Organismi per la Marcatura CE dei prodotti da costruzione

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Il nuovo Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (CPD), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 aprile 2011 ed è pienamente applicabile dal 1° luglio 2013.

Il nuovo regolamento dispone, tra le altre cose, l’obbligo della Dichiarazione di Prestazione (articolo 4), e della conseguente marcatura CE, per i prodotti coperti da Norma armonizzata o Valutazione tecnica europea (ETA), voluto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per rendere disponibile, al fine di migliorare la sicurezza e qualità delle opere, uno strumento armonizzato utilizzabile dagli operatori per la dichiarazione delle prestazioni dei prodotti.

Il documento fondamentale di riferimento, condizione per l’apposizione della marcatura CE, non è più quindi la dichiarazione di conformità (rilasciata dal Fabbricante) ovvero la certificazione di conformità (rilasciata da un organismo appositamente autorizzato e notificato) come prevedeva la CPD, ma la Dichiarazione di Prestazione (in inglese Declaration of Performance, in acronimo DoP).

Sotto la propria responsabilità, il fabbricante fornisce la DoP all’atto dell’immissione sul mercato; mentre sarà compito dell’utilizzatore del prodotto – l’installatore, il progettista o il direttore lavori – conoscere il significato della DoP al fine di valutare e controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto.

A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla effettuazione della prima attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (visita ispettiva di sorveglianza, prelievo di campioni, etc.) effettuata dopo il 1° luglio 2013.

Dopo il 1° luglio 2013, quindi, ogni attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione da effettuarsi da parte di un Organismo di parte terza, è eseguita esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del Capo VII del CPR.

I prodotti che sono stati immessi sul mercato prima del 1° luglio 2013 secondo la CPD possono continuare a circolare senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità), anche dopo tale data. Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio 2013 (art.66) dovrà comunque redigere la DoP e dovrà adeguare l'etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR.

Il CPR (Art.40.1) conferisce agli Stati Membri, per mezzo delle autorità notificanti, la piena responsabilità delle procedure adottate per la valutazione e la notifica dei suddetti Organismi. Al fine di armonizzare tali procedure, il Regolamento indica, in linea con il quadro legislativo comune (NLF), come preferenziale, la procedura di notifica basata sull’accreditamento (Art. 48-Procedura di notifica). D’altro canto è comunque previsto che la notifica possa non essere basata sul certificato di accreditamento; in tal caso l’Autorità notificante fornisce evidenza della competenza dell’Organismo notificato e delle disposizioni per il mantenimento nel tempo dei requisiti individuati all’Art. 43 (Art.47.4).

L’Italia, per il tramite delle Amministrazioni nazionali competenti in materia di prodotti da costruzione (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale, Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica) ha ritenuto di procedere, per il momento, alla notifica non basata sul certificato di accreditamento al fine del soddisfacimento di due precisi interessi: quello degli organismi a vedersi autorizzati e notificati senza soluzione di continuità nella transizione dalla CPD al CPR e quello dello Stato di garantire tale passaggio, nell’immediato, facendo ricorso alle procedure già utilizzate.

Le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sono oggi 
regolamentate a livello nazionale dal Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 ed i relativi Allegati A-B-C-D-
 

Gli estremi degli Organismi notificati italiani sono pubblicati sul database della Commissione Europea, NANDO


Il Punto di Contatto prodotti da costruzione italiano

In attuazione dell’art 10 comma 1 del CPR, l’Italia ha designato il proprio Punto di Contatto per i Prodotti da Costruzione[1]:

Il PCPC si si avvale della collaborazione delle tre Amministrazioni nazionali competenti in materia di prodotti da costruzione. Tale PCPC è tenuto a fornire esclusivamente informazioni sulle disposizioni, vigenti in Italia, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione.

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[1] Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione - Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica – Punto di Contatto Prodotti (PCP), Via Sallustiana 53, 00187 Roma – Tel +39 06 4705 5524, Fax +39 06 4821 706, Email: 
pcp.italia@mise.gov.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .


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Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Servizio Tecnico Centrale effettua l'attività istruttoria, che comprende anche visite ispettive presso la sede degli Organismi ed/od audit presso le sedi ministeriali.

Le pratiche di autorizzazione sono trattate dalla I^ Divisione del STC.


La PEC dell’ufficio è: cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

Al fine di evitare intralci all'attività istituzionale, gli interessati possono chiedere di accedere agli Uffici e contattare il Dirigente della Divisione, previo appuntamento.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing Alessandro PENTIMALLI (Dirigente Divisione I)

 

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