QUARTA SEZIONE


Seduta del 10.9.98
Voto n.382/98

OGGETTO:
Derivazione d’acqua dal fiume Tirino, ad uso pescicoltura, concessa con D.I. 19.4.1966 n. 1271 alla Ditta Di Carlo Mariano, in Comune di Bussi sul Tirino.
PESCARA

LA SEZIONE

VISTA la nota 25.8.98 n. TD/693 con la quale la Direzione Generale della Difesa del Suolo, nel trasmettere l’affare in oggetto, ha chiesto il parere di questa Sezione;

ESAMINATI gli atti della pratica;

UDITA la Commissione relatrice: (Guglielmi, Da Deppo, Mechelli)

PREMESSO

Con D.I. n° 1271 del 19/4/1966, è stato concesso alla Ditta Di Carlo Alberto e Mariano di derivare dal gruppo di sorgenti site in destra dell'alveo principale del fiume Tirino, in località "Fontanelle" del Comune di Bussi sul Tirino, la portata di moduli 2,1 (l/s 210), di cui mod. 1,05 in sanatoria e mod. 1,05 di nuova concessione, a scopo di piscicoltura nell'esistente impianto ittiogenico di proprietà dei Sigg. Di Carlo, ubicato nella medesima località, con la restituzione delle acque derivate a mezzo del torrente Scarsello.
La concessione venne accordata per 70 anni, decorrenti dal 1° gennaio 1945 (epoca in cui fu attivata la derivazione), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n°5866 di rep. sottoscritto in data 18/2/1964, e con scadenza al 31/12/2014.
Con istanza in data 3/2/1997, con allegato progetto a firma dell'Ing. Terzini, la Ditta Di Carlo ha chiesto la concessione a norma dell'art. 4 del T.U. 1775/33 di derivazione delle acque, già private, prelevate dal 1° gennaio 1996 in località Fontanelle-Scarsello del Comune di Bussi sul Tirino, per l'utilizzazione delle stesse nell'impianto ittiogenico in argomento.
In detta domanda veniva specificato che l'approvvigionamento idrico dell'impianto avviene attualmente mediante captazione d'acqua da pozzi artesiani ed, in minima parte, anche dalle acque superficiali del torrente Scarsello, per una portata complessiva di 500 l/s.
In data 3/11/1997 i sigg. Di Carlo Alberto e Mariano, a seguito di atto di donazione 30/6/1995 con il quale il Sig. Di Carlo Alberto contitolare della Società ha donato al figlio Mariano la propria quota parte dell'Azienda, hanno presentato formale istanza per il cambiamento della titolarità della concessione di cui al citato D.I. 1271/66 e della domanda in argomento, a favore del solo, Sig. Di Carlo Mariano.
L'Ufficio istruttore, constatato il diverso schema di derivazione rispetto a quello concesso con il D.I. n°1271/66 ha richiesto alla Ditta gli elaborati tecnici relativi allo stato di consistenza delle opere, che è stato presentato in data 31/1/1998.
Dall'esame di detti elaborati progettuali e dalle indagini eseguite nei luoghi della derivazione l'Ufficio Acque del Provveditorato de L'Aquila ha potuto stabilire per la derivazione in argomento quanto segue.
Come rilevato dai dati di portata del Servizio Idrografico di Pescara e dallo studio idrogeologico dei bacini regionali della Regione Abruzzo, la realizzazione del traforo autostradale del Gran Sasso, che ha drenato le acque sotterranee del massiccio stesso, ha comportato la diminuzione nel corso degli ultimi 20 anni e poi la scomparsa delle risorgive che alimentavano in origine l'impianto ittiogenico.
Tale fenomeno, unitamente ad un ampliamento dell'impianto, ha determinato l'esigenza della Ditta istante di prelevare le portate necessarie all'alimentazione dello stesso mediante emungimento dalla falda subalvea del fiume Tirino a mezzo di n° 5 pozzi artesiani che sono stati realizzati nella zona sud dell'impianto, per una portata media annua di 300 l/s e da altri n°5 pozzi ubicati nell'alveo del torrente Scarsello ed in sua prossimità all'interno del perimetro dell'impianto, per una portata media di 200 l/s, costituita per l/s 50 dalle acque superficiali del torrente Scarsello e da l/s 150 da acque subalvee.
Complessivamente per l'impianto ittiogenico viene quindi utilizzata una portata media di 500 l/s, contro i 210 l/s concessi con il citato D.I. n°1271/66.
Lo stesso Ufficio sottolinea che tale schema idraulico non altera il regime del fiume Tirino, in quanto tutte le acque prelevate, superficiali e di falda, vengono restituite integralmente nello stesso corso d'acqua, a mezzo sempre del torrente Scarsello nella medesima sezione idrica della concessione originaria, e che non vengono altresì alterati i diritti dei terzi per la nuova captazione.
Detto Ufficio evidenzia in particolare che le acque attualmente captate risultano essere parti integranti del fiume Tirino, il quale risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia de L'Aquila al n°286, dalla confluenza con il fiume Pescara alle sorgenti Capo d'Acqua e Il Lago, e, pertanto, ritiene che le acque prelevate attualmente per l'impianto ittiogenico, non possono considerarsi "acque già private" così come indicato dalla Ditta nell'istanza 3/2/1997.
Ciò premesso l'Ufficio Acque del Provveditorato dell'Aquila, nella propria relazione inviata con nota in data 16/3/1998 n°116, è del seguente parere:

- che per la derivazione attuata dalla Ditta Di Carlo, la relativa concessione non rientri nella fattispecie di quelle da riconoscersi ai sensi dell'art. 34 della legge 36/94, in quanto le acque utilizzate sono le medesime del fiume Tirino, già iscritto nell'elenco delle acque pubbliche;

- che trattasi pertanto delle medesime acque di cui alla concessione di derivazione originaria, assentita con D.I. n°1271/66 innanzi detto;

- che, conseguentemente, l'istanza in data 3/2/1997 della Ditta concessionaria debba essere considerata come istanza di variante della concessione originaria;

- che, dall'esame della documentazione presentata e dei luoghi della derivazione, la variante di cui sopra possa essere considerata come "non sostanziale" in quanto relativa unicamente ad un aumento di portata utilizzata, rispetto a quella concessa.

Esprime inoltre parere favorevole al cambio della titolarità della concessione innanzi citata a favore del Sig. Di Carlo Mariano. 
Tutto ciò premesso la Direzione Generale della Difesa del Suolo rassegna gli atti a questo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perché si esprima sul tipo di istruttoria da seguire per la pratica di concessione di derivazione in argomento.

CONSIDERATO

l’Ufficio Acque del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’Abruzzo, sulla base degli atti di consistenza acquisiti, delle rilevazioni del Servizio Idrografico di Pescara e dei diretti accertamenti effettuati, ha potuto fornire con chiarezza l’attuale situazione della derivazione ad uso piscicoltura in esame, come riportata nelle premesse; è stato rilevato, in sostanza, che le acque ora utilizzate, anche se prelevate a mezzo di pozzi ed in sito diverso dall’originaria opera di presa, appartengono allo stesso fiume Tirino (subalveo), già iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della provincia di Pescara.
Ciò posto, va condiviso il parere dell’Ufficio istruttore circa la non ricorrenza, nel caso di specie, della circostanza prevista dall’art. 34 della L. n. 36/94.
Per quanto concerne, invece, il tipo di istruttoria da esperire sull’istanza 3.2.1997 di variante in sanatoria, va osservato che anche se trattassi nel caso in esame di utilizzare "soltanto" una maggiore portata delle stesse acque del fiume Tirino, oggetto della originaria concessione di derivazione, per il medesimo uso di piscicoltura, lo spostamento del sito di presa e le diverse modalità di captazione configurano una variante "sostanziale" sotto il profilo amministrativo; sulla istanza 3.2.1997, pertanto, è da esperire la completa istruttoria ai sensi del primo comma dell’art. 49 del T.U. n. 1775/1933.
Nulla si ha da osservare in ordine al chiesto riconoscimento della nuova titolarità della concessione e della istanza di variante.

Tutto quanto sopra premesso e considerato la Sezione all’unanimità 

E’ DEL PARERE

espresso nei "considerato".