Capannoni |
0,6
|
1 ¸ 3 (**)
|
f) Pertinenze (di abitazioni o di attività
varie) |
0,6
|
0,4
|
(*) Per collegi, convitti e complessi scolastici
privati, in considerazione dell’articolazione e complessità strutturali
proprie di edifici con simili destinazioni d’uso, si applica in genere
un coefficiente moltiplicativo pari a 2. In presenza di grave danno strutturale
esteso a parti significative dell’immobile e che implica una superficie
effettiva di intervento superiore a 300 m2, il coefficiente può
al massimo assumere il valore 10 (per superfici di intervento ³
3.000 m2), con valori intermedi definiti per interpolazione
lineare in rapporto alla superficie effettiva di intervento quando questa
è compresa tra 300 m2 e 3.000 m2. Nel caso
di edifici con superficie di intervento nettamente superiore a 3.000 m2
è possibile superare i tetti indicati in tabella, a patto che il
maggior costo sia dimostrato dal computo metrico estimativo e che tutti
gli interventi previsti in progetto siano perfettamente coerenti con le
prescrizioni tecniche per gli interventi di riparazione con miglioramento
sismico.
(**) Per i capannoni, in presenza di grave
danno strutturale esteso a parti significative dell’immobile e che implica
una superficie effettiva di intervento superiore a 500 m2, il
coefficiente può al massimo assumere il valore 3 (per superfici
di intervento ³ 1.500 m2), con
valori intermedi definiti per interpolazione lineare in rapporto alla superficie
effettiva di intervento quando questa è compresa tra 500 m2
e 1.500 m2. Nel caso di strutture specialistiche è possibile
superare i tetti indicati in tabella, a patto che il maggior costo sia
dimostrato dal computo metrico estimativo e che tutti gli interventi previsti
in progetto siano perfettamente coerenti con i principi generali delle
prescrizioni tecniche per gli interventi di riparazione con miglioramento
sismico.
Le motivazioni possono essere così sinteticamente riassunte:
Caso a): situazione standard;
Caso b): risultano caricati sull’unica u.i. oneri di intervento
che negli altri casi vengono in genere ripartiti, in quanto relativi a
cosiddette parti comuni (es.: tetto, scale, muri esterni,...);
Caso c): situazione verificabile in genere nel tessuto urbano, in
particolare di centri storici, nell’ipotesi di interventi che – per esigenze
di unitarietà strutturale – si estendono significativamente su parti
di unità immobiliari adiacenti non ammesse a contributo;
Caso d): collegi e simili implicano in genere superfici utili mediamente
più grandi;
Caso e): per le tipologie "a capannone" il costo di costruzione
unitario è più basso che, ad esempio, per edifici a uso abitativo.
L’ordine di grandezza del coefficiente moltiplicativo (minore di 1) ha
potuto trovare riscontro anche sulla base di dati forniti dall’ufficio
tecnico del Comune di Carpi, in merito al costo di costruzione per un capannone
tipo, in due periodi distinti: nel 1986 (con costo di costruzione pari
a circa 350.000 £/m2) e nel 1996 (con costo di costruzione
pari a circa 500.000 £/m2). Infatti, per questi due anni,
il rapporto di tali costi unitari con i costi base, riportati nel prospetto
del punto 2.1 e opportunamente ridotti per ricondurli a costi di strutture
e finiture connesse, risulta come segue:
1986
|
1996
|
350.000 / (930.000x0,81x0,75)
@
0,62 |
500.000 / (1.422.000x0,81x0,75)
@
0,58; |
Caso f): dal punto di vista tipologico le pertinenze sono in genere
molto prossime ai "capannoni" (ciò giustifica il parametro di £/m2).
La riduzione al 40% del parametro di costo convenzionale per l’u.i. va
adottata qualora fosse danneggiata la sola pertinenza; mentre nel caso
in cui sia ammessa a contributo l’unità principale, la pertinenza
è considerata parte integrante della stessa (unica u.i.).
Il documento viene quindi completato con due allegati di cui si è
già accennato.
CONSIDERATO
Il documento in esame appare, in linea generale, redatto con cura
ed in linea con le finalità che il documento stesso si propone.
Condivisibile appare, fra l’altro, l’articolazione dei documento in due
capitoli, uno inerente gli aspetti tecnici, l’altro i parametri di costo,
affidando a due allegati le specifiche tecniche di dettaglio, al primo
quelle riguardanti le modalità di redazione dei progetti, al secondo
quelle riguardanti le soluzioni progettuali.
Quest’ultimo, l’Allegato B, come già evidenziato nelle premesse,
riporta le "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro
comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione nei
complessi architettonici di valore storico artistico in zona sismica" emanate
dal Ministero dei beni Culturali ed Ambientali in data 12.3.1991. I vari
paragrafi del documento sono integrati con una serie di commenti, nonché
con precisazioni e/o integrazioni desunte dal voto n.564/97 del Consiglio
Superiore LL.PP.
Al riguardo appare opportuno sottolineare che, sulla base dei lavori
del "Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal
rischio sismico", in seguito ad intese intercorse fra Ministero dei Lavori
Pubblici e Ministeri dei Beni Culturali e Ambientali, è stato costituito
- dal Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. con provvedimento n.967
del 16.5.1997 - un apposito Gruppo di lavoro, allo scopo di pervenire alla
emanazione di una bozza di decreto, del Ministro dei LL.PP. di concerto
con il Ministro dei Beni Culturali, che disciplinasse la complessa materia
inerente il restauro statico ed architettonico di edifici monumentali ricadenti
in zona sismica, allo stato priva di una apposita normativa.
Il Gruppo di lavoro ha terminato il proprio mandato con l’approvazione
di una Circolare recante "ISTRUZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DI
PROGETTI DI RESTAURO NEI BENI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO-ARTISTICO
IN ZONA SISMICA".
La bozza di Circolare è stata quindi trasmessa, per esame
e parere, al Consiglio Superiore, che si è espresso in merito con
il voto n.564 reso nell’adunanza del 28 novembre 1997. In detto voto il
Consiglio Superiore ha approvato in sostanza la proposta di Circolare,
apportando una serie di modifiche e/o integrazioni; nel voto stesso, il
Consiglio Superiore ha riportato, per completezza, il testo completo della
Circolare, come integrato e modificato dall’Assemblea.
Sulla base di quanto sopra, atteso anche che nell’attuale stesura
dell’Allegato B sono riportate numerose integrazioni riprese dal citato
voto n.564/97, si ritiene che il predetto Allegato B, per una maggiore
chiarezza ed utilizzabilità del documento, possa essere direttamente
ed integralmente costituito dal testo delle "ISTRUZIONI..." già
modificato ed integrato secondo le indicazioni del predetto voto, testo
che si allega al presente voto.
Ancorchè la bozza di Circolare di cui sopra non sia stata
al momento diffusa dai Ministeri competenti, Beni Culturali e Lavori Pubblici,
si ritiene che la stessa possa costituire idoneo riferimento per gli interventi
su edifici di valore storico-artistico.
Di conseguenza dovranno essere opportunamente modificati tutti i
riferimenti all’Allegato B contenuti nell’attuale documento in esame, in
particolare nelle Premesse e nel punto 1.1. del Capitolo 1 - Prescrizioni
tecniche.
Per quanto attiene gli aspetti inerenti i parametri di costo, si
ritiene che gli stessi siano in linea generale condivisibili. Appare infatti
corretto il riferimento:
-
per gli edifici pubblici, al costo base (medio) di produzione a metro
quadrato degli immobili ultimati, aggiornato con gli indici ISTAT di variazione
del costo di costruzione, sulla base del quale si è determinato
un valore medio di 360.000 L/mc, quale parametro di costo di costruzione
al metro cubo da utilizzare nel sopracitato modello di costo per addivenire
alle stime per interventi di riparazione con miglioramento sismico, sulla
base dei dati raccolti con schede tecniche GNDT di I livello per gli edifici
pubblici con struttura ordinaria;
-
per gli edifici privati, a precedenti decisioni assunte per interventi
relativi a recenti terremoti di VI - VII grado M.C.S. nella stessa area
o in aree contermini. Aggiornando i parametri assunti nei casi precedenti,
si è infatti pervenuti ad un valore di 480.000 L/mq e 64 milioni
di lire per u.i. Tali parametri sono poi considerati, come si è
già visto nelle premesse, insieme ad opportuni coefficienti moltiplicativi,
diversificati per tenere conto delle differenti tipologie edilizie e destinazioni
d’uso.
Sempre nell’ambito degli aspetti economici, al punto 1.10 delle Premesse
viene inoltre precisato che il computo metrico estimativo dovrà
essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all’Elenco
prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19.10.98 n.1848. Anche
tale scelta si può ritenere metodologicamente condivisibile, atteso
che il prezzario di cui sopra appare redatto e concepito per le finalità
specifiche di che trattasi.
Considerato quanto sopra in linea generale, nel dettaglio del testo
sottoposto all’esame, si ritiene di suggerire le seguenti lievi modifiche
e/o integrazioni:
Punto 1.1. del Capitolo I
Può essere integrato come segue:
1.1 Le presenti prescrizioni tecniche disciplinano, ai sensi dell’art.
19, comma 2 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché ai sensi dell’art. 3 comma
4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 24, gli interventi di riparazione,
con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto, oltre che
degli immobili privati gravemente danneggiati, interessati dagli eventi
sismici del 15 e 16 ottobre 1996.
Le presenti prescrizioni tecniche hanno come principale quadro
di riferimento la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative
tecniche nazionali, emanate con decreti ministeriali, di cui articoli 1
e 3 della stessa legge.
Allegato A
Al punto 2.1.2, lettera a), può essere aggiunta, di seguito,
la frase:
In particolare vanno valutate le condizioni di sicurezza attuale
dell’immobile e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali
interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione
dei materiali e a eventuali dissesti in atto.
Al punto 2.1.2, lettera d), il punto 3) può essere modificato
come segue:
3) valutazione, in forma anche semplificata, della sicurezza
strutturale finale e dell’incremento di sicurezza conseguito.
Al punto 2.2.1 può essere aggiunta, inizialmente, la frase:
2.2.1 La relazione tecnica generale contiene le spiegazioni occorrenti
a una corretta interpretazione della documentazione relativa allo stato
di fatto e al progetto, con descrizione dell'evoluzione dell'organismo
edilizio nel tempo, delle principali variazioni strutturali intervenute,
anche a seguito di eventuali precedenti autorizzazioni ottenute ai sensi
della legislazione sismica.
Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene utile allegare
al presente voto, il documento aggiornato con le modifiche ed integrazioni
che precedono.
Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione, all’unanimità
E ' DEL PARERE
espresso nei considerato che precedono. |