Prima Sezione

Seduta del 2.02. 99
Voto n.14

OGGETTO:
Regione Emilia-Romagna. Art.19, comma 2 del D.L. 6/98, convertito in Legge n.61/98 - Proposta di prescrizioni tecniche e parametri per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma del 15 e 16 Ottobre 1996. (BOLOGNA)

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 240/AA.GG. in data 13.01.1999 con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio Superiore la richiesta in argomento;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (Del Monte, Lucchese, Emmi, Nuti, Sanpaolesi, Gentili, Petrangeli Papini)

PREMESSO

A seguito dell’evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, che ha colpito 39 comuni delle provincie di Reggio Emilia (33) e Modena (6), il Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile ha emanato l’Ordinanza n.2475 del 19 novembre 1996, nella quale sono stati individuati i comuni interessati ed è stata prevista la costituzione di un Nucleo tecnico specialistico, per il coordinamento dell’accertamento definitivo dei danni.
Il successivo decreto legge n.6 del 30 gennaio 1998, coordinato con la legge di conversione n.61 del 30 marzo 1998, prevede all’art.19, comma 1 che nei territori dei comuni come sopra individuati la Regione Emilia Romagna possa provvedere:

  1. al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della ordinanza n.2475/96;
  2. alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;
  3. ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, anche destinati ad attività produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultano totalmente o parzialmente inagibili.
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che "Le prescrizioni tecniche ed i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono stabiliti dalla regione, d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici".
In relazione a tale disposizione normativa la Regione Emilia Romagna ha emanato, in data 3 luglio 1998, la Legge regionale n.24; l’art.3, comma 4, di detta legge, precisa che le prescrizioni tecniche ed i parametri di cui sopra saranno stabiliti, sempre d’intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, dalla Giunta Regionale su proposta del sopracitato Nucleo Tecnico Specialistico.
Al fine, quindi, di ottenere la prevista intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Emilia Romagna ha trasmesso al Servizio Tecnico Centrale, con nota n.33496 del 18.12.1998, una proposta di norma elaborata dal Nucleo Tecnico Specialistico e dallo stesso "approvata" nella seduta definitiva del 17.12.1998.
Con nota n. 240/AA.GG. il Servizio Tecnico Centrale ha successivamente trasmesso la documentazione ricevuta al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per esame e parere, evidenziando quanto segue:
"In merito ai contenuti della proposta all’esame il Servizio rileva che essa è articolata in due capitoli riguardanti, rispettivamente, le prescrizioni tecniche per gli interventi ed i parametri necessari per l’identificazione dei costi convenzionali degli stessi.
Completano il documento due allegati tecnici, identificati come segue:
  • Allegato A "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti".
  • Allegato B "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione nei complessi architettonici di valore storico artistico in zona sismica" emanate dal Ministero dei beni Culturali ed Ambientali in data 12.3.1991.
Tale ultimo documento risulta, peraltro, integrato con le ulteriori prescrizioni presenti nelle "Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica", approvate dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n.564 emesso nella adunanza del 28.11.1997.
In proposito, rilevando che le Istruzioni di cui sopra sono il risultato di un gruppo di lavoro interministeriale che ha ampiamente considerato ed integrato quanto già precedentemente esposto nel documento di cui all’allegato B ed al fine di evitare difficoltà interpretative questo Servizio ritiene che tale documento possa essere integralmente sostituito dalle stesse più recenti Istruzioni."
Il documento di che trattasi, che costituisce una proposta di "Prescrizioni tecniche e parametri per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico", è in effetti articolato in due capitoli.
Il primo, Prescrizioni tecniche, riporta in linea generale gli indirizzi da seguire nella redazione dei progetti in relazione agli obiettivi proposti.
Il secondo riporta i criteri di valutazione dei parametri di costo sulla base dei quali determinare i finanziamenti previsti.
I due capitoli sopracitati si riportano integralmente nel seguito:

1. Prescrizioni tecniche

1.1 Le presenti prescrizioni tecniche hanno come principale quadro di riferimento la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative tecniche nazionali, emanate con decreti ministeriali, di cui agli articoli 1 e 3 della stessa legge.

1.2 Per i comuni, compresi tra quelli elencati all’art. 1 dell’ordinanza ministeriale n. 2475/1996, non classificati sismici, nel calibrare gli interventi di cui all’art. 3 e all’art. 5 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 24, si terrà conto di un grado di sismicità S = 6 corrispondente a zone sismiche di terza categoria.

1.3 I progetti devono essere redatti, per la parte dell’immobile interessata, tenendo conto dell’unità strutturale secondo obiettivi di ripristino e miglioramento sismico ai sensi del punto C.9.1.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" e delle relative istruzioni contenute nella circolare n. 65 del 10 aprile 1997 del Ministero dei lavori pubblici.

1.4 Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell’intervento, curando comunque:

- che vengano attentamente accertate le condizioni d’uso della costruzione, per valutarne l’impatto sugli interventi, e quindi prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell’uso stesso;

- che i progetti esecutivi degli interventi vengano sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

1.5 Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati: - a riparare accettabilmente i danni e gli eventuali dissesti in atto,
- ad assicurare una buona organizzazione dell’edificio, curando particolarmente l’efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell’edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti,
- ad eliminare gli indebolimenti locali,
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l’eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate,
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura,
evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.
Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.
Nella realizzazione degli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell’insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano).
Vanno inoltre esaminate con particolare attenzione le conseguenze sulla sicurezza di destinazioni d’uso caratterizzate da carichi notevoli spesso presenti ai piani alti (ad esempio: archivi o biblioteche): un consistente aumento di sicurezza potrebbe essere indotto dalla semplice rimozione di masse non strutturali eccessive o dalla rilocalizzazione delle destinazioni d’uso.
1.6 Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, di norma, non è ammesso il finanziamento di opere di miglioramento sismico e gli interventi saranno perciò limitati, in linea di massima: - alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell’assorbimento delle forze orizzontali,
- all’eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata.
Il finanziamento è altresì ammesso qualora il quadro di danno metta in luce carenze evidenti, non risolte dai provvedimenti precedenti, e allora si provvederà a migliorare il comportamento sismico dell’edificio agendo soprattutto sulla distribuzione in pianta e in elevato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.
Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l’efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.
1.7 Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
1.8 Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati, per dimostrato coinvolgimento, anche necessari interventi sugli edifici adiacenti a questo e da comprendere in un’unica elaborazione progettuale, da effettuare eventualmente con riferimento a schemi limite.
In relazione a tale esigenza l’edificio può essere così caratterizzato: - per gli organismi isolati, l’edificio è definito come l’intero complesso esteso in altezza dalle fondazioni alla copertura e planimetricamente individuato dalle chiusure verticali, comprendente le eventuali parti in aggetto; qualora l’organismo isolato fosse strutturalmente suddiviso in più parti da giunti verticali, di ampiezza non inferiore a quella prescritta per i giunti sismici al punto C.4 del D.M. 16 gennaio 1996, si può considerare ogni singola parte come edificio; pertanto l’edificio viene in tali casi definito come unità urbanisticamente isolata o strutturalmente isolata con giunti sismici;
- se si può identificare un organismo dotato di caratteri di unitarietà come tipologia ed epoca di costruzione, continuità delle chiusure verticali ed omogeneità delle quote degli orizzontamenti, può essere considerato edificio un corpo di fabbrica planimetricamente aggregato, a condizione che vengano opportunamente valutate le interazioni con i corpi contermini. Per tali situazioni la porzione da esaminare viene definita, oltre che dalle pareti di chiusura verticale libere, da sezioni verticali comprendenti parti significative dei vani adiacenti individuate in modo da includere le masse gravanti sull’edificio in esame.
Pertanto, per gli edifici aggregati longitudinalmente su un lato, quali il primo di una schiera, l’edificio è planimetricamente definito dal prospetto e dal retroprospetto, dal fianco laterale libero e da una sezione verticale sui vani adiacenti come sopra definita. Per gli edifici aggregati su due lati, quali l’intermedio di una schiera, l’edificio è planimetricamente individuato dal prospetto e dal retroprospetto e da due sezioni verticali sui vani adiacenti come sopra definite; parimenti per l’edificio d’angolo di due schiere, l’edificio è planimetricamente individuato dai due prospetti concorrenti nell’angolo e da due sezioni verticali sui vani adiacenti come sopra definite. Edifici aggregati su tre lati possono essere accettati solo se viene motivata l’impossibilità di trattare un complesso più ampio; in tali casi l’edificio è planimetricamente individuato dal prospetto e da tre sezioni verticali sui vani adiacenti come sopra definite.
Se la struttura portante è a telai e priva di giunti tecnici conformi alle norme sismiche, l’edificio può essere considerato isolato rispetto all’aggregato di cui è parte purché si possa dimostrare, anche in modo approssimato, che non ci siano interazioni significative tra l’edificio e l’aggregato.
Nei casi di edifici aggregati, per l’edificio in esame vanno considerate, anche con schemi limite, le interazioni con i fabbricati contermini. Dall’analisi dei vani esterni ai confini, in relazione alle sezioni verticali sui vani adiacenti sopra definite che individuano l’edificio, vanno tratte le necessarie informazioni per la determinazione dei pesi che influiscono sulle parti di confine. Occorre, in ogni caso, almeno una verifica qualitativa del nuovo grado di sicurezza nel quale si troveranno le parti adiacenti all'edificio ad intervento avvenuto.
1.9 Gli elaborati di progetto e il loro contenuto tecnico devono risultare coerenti con l’allegato A e - per gli interventi su edifici di valore storico-artistico – anche con l’allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale delle presenti prescrizioni tecniche: - allegato A "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti";
- allegato B "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione, nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica" emanato in data 12 marzo 1991 dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Nell’allegato B, in sostituzione delle parole o frasi sottolineate e numerate tra parentesi quadra a sinistra del testo, vanno considerate le corrispondenti precisazioni e/o integrazioni, riportate a pie’ di pagina, desunte dal voto, n. 564 in data 28.11.1997, dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
1.10 I progetti devono contenere anche indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che per gli interventi su edifici con danni da terremoto, sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per riparare i danni prodotti dall’evento sismico e per conseguire l’obiettivo del miglioramento come meglio specificato ai commi precedenti, nonché le finiture strettamente connesse. A tal fine: - il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all'Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 1998, n. 1848, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 143 in data 13 novembre 1998;
- il quadro economico riepilogativo dovrà specificare la suddivisione dei costi in finanziabili e non finanziabili, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell’I.V.A.. A tal fine, le spese tecniche, determinate in base alle vigenti tariffe professionali, sono ammesse a contributo entro il limite massimo dell’8,50% dell’importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse.
2. Parametri 2.1 Come riferimenti ufficiali si considerano i seguenti: a) il costo base (medio) di produzione a metro quadrato degli immobili ultimati, che - a partire dal 1978 (ai sensi dell’art. 22 della legge n. 392/1978) - viene periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con riferimento all’anno di ultimazione dei lavori. Il dato annuale più recente pubblicato in tal senso riguarda il 1996: vedi D.M. 19 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 1998;
b) l’indice generale di variazione del costo di costruzione, pubblicato dall’ISTAT secondo indici mensili e loro medie annuali.
Di seguito si riporta un sintetico prospetto, per gli anni dal 1980 in poi, di tali costi base e indici:
a) Costo base (3) £/m2
Anno di
b) Indice generale ISTAT 
Regioni 
Regioni 
ultimazione
dei costi di costruzione
c) Indici dedotti
meridionali (4)
centro sett. (5)
dei lavori
460.000
500.000
1980
100,0
530.000
580.000
1981
122,9
620.000
680.000
1982
144,4
700.000
770.000
1983
164,1
100,0
765.000
840.000
1984
178,8
109,0
820.000
900.000
1985
194,0
118,3
850.000
930.000
1986
201,0
122,5
890.000
970.000
1987
210,0
128,0
100,0
950.000
1.030.000
1988
223,5
136,2
106,4
1.010.000
1.090.000
1989
236,1
143,9
112,4
1.070.000
1.155.000
1990
261,1
100,0
159,1
124,3
1.160.000
1.250.000
1991
108,2
172,2
134,5
1.183.000
1.276.000
1992
113,5
180,6
141,1
1.215.000
1.309.000
1993
116,7
185,7
145,1
1.250.000
1.347.000
1994
120,8
192,2
150,2
1.284.000
1.383.000
1995
123,0
100,0
195,7
152,9
1.320.000
1.422.000
1996
101,8
199,2
155,7
1997
104,3
204,1
159,5
1998 (6)
102,6
200,8
156,9
(3) I decreti annuali di determinazione specificano che gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all’art. 22 della legge n. 392/1978, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al 2° comma, lettera a), di detto art. 22;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al 2° comma, lettera b), di detto art. 22;
c) 12 per cento per il costo dell’area di cui al 2° comma, lettera b), di detto art. 22.
(4) Regioni: Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
(5) Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
(6) Indice medio relativo ai primi otto mesi del 1998 (da gennaio ad agosto).
2.2 Dal costo base di produzione al metro quadrato, di immobili ultimati nel 1996, è possibile derivare il parametro di costo di costruzione al metro cubo da utilizzare nel modello di costo per la stima degli interventi di riparazione con miglioramento sismico nelle strutture ordinarie di edifici pubblici indagati con scheda di I livello del GNDT.
Infatti, dal costo base di 1.422.000 £/m2, ridotto all’81 per cento (costo di produzione) e diviso per 3 (nell’ipotesi di un’altezza interpiano di 3 m, compreso lo spessore del solaio), si deduce un costo di produzione al metro cubo di immobili ultimati nel 1996 pari a 383.940 £/m3 che, riportato a valori 1997 ovvero 1998 (attraverso gli indici ISTAT dei costi di costruzione), equivale a 393.369 £/m3 per il 1997 ovvero a 386.957 £/m3 per il 1998.
Arrotondando questo dato a 400.000 £/m3 va tenuto presente che esso (già al lordo di IVA e oneri tecnici) è costo comprensivo di tutti i tipi di opere per dare ultimato l’intervento. Volendo limitarsi a considerare l’incidenza delle opere strutturali e delle finiture strettamente connesse, si può considerare il precedente dato ridotto al 75 per cento, ottenendo 300.000 £/m3. Una definitiva maggiorazione del 20 per cento, motivata dal fatto che gran parte degli edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 15 ottobre 1996 sono fabbricati di valore storico-artistico dove lavori di riparazione con miglioramento sismico implicano di norma oneri aggiuntivi rispetto a un’edilizia corrente, fa ritenere equa e ragionevole la cifra di 360.000 £/m3, quale parametro di costo di costruzione al metro cubo da utilizzare nel sopracitato modello di costo per addivenire alle stime per interventi di riparazione con miglioramento sismico, sulla base dei dati raccolti con schede tecniche GNDT di I livello per gli edifici pubblici con struttura ordinaria.
In ogni caso, pur nella consapevolezza di inevitabili approssimazioni per dette stime aventi finalità convenzionali, così come potranno essere verificate solo in sede di progettazione esecutiva, si è comunque ritenuto opportuno verificarne l’ordine di grandezza in rapporto con costi effettivi sostenuti in zona. A tal fine sono state individuate e analizzate - sulla base dei computi metrici estimativi allegati ai progetti - alcune tipologie di lavori di prima fase (nell’ambito del piano per interventi di somma urgenza e prima sistemazione, di cui all’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 2475/96) che più risultano aderenti alle prescrizioni tecniche, e - in particolare - al precedente punto 1.5, ritenute valide per zone a bassa sismicità. Dai costi evidenziati (per strutture e finiture connesse) rapportati agli effettivi volumi di intervento, si deducono costi unitari significativamente paragonabili ai corrispondenti dati (per gli stessi edifici) che emergono come stima – attraverso modello di costo - per interventi di miglioramento. Nel caso invece di alcuni altri edifici per i quali gli interventi decisi in prima fase si caratterizzano per tecniche di intervento da "adeguamento" (più che da "miglioramento") un’analoga analisi sui progetti e relativi computi metrici estimativi ha comunque evidenziato costi unitari (per strutture e finiture connesse) che si confrontano con le relative stime - sempre da modello di costo - per interventi di adeguamento.
Verifiche specifiche sono state effettuate anche in relazione al modello di costo, adottato per le chiese, su interventi completati ed eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche di cui al punto 1, con verifica di buona aderenza tra le previsioni del modello e i costi effettivamente sostenuti, ad eccezione di alcune chiese con particolari dimensioni e altezze per le quali - in sede di programmazione degli interventi - si preciseranno meglio alcuni criteri sintetici per casi particolari.
2.3 Al fine di identificare oggettivi parametri di costo convenzionale per gli interventi di riparazione, compreso il miglioramento sismico, su edifici privati, o anche pubblici ma a fruizione privata, (art. 6 della L.R. n. 24/98), utili indicazioni si possono desumere (ovviamente aggiornandole) da precedenti decisioni assunte per interventi relativi a recenti terremoti di VI – VII grado M.C.S. nella stessa area o in aree contermini.
Nella premessa sono già ricordati i parametri (300.000 £/m2 e 40 milioni di lire per unità immobiliare) fissati dall’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 1600/1988 per gli interventi di riparazione, con miglioramento sismico, su edifici privati danneggiati dai terremoti dell’aprile-maggio 1987 che interessarono di fatto la stessa area nuovamente colpita, circa 9 anni dopo, dal terremoto del 15 ottobre 1996.
Ma si possono considerare, quantomeno per un confronto, anche analoghi parametri (250.000 £/m2 e 25 milioni di lire per unità immobiliare) a suo tempo fissati con la L.R. n. 45/1984, emanata a seguito del terremoto di Parma del 9 novembre 1983.
Il precedente prospetto (di costi base e indici dei costi di costruzione) di cui al punto 2.1, riporta come ultime due colonne gli "indici dedotti" (da quelli ISTAT) avendo posto = 100 gli indici ISTAT rispettivamente dell’anno 1983 e dell’anno 1987, quali anni immediatamente precedenti a quelli dei rispettivi provvedimenti normativi: L.R. n. 45/1984 e ordinanza ministeriale n. 1600/1988.
Le conseguenti immediate attualizzazioni, dei suddetti parametri di costo convenzionale, evidenziano quanto segue:

Sisma
Norma
Costo convenzionale
INCIDENZA
Attualizzazione di A e B al 1997/98
A (ml/mq)
B per u.i.(ml)
% di A su
su basi di indici costo di costruzione (ISTAT)
costo base
A 1997
A 1998
B 1997
B 1998
Parma '83
LR 45/84
0,25
25
32,5
0,510
0,502
51,0
50,2
Correggio '87
ord.1600/88
0,3
40
30,9
0,479
0,471
63,80
62,76
Appaiono cioè oggi equivalenti, a quelli fissati nel 1988, parametri di costo convenzionale pari a: circa 480.000 £/m2 e circa 64 milioni di lire per unità immobiliare. Si possono perciò fissare in:
480.000 £/m2
e
64 milioni di lire per u.i.
i parametri di costo convenzionale, di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 24/1998, con un’incidenza percentuale del primo parametro sul costo base del 1996 pari a 33,8% (ovvero pari a 33%, considerando l’attualizzazione al 1997).
Per edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939 tali parametri si incrementano del 20 per cento.
I parametri di cui sopra vanno però considerati assieme a opportuni coefficienti moltiplicativi, diversificati in genere per tipologie edilizie e per destinazioni d’uso, come di seguito rappresentati:
 
480.000 £/m2
64 mil. per u.i.
a) Edilizia ordinaria (caso generale)
1
1
b) Edilizia ordinaria (u.s. isolata con una sola u.i.)
1
2
c) Edilizia ordinaria (u. i. con vincoli di cui al primo e ultimo comma del punto 1.8 delle prescrizioni tecniche)
1,2
1,2
d) Collegi, convitti, complessi scolastici privati
1
2 ¸ 10 (*)
e) Capannoni
0,6
1 ¸ 3 (**)
f) Pertinenze (di abitazioni o di attività varie)
0,6
0,4
(*) Per collegi, convitti e complessi scolastici privati, in considerazione dell’articolazione e complessità strutturali proprie di edifici con simili destinazioni d’uso, si applica in genere un coefficiente moltiplicativo pari a 2. In presenza di grave danno strutturale esteso a parti significative dell’immobile e che implica una superficie effettiva di intervento superiore a 300 m2, il coefficiente può al massimo assumere il valore 10 (per superfici di intervento ³ 3.000 m2), con valori intermedi definiti per interpolazione lineare in rapporto alla superficie effettiva di intervento quando questa è compresa tra 300 m2 e 3.000 m2. Nel caso di edifici con superficie di intervento nettamente superiore a 3.000 m2 è possibile superare i tetti indicati in tabella, a patto che il maggior costo sia dimostrato dal computo metrico estimativo e che tutti gli interventi previsti in progetto siano perfettamente coerenti con le prescrizioni tecniche per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico.
(**) Per i capannoni, in presenza di grave danno strutturale esteso a parti significative dell’immobile e che implica una superficie effettiva di intervento superiore a 500 m2, il coefficiente può al massimo assumere il valore 3 (per superfici di intervento ³ 1.500 m2), con valori intermedi definiti per interpolazione lineare in rapporto alla superficie effettiva di intervento quando questa è compresa tra 500 m2 e 1.500 m2. Nel caso di strutture specialistiche è possibile superare i tetti indicati in tabella, a patto che il maggior costo sia dimostrato dal computo metrico estimativo e che tutti gli interventi previsti in progetto siano perfettamente coerenti con i principi generali delle prescrizioni tecniche per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico.
Le motivazioni possono essere così sinteticamente riassunte: Caso a): situazione standard;
Caso b): risultano caricati sull’unica u.i. oneri di intervento che negli altri casi vengono in genere ripartiti, in quanto relativi a cosiddette parti comuni (es.: tetto, scale, muri esterni,...);
Caso c): situazione verificabile in genere nel tessuto urbano, in particolare di centri storici, nell’ipotesi di interventi che – per esigenze di unitarietà strutturale – si estendono significativamente su parti di unità immobiliari adiacenti non ammesse a contributo;
Caso d): collegi e simili implicano in genere superfici utili mediamente più grandi;
Caso e): per le tipologie "a capannone" il costo di costruzione unitario è più basso che, ad esempio, per edifici a uso abitativo. L’ordine di grandezza del coefficiente moltiplicativo (minore di 1) ha potuto trovare riscontro anche sulla base di dati forniti dall’ufficio tecnico del Comune di Carpi, in merito al costo di costruzione per un capannone tipo, in due periodi distinti: nel 1986 (con costo di costruzione pari a circa 350.000 £/m2) e nel 1996 (con costo di costruzione pari a circa 500.000 £/m2). Infatti, per questi due anni, il rapporto di tali costi unitari con i costi base, riportati nel prospetto del punto 2.1 e opportunamente ridotti per ricondurli a costi di strutture e finiture connesse, risulta come segue:
1986
1996
350.000 / (930.000x0,81x0,75) @ 0,62 500.000 / (1.422.000x0,81x0,75) @ 0,58;
Caso f): dal punto di vista tipologico le pertinenze sono in genere molto prossime ai "capannoni" (ciò giustifica il parametro di £/m2). La riduzione al 40% del parametro di costo convenzionale per l’u.i. va adottata qualora fosse danneggiata la sola pertinenza; mentre nel caso in cui sia ammessa a contributo l’unità principale, la pertinenza è considerata parte integrante della stessa (unica u.i.). Il documento viene quindi completato con due allegati di cui si è già accennato.

CONSIDERATO

Il documento in esame appare, in linea generale, redatto con cura ed in linea con le finalità che il documento stesso si propone. Condivisibile appare, fra l’altro, l’articolazione dei documento in due capitoli, uno inerente gli aspetti tecnici, l’altro i parametri di costo, affidando a due allegati le specifiche tecniche di dettaglio, al primo quelle riguardanti le modalità di redazione dei progetti, al secondo quelle riguardanti le soluzioni progettuali.
Quest’ultimo, l’Allegato B, come già evidenziato nelle premesse, riporta le "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e manutenzione nei complessi architettonici di valore storico artistico in zona sismica" emanate dal Ministero dei beni Culturali ed Ambientali in data 12.3.1991. I vari paragrafi del documento sono integrati con una serie di commenti, nonché con precisazioni e/o integrazioni desunte dal voto n.564/97 del Consiglio Superiore LL.PP.
Al riguardo appare opportuno sottolineare che, sulla base dei lavori del "Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico", in seguito ad intese intercorse fra Ministero dei Lavori Pubblici e Ministeri dei Beni Culturali e Ambientali, è stato costituito - dal Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. con provvedimento n.967 del 16.5.1997 - un apposito Gruppo di lavoro, allo scopo di pervenire alla emanazione di una bozza di decreto, del Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro dei Beni Culturali, che disciplinasse la complessa materia inerente il restauro statico ed architettonico di edifici monumentali ricadenti in zona sismica, allo stato priva di una apposita normativa.
Il Gruppo di lavoro ha terminato il proprio mandato con l’approvazione di una Circolare recante "ISTRUZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RESTAURO NEI BENI ARCHITETTONICI DI VALORE STORICO-ARTISTICO IN ZONA SISMICA".
La bozza di Circolare è stata quindi trasmessa, per esame e parere, al Consiglio Superiore, che si è espresso in merito con il voto n.564 reso nell’adunanza del 28 novembre 1997. In detto voto il Consiglio Superiore ha approvato in sostanza la proposta di Circolare, apportando una serie di modifiche e/o integrazioni; nel voto stesso, il Consiglio Superiore ha riportato, per completezza, il testo completo della Circolare, come integrato e modificato dall’Assemblea.
Sulla base di quanto sopra, atteso anche che nell’attuale stesura dell’Allegato B sono riportate numerose integrazioni riprese dal citato voto n.564/97, si ritiene che il predetto Allegato B, per una maggiore chiarezza ed utilizzabilità del documento, possa essere direttamente ed integralmente costituito dal testo delle "ISTRUZIONI..." già modificato ed integrato secondo le indicazioni del predetto voto, testo che si allega al presente voto.
Ancorchè la bozza di Circolare di cui sopra non sia stata al momento diffusa dai Ministeri competenti, Beni Culturali e Lavori Pubblici, si ritiene che la stessa possa costituire idoneo riferimento per gli interventi su edifici di valore storico-artistico.
Di conseguenza dovranno essere opportunamente modificati tutti i riferimenti all’Allegato B contenuti nell’attuale documento in esame, in particolare nelle Premesse e nel punto 1.1. del Capitolo 1 - Prescrizioni tecniche.
Per quanto attiene gli aspetti inerenti i parametri di costo, si ritiene che gli stessi siano in linea generale condivisibili. Appare infatti corretto il riferimento:

  1. per gli edifici pubblici, al costo base (medio) di produzione a metro quadrato degli immobili ultimati, aggiornato con gli indici ISTAT di variazione del costo di costruzione, sulla base del quale si è determinato un valore medio di 360.000 L/mc, quale parametro di costo di costruzione al metro cubo da utilizzare nel sopracitato modello di costo per addivenire alle stime per interventi di riparazione con miglioramento sismico, sulla base dei dati raccolti con schede tecniche GNDT di I livello per gli edifici pubblici con struttura ordinaria;
  2. per gli edifici privati, a precedenti decisioni assunte per interventi relativi a recenti terremoti di VI - VII grado M.C.S. nella stessa area o in aree contermini. Aggiornando i parametri assunti nei casi precedenti, si è infatti pervenuti ad un valore di 480.000 L/mq e 64 milioni di lire per u.i. Tali parametri sono poi considerati, come si è già visto nelle premesse, insieme ad opportuni coefficienti moltiplicativi, diversificati per tenere conto delle differenti tipologie edilizie e destinazioni d’uso.
Sempre nell’ambito degli aspetti economici, al punto 1.10 delle Premesse viene inoltre precisato che il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all’Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19.10.98 n.1848. Anche tale scelta si può ritenere metodologicamente condivisibile, atteso che il prezzario di cui sopra appare redatto e concepito per le finalità specifiche di che trattasi.
Considerato quanto sopra in linea generale, nel dettaglio del testo sottoposto all’esame, si ritiene di suggerire le seguenti lievi modifiche e/o integrazioni:

Punto 1.1. del Capitolo I
Può essere integrato come segue:

1.1 Le presenti prescrizioni tecniche disciplinano, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 24, gli interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto, oltre che degli immobili privati gravemente danneggiati, interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.
Le presenti prescrizioni tecniche hanno come principale quadro di riferimento la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative tecniche nazionali, emanate con decreti ministeriali, di cui articoli 1 e 3 della stessa legge.

Allegato A
Al punto 2.1.2, lettera a), può essere aggiunta, di seguito, la frase:
In particolare vanno valutate le condizioni di sicurezza attuale dell’immobile e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione dei materiali e a eventuali dissesti in atto.
Al punto 2.1.2, lettera d), il punto 3) può essere modificato come segue:

3) valutazione, in forma anche semplificata, della sicurezza strutturale finale e dell’incremento di sicurezza conseguito. Al punto 2.2.1 può essere aggiunta, inizialmente, la frase:

2.2.1 La relazione tecnica generale contiene le spiegazioni occorrenti a una corretta interpretazione della documentazione relativa allo stato di fatto e al progetto, con descrizione dell'evoluzione dell'organismo edilizio nel tempo, delle principali variazioni strutturali intervenute, anche a seguito di eventuali precedenti autorizzazioni ottenute ai sensi della legislazione sismica.
Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene utile allegare al presente voto, il documento aggiornato con le modifiche ed integrazioni che precedono.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione, all’unanimità

E ' DEL PARERE


espresso nei considerato che precedono.