Seduta del 24.06 98
OGGETTO:
LA SEZIONE VISTA la nota n.7/09002002 F2/991/U con la quale il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Uff. 7° - ha trasmesso, per esame e parere, il quesito in argomento; ESAMINATI gli atti; UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, D’ANTONIO, INZITARI, CARRANO, PANECALDO, ANGOTTI). PREMESSO Il Comune di Cesenatico con nota 10-12-1997
n. 27129 ha richiesto al Ministero di Grazia e Giustizia di esprimersi
sul corretto criterio di applicazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti in merito alle competenze spettanti al professionista
incaricato, a seguito di concorso, della progettazione di un’opera pubblica.
CONSIDERATO La Sezione ritiene, in via preliminare,
di evidenziare che la vigente tariffa professionale degli Ingegneri ed
Architetti risale, a parte gli aggiornamenti numerici, a circa 50 anni
fa, essendo stata approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143.
- legge n. 46/90 che ha, tra l’altro, fornito prescrizioni in materia di progettazione di impianti tecnologici; - D.L.vo 494/96 che ha previsto nuove incombenze in materia di sicurezza dei cantieri ed introdotto, al riguardo, nuove figure professionali. Pertanto, anche in questa sede, la Sezione ritiene opportuno ribadire l’esigenza di una completa rielaborazione ed aggiornamento del testo della tariffa, come più volte segnalato in precedenza da questo Consiglio Superiore. In attesa che, all’atto dell’auspicata rielaborazione tariffaria, venga anche compiutamente definita la problematica in argomento, la Sezione formula le seguenti considerazioni. All’epoca della redazione della tariffa, la medesima era stata concepita per compensare la prestazione tecnica relativa ad interventi edilizi considerando l’opera nel suo complesso e quindi applicando al relativo importo la percentuale desunta dalla tabella A e attinente alla specifica categoria della classe I. Era peraltro previsto che per impianti di significativa importanza, gli stessi venissero stralciati dall’opera edilizia e compensati con le aliquote della classe III della tabella A; ciò è confermato dalla frase contenuta nell’esplicazione della citata classe III, ove significativamente si precisa che per tali impianti si devono intendere "...macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi" e cioè le costruzioni edili (classe I) e gli impianti industriali completi (classe II). Nei successivi decenni l’evoluzione tecnologica, nonché le sopra accennate innovazioni legislative e normative, hanno reso la citata impostazione della tariffa meno coerente con l’effettivo impegno necessario da parte del professionista, almeno per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva. In tale fase progettuale, infatti, si è nel tempo reso sempre più significativo l’impegno di un coordinamento della progettazione ai fini della organizzazione degli spazi distributivi e della caratterizzazione compositiva dell’edificio, coerente con le esigenze strutturali e dell’impiantistica, cui si affianca la progettazione, da parte dello stesso tecnico o da parte di altro specialista, delle singole componenti (strutturale, impiantistica, ecc.). Per tener conto di ciò si è diffuso il criterio, ai fini del calcolo del compenso, di una suddivisione spinta delle opere nelle varie componenti (architettonico, strutture, impianto elettrico, impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianti telefonico e di segnalamento, ecc.); con tale criterio - in virtù dell’andamento del diagramma che collega gli importi alle percentuali, con diminuzione di queste al crescere degli importi - il professionista ottiene un compenso maggiore rispetto a quello determinato applicando all’importo complessivo la percentuale attinente alla specifica categoria della classe I. Ciò non appare in contrasto con il testo della tariffa. Lo stesso non sembra possa dirsi nei confronti dell’altro criterio, anch’esso diffuso, di applicare la percentuale relativa alla competente categoria della classe I all’importo complessivo dell’opera, per compensare l’impegno connesso alla definizione dell’organismo architettonico nel suo complesso, cui aggiungere i compensi ottenuti applicando agli importi delle singole componenti specialistiche le percentuali desunte dalla tabella A relative alla classe e categoria attinente a ciascuna di dette componenti. La mancata coerenza con la tariffa, in quest’ultimo caso, deriva da quanto esplicitamente indicato nell’art. 14 della tariffa stessa e cioè che "se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente"; da ciò scaturisce che la somma degli importi relativi a ciascuna categoria deve coincidere con l’importo complessivo dell’opera e non essere superiore ad esso. Quanto sopra risulta suffragato anche da un’ampia giurisprudenza, che ha avallato la prima soluzione sopra indicata. Nei casi di tipologie edilizie particolari, per le quali detta soluzione risulterebbe eccessivamente penalizzante per il professionista, potranno adottarsi, d’intesa fra le parti, opportuni correttivi, del resto previsti dall’art. 21 della tariffa, per limitare tale squilibrio. Tutto ciò premesso e considerato nelle suesposte considerazioni E' IL PARERE della Sezione.
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