Certificati di Valutazione Tecnica (CVT)

IN SINTESI

DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) §11.1 caso C; e relativa Circolare 21 gennaio 2019, n.7 del C.S.LL.PP. §C11.1

C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”.

     LINEE GUIDA/Procedure Rilascio CVT ed Elenco CVT emessi

In quest'ultimo caso, qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincendio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno.

Tabella Prodotti CVT

Il riferimento Europeo evidenzia le Categorie in cui sono disponibili Documenti per la Valutazione Europea (EAD - European Assessment Documents) per ottenere il rilascio di una Valutazione Tecnica Europea (ETA - European Technical Assessment) e, quindi, apporre la marcatura CE dopo aver applicato il sistema di AVCP previsto dall’EAD. Nel caso di sistemi AVCP che prevedono l’intervento di Organismi Notificati il Fabbricante deve rivolgersi a tali Organismi al fine di ottenere il Certificato della costanza di prestazione (per sistemi AVCP 1 o 1+) o il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

TARIFFE CVT (DM 267/2012 - Allegato 1 lett.I)

NEL DETTAGLIO

Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011.

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito e devono essere:

  1. Identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
  2. Qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
  3. Accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. 

In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: 

  • A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea  armonizzata il cui Riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;
  • B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
  • C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”.

                                    LINEE GUIDA/Procedure Rilascio CVT ed Elenco CVT emessi

In quest'ultimo caso, qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincendio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno.

 

--------------> Torna alla Pagina della Divisione Tecnica II

 

PAGINE CORRELATE

Valutazione Tecnica Europea (ETA)

Dichiarazione di Idoneità