QUARTA SEZIONE
Seduta del 10.9.98
Voto n.382/98
OGGETTO:
Derivazione d’acqua dal
fiume Tirino, ad uso pescicoltura, concessa con D.I. 19.4.1966 n. 1271
alla Ditta Di Carlo Mariano, in Comune di Bussi sul Tirino.
PESCARA
LA SEZIONE
VISTA la nota 25.8.98
n. TD/693 con la quale la Direzione Generale della Difesa del Suolo, nel
trasmettere l’affare in oggetto, ha chiesto il parere di questa Sezione;
ESAMINATI gli atti
della pratica;
UDITA la Commissione
relatrice: (Guglielmi, Da Deppo, Mechelli)
PREMESSO
Con D.I. n° 1271 del
19/4/1966, è stato concesso alla Ditta Di Carlo Alberto e Mariano
di derivare dal gruppo di sorgenti site in destra dell'alveo principale
del fiume Tirino, in località "Fontanelle" del Comune di Bussi sul
Tirino, la portata di moduli 2,1 (l/s 210), di cui mod. 1,05 in sanatoria
e mod. 1,05 di nuova concessione, a scopo di piscicoltura nell'esistente
impianto ittiogenico di proprietà dei Sigg. Di Carlo, ubicato nella
medesima località, con la restituzione delle acque derivate a mezzo
del torrente Scarsello.
La concessione venne accordata
per 70 anni, decorrenti dal 1° gennaio 1945 (epoca in cui fu attivata
la derivazione), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute
nel disciplinare n°5866 di rep. sottoscritto in data 18/2/1964, e con
scadenza al 31/12/2014.
Con istanza in data 3/2/1997,
con allegato progetto a firma dell'Ing. Terzini, la Ditta Di Carlo ha chiesto
la concessione a norma dell'art. 4 del T.U. 1775/33 di derivazione delle
acque, già private, prelevate dal 1° gennaio 1996 in località
Fontanelle-Scarsello del Comune di Bussi sul Tirino, per l'utilizzazione
delle stesse nell'impianto ittiogenico in argomento.
In detta domanda veniva
specificato che l'approvvigionamento idrico dell'impianto avviene attualmente
mediante captazione d'acqua da pozzi artesiani ed, in minima parte, anche
dalle acque superficiali del torrente Scarsello, per una portata complessiva
di 500 l/s.
In data 3/11/1997 i sigg.
Di Carlo Alberto e Mariano, a seguito di atto di donazione 30/6/1995 con
il quale il Sig. Di Carlo Alberto contitolare della Società ha donato
al figlio Mariano la propria quota parte dell'Azienda, hanno presentato
formale istanza per il cambiamento della titolarità della concessione
di cui al citato D.I. 1271/66 e della domanda in argomento, a favore del
solo, Sig. Di Carlo Mariano.
L'Ufficio istruttore, constatato
il diverso schema di derivazione rispetto a quello concesso con il D.I.
n°1271/66 ha richiesto alla Ditta gli elaborati tecnici relativi allo
stato di consistenza delle opere, che è stato presentato in data
31/1/1998.
Dall'esame di detti elaborati
progettuali e dalle indagini eseguite nei luoghi della derivazione l'Ufficio
Acque del Provveditorato de L'Aquila ha potuto stabilire per la derivazione
in argomento quanto segue.
Come rilevato dai dati
di portata del Servizio Idrografico di Pescara e dallo studio idrogeologico
dei bacini regionali della Regione Abruzzo, la realizzazione del traforo
autostradale del Gran Sasso, che ha drenato le acque sotterranee del massiccio
stesso, ha comportato la diminuzione nel corso degli ultimi 20 anni e poi
la scomparsa delle risorgive che alimentavano in origine l'impianto ittiogenico.
Tale fenomeno, unitamente
ad un ampliamento dell'impianto, ha determinato l'esigenza della Ditta
istante di prelevare le portate necessarie all'alimentazione dello stesso
mediante emungimento dalla falda subalvea del fiume Tirino a mezzo di n°
5 pozzi artesiani che sono stati realizzati nella zona sud dell'impianto,
per una portata media annua di 300 l/s e da altri n°5 pozzi ubicati
nell'alveo del torrente Scarsello ed in sua prossimità all'interno
del perimetro dell'impianto, per una portata media di 200 l/s, costituita
per l/s 50 dalle acque superficiali del torrente Scarsello e da l/s 150
da acque subalvee.
Complessivamente per l'impianto
ittiogenico viene quindi utilizzata una portata media di 500 l/s, contro
i 210 l/s concessi con il citato D.I. n°1271/66.
Lo stesso Ufficio sottolinea
che tale schema idraulico non altera il regime del fiume Tirino, in quanto
tutte le acque prelevate, superficiali e di falda, vengono restituite integralmente
nello stesso corso d'acqua, a mezzo sempre del torrente Scarsello nella
medesima sezione idrica della concessione originaria, e che non vengono
altresì alterati i diritti dei terzi per la nuova captazione.
Detto Ufficio evidenzia
in particolare che le acque attualmente captate risultano essere parti
integranti del fiume Tirino, il quale risulta iscritto nell'elenco delle
acque pubbliche della Provincia de L'Aquila al n°286, dalla confluenza
con il fiume Pescara alle sorgenti Capo d'Acqua e Il Lago, e, pertanto,
ritiene che le acque prelevate attualmente per l'impianto ittiogenico,
non possono considerarsi "acque già private" così come indicato
dalla Ditta nell'istanza 3/2/1997.
Ciò premesso l'Ufficio
Acque del Provveditorato dell'Aquila, nella propria relazione inviata con
nota in data 16/3/1998 n°116, è del seguente parere:
- che per la derivazione
attuata dalla Ditta Di Carlo, la relativa concessione non rientri nella
fattispecie di quelle da riconoscersi ai sensi dell'art. 34 della legge
36/94, in quanto le acque utilizzate sono le medesime del fiume Tirino,
già iscritto nell'elenco delle acque pubbliche;
- che trattasi pertanto
delle medesime acque di cui alla concessione di derivazione originaria,
assentita con D.I. n°1271/66 innanzi detto;
- che, conseguentemente,
l'istanza in data 3/2/1997 della Ditta concessionaria debba essere considerata
come istanza di variante della concessione originaria;
- che, dall'esame della
documentazione presentata e dei luoghi della derivazione, la variante di
cui sopra possa essere considerata come "non sostanziale" in quanto relativa
unicamente ad un aumento di portata utilizzata, rispetto a quella concessa.
Esprime inoltre parere favorevole
al cambio della titolarità della concessione innanzi citata a favore
del Sig. Di Carlo Mariano.
Tutto ciò premesso
la Direzione Generale della Difesa del Suolo rassegna gli atti a questo
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perché si esprima sul tipo
di istruttoria da seguire per la pratica di concessione di derivazione
in argomento.
CONSIDERATO
l’Ufficio Acque del Provveditorato
alle Opere Pubbliche per l’Abruzzo, sulla base degli atti di consistenza
acquisiti, delle rilevazioni del Servizio Idrografico di Pescara e dei
diretti accertamenti effettuati, ha potuto fornire con chiarezza l’attuale
situazione della derivazione ad uso piscicoltura in esame, come riportata
nelle premesse; è stato rilevato, in sostanza, che le acque ora
utilizzate, anche se prelevate a mezzo di pozzi ed in sito diverso dall’originaria
opera di presa, appartengono allo stesso fiume Tirino (subalveo), già
iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della provincia di Pescara.
Ciò posto, va condiviso
il parere dell’Ufficio istruttore circa la non ricorrenza, nel caso di
specie, della circostanza prevista dall’art. 34 della L. n. 36/94.
Per quanto concerne, invece,
il tipo di istruttoria da esperire sull’istanza 3.2.1997 di variante in
sanatoria, va osservato che anche se trattassi nel caso in esame di utilizzare
"soltanto" una maggiore portata delle stesse acque del fiume Tirino, oggetto
della originaria concessione di derivazione, per il medesimo uso di piscicoltura,
lo spostamento del sito di presa e le diverse modalità di captazione
configurano una variante "sostanziale" sotto il profilo amministrativo;
sulla istanza 3.2.1997, pertanto, è da esperire la completa istruttoria
ai sensi del primo comma dell’art. 49 del T.U. n. 1775/1933.
Nulla si ha da osservare
in ordine al chiesto riconoscimento della nuova titolarità della
concessione e della istanza di variante.
Tutto quanto sopra premesso
e considerato la Sezione all’unanimità
E’ DEL PARERE
espresso nei "considerato".
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