DICHIARAZIONE / CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' TECNICA
Sono varie le situazioni per le quali le vigenti NTC 2018 prevedono il ricorso, obbligatorio, alla Dichiarazione o Certificazione di idoneità tecnica all’impiego per materiali strutturali o sistemi costruttivi, “non usuali” o “non tradizionali”.
L’art.1 della Legge 2.2.1974 n.64 (successivamente confluito – con modifiche- nell’art.52 del DPR n.380/2001) prevede che “qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio”.
Inoltre, l'art.7 della legge 2.2.1974 n.64 (successivamente confluito nell’art.56 del DPR n.380/2001) ha previsto l'obbligo della certificazione di idoneità tecnica, da rilasciarsi a cura del Presidente del Consiglio Superiore dei ll.pp., per le strutture a pannelli portanti, intendendosi per tali quelle formate"con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera" (art.54 DPR 380/2001).
Secondo quanto indicato dal p.to 4.1.10.2 del D.M. 17.1.2018, i manufatti prefabbricati per i quali è stata rilasciata la certificazione di idoneità tecnica ai sensi degli artt. 1 e 7 del la legge n.64/74, quindi anche quelli destinati alla realizzazione dei sistemi costruttivi a pannelli portanti, devono intendersi equiparati a produzioni in serie, e pertanto sul produttore incombe l'obbligo di eseguire i controlli e le verifiche associate a tali produzioni.
L’art.11.1 C) delle NTC 2018, in linea con il citato art.52, prevede che per “materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti non ricadenti in una delle tipologie A) o B) [marcatura CE su norma europea armonizzata o Qualificazione nazionale] “il Fabbricante ......dovrà ottenere un Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici". In alternativa, secondo lo stesso art. 11.1.C), per i prodotti in questione si potrà "pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente Valutazione Tecnica Europea(ETA)".
Infine, il p.to 4.6 delle NTC 2018 prevede che “qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme tecniche, la loro idoneità deve essere comprovata da una Dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'art.52 comma 2 del DPR 380/01, dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”.
Sul sito internet del Servizio è disponibile l’elenco dei documenti con i quali corredare l’istanza per l’ottenimento del Certificato di idoneità tecnica. Detto elenco deve ovviamente essere adeguato in relazione allo specifico materiale proposto.
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