QUINTA SEZIONE

        Seduta del 24.06 98
            Voto n.182

OGGETTO:
Quesito del Comune di Cesenatico relativo al conteggio delle competenze per la progettazione architettonica da indicare nei bandi riguardanti concorsi pubblici.

LA SEZIONE

VISTA la nota n.7/09002002 F2/991/U con la quale il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Uff. 7° - ha trasmesso, per esame e parere, il quesito in argomento;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (BRACCHI, D’ANTONIO, INZITARI, CARRANO, PANECALDO, ANGOTTI).

PREMESSO

Il Comune di Cesenatico con nota 10-12-1997 n. 27129 ha richiesto al Ministero di Grazia e Giustizia di esprimersi sul corretto criterio di applicazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti in merito alle competenze spettanti al professionista incaricato, a seguito di concorso, della progettazione di un’opera pubblica.
Si riporta di seguito il testo della citata nota n. 27129:
"Questo Comune, in occasione della pubblicazione di alcuni bandi riguardanti concorsi di progettazione, ha ricevuto l’invito degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Forlì - Cesena a modificare i bandi suddetti nel senso, tra l’altro, di prevedere il conteggio delle competenze per la progettazione architettonica calcolato sull’importo globale dei lavori presunti e non, come calcolato da questo Comune, in base all’art. 14 della legge in oggetto, commisurato all’importo presunto dei lavori previsti per ciascuna categoria moltiplicato per la relativa percentuale."
"Poiché all’invito degli ordini era accompagnata la diffida degli iscritti dalla partecipazione alle gare di progettazione medesima, questo Comune, per non ritardare l’affidamento della progettazione, ha dovuto adeguarsi modificando i bandi ma ponendo, negli schemi di convenzione modificati, la riserva di liquidare l’importo minore qualora codesta Direzione Generale si esprima secondo il criterio originariamente assunto da questo Comune."
"Si rappresenta a codesta Direzione la perplessità di questa amministrazione non tanto per il maggior onere che ricade su questo Ente a seguito dell’interpretazione degli ordini professionali suddetti, quanto per la circostanza che altri enti di altre provincie hanno applicato il nostro criterio e a dimostrazione si allegano i corrispondenti bandi."
Il Comune ha allegato alla sopra riportata nota, copia della proposta di onorario redatta dal gruppo di progettazione aggiudicatario di un incarico conferito dal Comune, munita del visto dell’Ordine degli Ingegneri, nonché stralci di disciplinari di incarico redatti da altri enti comunali.
La citata Direzione Generale del Ministero di Grazia e Giustizia con la nota indicata in epigrafe ha richiesto in merito il parere di questo Consiglio Superiore.

CONSIDERATO

La Sezione ritiene, in via preliminare, di evidenziare che la vigente tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti risale, a parte gli aggiornamenti numerici, a circa 50 anni fa, essendo stata approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143.
Ciò comporta inevitabilmente delle carenze ed inadeguatezze di carattere generali, in particolare per quanto riguarda:

a) l’individuazione delle attività, che attualmente risultano in molti casi carenti rispetto alla vasta gamma di prestazioni professionali effettivamente richieste agli ingegneri ed architetti;           b) il mancato coordinamento con la sopravvenuta legislazione ed in particolare: - legge n. 109/94 e successive modificazioni, che ha introdotto tre livelli progettuali (preliminare - definitivo - esecutivo) rispetto ai due precedenti (massima - esecutivo);

- legge n. 46/90 che ha, tra l’altro, fornito prescrizioni in materia di progettazione di impianti tecnologici;

- D.L.vo 494/96 che ha previsto nuove incombenze in materia di sicurezza dei cantieri ed introdotto, al riguardo, nuove figure professionali.

c) l’inadeguatezza degli importi delle opere previsti nelle singole tabelle, a causa della progressiva lievitazione dei prezzi connessa alla rilevante inflazione verificatasi in alcuni periodi pregressi.
A ciò devono aggiungersi alcune difficoltà interpretative, a causa di alcune parti dell’articolato non puntualmente chiare, che ancora oggi determinano inopportune discordanze di applicazione nonché il conseguente contenzioso.
Pertanto, anche in questa sede, la Sezione ritiene opportuno ribadire l’esigenza di una completa rielaborazione ed aggiornamento del testo della tariffa, come più volte segnalato in precedenza da questo Consiglio Superiore.
In attesa che, all’atto dell’auspicata rielaborazione tariffaria, venga anche compiutamente definita la problematica in argomento, la Sezione formula le seguenti considerazioni.
All’epoca della redazione della tariffa, la medesima era stata concepita per compensare la prestazione tecnica relativa ad interventi edilizi considerando l’opera nel suo complesso e quindi applicando al relativo importo la percentuale desunta dalla tabella A e attinente alla specifica categoria della classe I.
Era peraltro previsto che per impianti di significativa importanza, gli stessi venissero stralciati dall’opera edilizia e compensati con le aliquote della classe III della tabella A; ciò è confermato dalla frase contenuta nell’esplicazione della citata classe III, ove significativamente si precisa che per tali impianti si devono intendere "...macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi" e cioè le costruzioni edili (classe I) e gli impianti industriali completi (classe II).
Nei successivi decenni l’evoluzione tecnologica, nonché le sopra accennate innovazioni legislative e normative, hanno reso la citata impostazione della tariffa meno coerente con l’effettivo impegno necessario da parte del professionista, almeno per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva.
In tale fase progettuale, infatti, si è nel tempo reso sempre più significativo l’impegno di un coordinamento della progettazione ai fini della organizzazione degli spazi distributivi e della caratterizzazione compositiva dell’edificio, coerente con le esigenze strutturali e dell’impiantistica, cui si affianca la progettazione, da parte dello stesso tecnico o da parte di altro specialista, delle singole componenti (strutturale, impiantistica, ecc.).
Per tener conto di ciò si è diffuso il criterio, ai fini del calcolo del compenso, di una suddivisione spinta delle opere nelle varie componenti (architettonico, strutture, impianto elettrico, impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianti telefonico e di segnalamento, ecc.); con tale criterio - in virtù dell’andamento del diagramma che collega gli importi alle percentuali, con diminuzione di queste al crescere degli importi - il professionista ottiene un compenso maggiore rispetto a quello determinato applicando all’importo complessivo la percentuale attinente alla specifica categoria della classe I.
Ciò non appare in contrasto con il testo della tariffa. Lo stesso non sembra possa dirsi nei confronti dell’altro criterio, anch’esso diffuso, di applicare la percentuale relativa alla competente categoria della classe I all’importo complessivo dell’opera, per compensare l’impegno connesso alla definizione dell’organismo architettonico nel suo complesso, cui aggiungere i compensi ottenuti applicando agli importi delle singole componenti specialistiche le percentuali desunte dalla tabella A relative alla classe e categoria attinente a ciascuna di dette componenti. La mancata coerenza con la tariffa, in quest’ultimo caso, deriva da quanto esplicitamente indicato nell’art. 14 della tariffa stessa e cioè che "se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente"; da ciò scaturisce che la somma degli importi relativi a ciascuna categoria deve coincidere con l’importo complessivo dell’opera e non essere superiore ad esso.
Quanto sopra risulta suffragato anche da un’ampia giurisprudenza, che ha avallato la prima soluzione sopra indicata.
Nei casi di tipologie edilizie particolari, per le quali detta soluzione risulterebbe eccessivamente penalizzante per il professionista, potranno adottarsi, d’intesa fra le parti, opportuni correttivi, del resto previsti dall’art. 21 della tariffa, per limitare tale squilibrio.

Tutto ciò premesso e considerato nelle suesposte considerazioni

E' IL PARERE

della Sezione.