Sezione Sesta

Seduta del 11.04.00

Voto n. 129

 

OGGETTO:

Legge 241/68 e succ. Comune di Salaparuta (TP) – Lavori di sistemazione del comparto di pertinenza delle Scuole Elementari, Media e Palestra –Riserve dell’Impresa C.S.M. Sicilia s.r.l. e Palermo Salvatore.

 

LA SEZIONE

 

VISTA la nota prot. n.582 del 21.3.2000 con la Direzione Generale dell’Edilizia Statale e Servizi Speciali, ha trasmesso per esame e parere l’affare indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (La Montagna, Barbieri, La Medica, Alfonsi).

 

PREMESSO

 

Con nota n. 582 del 21.3.2000 la Direzione Generale dell’Edilizia Statale e Servizi Speciali ha inviato, per esame e parere, a questo Consesso la riserva formulata dall’Impresa C.S.M. Sicilia s.r.l. e Palermo Salvatore in merito ai lavori di sistemazione del comparto di pertinenza delle scuole elementari, media e palestra nel nuovo centro urbano del comune di Salaparuta in provincia di Trapani.

Con decreto dell’ex Ispettorato Generale per le Zone Terremotate di Palermo n. 3993 del 9.10.1990 è stato approvato il progetto, redatto da un libero professionista incaricato dal comune di Salaparuta, delle opere di cui in oggetto dell’importo complessivo di £. 991.760.353.

A seguito di licitazione privata esperita presso il Comune interessato, i lavori sono stati aggiudicati all’Associazione temporanea d’impresa C.S.M. Sicilia s.r.l. (Capogruppo) e Palermo Salvatore che ha offerto il ribasso del 16,61% e quindi l’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, è risultato di £. 827.028.960. Il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 30.12.1991. I lavori sono stati consegnati in data 29.01.1992 e poiché il tempo contrattuale era di mesi dieci gli stessi dovevano essere ultimati entro il 28.11.1992.

Durante l’esecuzione dei lavori è stata riscontrata dalla Direzione dei lavori la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previste originariamente, pertanto la stessa ha ritenuto opportuno redigere una perizia di variante e suppletiva per la quale è stato preventivamente espresso parere favorevole, con modifiche, dal C.T.A. del Provveditorato alle OO PP con voto n. 69510 reso nell’adunanza del 18.2.1993.

In sede di approvazione della prima citata perizia di variante e suppletiva e relativamente, in particolare, al prezzo contrattuale A.12, veniva stabilito che lo stesso fosse da computarsi in L./mc, e non in funzione della distanza della discarica, come dall’elenco prezzi allegato al Contratto.

Di conseguenza sia l’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, redatto in data 10.2.1994 che recepisce le determinazioni assunte con il citato voto, nonché il registro di contabilità, in occasione dell’emissione del 4° certificato di pagamento, vengono firmati dall’Impresa con riserva il cui testo si riporta qui di seguito integralmente.

"L’Impresa firma con riserva in quanto non accetta le correzioni apportate dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP.in riferimento al tempo per dare ultimati i lavori, al computo metrico estimativo della perizia di variante e suppletiva relativa all’ART. 1-A 12 dell’elenco prezzi riguardante il trasporto alle pubbliche discariche del materiale scavato.

L’impresa fa presente che il prezzo unitario del trasporto a rifiuto deve intendersi riferito ad un metro cubo di materiale scavato, misurato in sito e per ogni chilometro, così come è riportato nel Prezziario Regionale (ART.A.12) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 08.04.1989, dal quale il prezzo di contratto è stato tratto. L’Impresa, avendo ora riscontrato la discordanza (per una semplice omissione involontaria del progettista) tra il prezzo unitario del trasporto riportato nell’elenco prezzi allegato al contratto (L./mc. 450) e il prezzo unitario del trasporto riportato nel prezziario Regionale sopraindicato (L.mc./Km.450), chiede la rettifica della omissione involontaria nel prezzo contrattuale sopradetto, mediante atto aggiuntivo al contratto principale, per renderlo uguale a quello del Prezziario Regionale dal quale è stato tratto ed in conformità all’interpretazione già data dal progettista e direttore dei lavori nella redazione del computo metrico estimativo del progetto originario, del C.S.A., della contabilità dei lavori fino ad oggi eseguita e nella redazione della perizia di variante stessa. L’impresa chiede inoltre che venga redatta una seconda perizia di variante e suppletiva che preveda il ripristino delle previsioni del trasporto a rifiuto nel modo seguente:Art. 1/12- trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni a rifiuto alle pubbliche discariche od in aree da provvedersi a cura e spese dell’impresa ed autorizzate dagli organi competenti compreso in tal caso l’onere delle sistemazioni a gradoni e semprechè l’area prescelta non risulti soggetta a fenomeni di instabilità, compreso ritorno in sito e per ogni chilometro £. 450, quindi mc. 28.139,939 a Km 11 x 450 = £. 139.292.698, ed inoltre conformemente al voto n. 69510 del C.T.A. del Provveditorato OO.PP, che ha espresso parere favorevole circa la necessità di eseguire maggiori lavori a £. 126.323.412. L’impresa chiede che gli venga riconosciuto un ulteriore termine per dare ultimati i lavori in giorni 30 (trenta)".

Il Direttore dei lavori, stante la determinazione del C.T.A., respinge le richieste come improponibili, ma nel contempo riconosce che nel computo metrico estimativo e nel C.S.A. allegato al progetto egli ha applicato, nella qualità di progettista e D.L., il prezzo unitario del trasporto a rifiuto in L/mc/Km.. Durante il corso dei lavori, è stata, infatti, redatta la contabilità del trasporto a rifiuto, art. 1 A-12, applicando il prezzo unitario come L./mc./Km.

In seguito all’approvazione della perizia di variante e suppletiva con le modifiche apportate dal C.T.A., il D.L. ha dovuto procedere alle relative detrazioni in contabilità.

La stessa riserva viene riproposta il 10.12.1994 in occasione della emissione del successivo certificato di pagamento (5°) dall’Impresa.

In data 24.1.97 viene redatto dalla D.L. lo stato finale, anch’esso sottoscritto con riserva dall’Impresa che conferma la richiesta del ripristino dell’applicazione del prezzo unitario A 12 dell’E.P. da intendersi in L/mc/Km.

La Direzione lavori, con relazione riservata in data 18.9.1997 espone quanto segue:

"" In sede di progetto è stato applicato il prezzario Regionale del 1989 e nell’elenco prezzi E.P. allegato al Contratto d’Appalto l’art. 1- A.12 non è stato copiato integralmente per involontaria omissione, infatti nel C.M.E. e nel C.S.A. l’applicazione dell’art.1 – A.12 è stata la seguente: L.450/km per ogni metro cubo. Di materiale scavato, la distanza prevista è stata di Km.5.

Durante il corso dei lavori è stata redatta la contabilità del trasporto a rifiuto, art.1-A.12, applicando il prezzo come dal C.M.E. del progetto.""

Il Direttore dei lavori conclude la propria relazione riservata esprimendo parere favorevole all’accoglimento delle richieste dell’Impresa, precisando che alla richiesta del compenso di L.132.138.1844 si deve detrarre il ribasso d’asta contrattuale, pertanto tale richiesta si ridurrebbe a nette L. 110.190.000=.

La Commissione di collaudo, per quanto di competenza, nella relazione del 27.11.98, infine, rileva:

"1) Dalla relazione tecnica al punto 1.7, si rileva che i prezzi unitari adottati dal progettista e Direttore dei Lavori, sono stati in parte rilevati dall’elenco prezzi regionale del 1989 ed in parte appositamente formulati e giustificati da regolari analisi;

  1. Dalla Tavola 11 ""ANALISI DEI PREZZI"" si rileva che sono stati analizzati soltanto i prezzi unitari dall’art.21 all’art.28, che non trovano riscontro nel Prezzario Regionale del 1989;
  2. Dalla Tavola 12 "ELENCO PREZZI" si rileva che il testo dell’art.1-A.12 risulta identico all’articolo A-12 del prezzario regionale, con la omissione dell’ultimo rigo seguente: " Per ogni metro cubo di scavo misurato in sito e per ogni chilometro""
  3. Manca pertanto il riferimento alla distanza, fattore indispensabile per la contabilizzazione del trasporto a rifiuto e manca anche il riferimento al volume di scavo misurato in sito….

  4. Dalla Tav. 13 ""COMPUTO METRICO ESTIMATIVO"" si rileva che all’art. 1-A.12 il progettista ha computato la quantità di trasporto tenendo conto della distanza dal cantiere alla discarica, ipotizzandola in Km. 5 e moltiplicandola per il volume di scavo preventivato.
  5. Ha pertanto applicato l’art.A.12 dell’elenco prezzi regionale….

  6. Dalla Tavola 14 "" CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO"", si rileva che nel quadro di riepilogo delle quantità all’art.1-A.12 sono riportate le quantità di trasporto indicate nel computo metrico estimativo…

…La "omissione" riscontrata nel testo dell’articolo 1-A.12 dell’elenco prezzi del progetto allegato al contratto di appalto, rispetto al testo dello stesso articolo A.12 dell’elenco prezzi regionale, appare come una omissione involontaria del progettista, confermata dalle risultanze degli elaborati del progetto principale, dalle premesse dell’atto di sottomissione del 10.02.1994 e dalla relazione riservata dello stesso progettista e direttore dei lavori, Dott. Arch. Giuseppe Accardo.

Si ritiene che l’art.1-A.12 dell’elenco prezzi del progetto, allegato al contratto di appalto, non può intendersi come prezzi unitario di trasporto a discarica "a qualsiasi distanza" perché in tal caso avrebbe dovuto essere opportunamente formulato e giustificato da regolare analisi e nell’analisi si doveva tenere conto della distanza dal cantiere alla discarica.

 

CONSIDERATO

 

La riserva di che trattasi, iscritta sugli atti contabili e dettagliatamente riportata in premessa, è stata avanzata nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento emanato con RD 350/1895 e quindi sotto tale profilo risulta formalmente ammissibile e tempestiva.

Per quanto di merito va osservato che la D.L., nel respingere le richieste sul registro di contabilità, essendo tenuto ad applicare le determinazioni assunte dal C.T.A. nel parere citato in premessa, riconosce che la mancata previsione del parametro "distanza" nel prezzo relativo al trasporto a discarica, è da addebitare a mero errore di trascrizione.

E’ peraltro noto che gli atti previsti per la stipulazione del contratto consistono nel contratto stesso, elenco prezzi, capitolato Speciale d’Appalto e disegni.

Orbene, dall’elenco prezzi, come prima evidenziato, la voce relativa al trasporto materiali,

non tiene conto della distanza della discarica e nel Capitolato Speciale d’Appalto contenuto nell’originale del contratto in atti, non si rinviene alcuna voce relativa a tali lavori.

La circostanza, inoltre, che nel computo metrico estimativo, venga valutato anche tale parametro, sebbene calcolato per una distanza di 5 Km., non è elemento probante, a parere della Sezione, in quanto elaborato non a conoscenza dell’Impresa.

Quest’ultima, infatti, sulla base della documentazione in suo possesso, ha sottoscritto il contratto, valutando la convenienza delle condizioni in esso contenute.

Occorre, infine, segnalare che nel conguagliare le somme corrisposte , si dovrà tener presente che non tutte le quantità di materiale escavato è stato portato a discarica;

tanto si evidenzia in quanto, in occasione del 4° certificato di pagamento, sembrerebbe che tutto il materiale escavato sia stato considerato portato a discarica.

Ciò posto, sulla scorta del parere espresso dal C.T.A. ed in base alla documentazione contrattuale che non fornisce elementi atti a confutare le determinazioni adottate dall’Amministrazione, la Sezione ritiene che la riserva di che trattasi non possa essere accolta.

Tutto ciò premesso la Sezione all’unanimità

 

E’ DEL PARERE

 

Che la riserva avanzata dall’A.T.I., C.S.M. Sicilia s.r.l. e Palermo Salvatore.per i "lavori di ristrutturazione del comparto di pertinenza delle scuole elementari, media e palestra nel nuovo centro di Salaparuta", sia da respingere per le motivazioni espresse nei precedenti considerato.