MANUFATTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE E SISTEMI COSTRUTTIVI A PANNELLI PORTANTI
INFORMAZIONI NORMATIVE
Secondo la legislazione comunitaria (Regolamento n.305/UE in sostituzione della Direttiva 89/106/CE, a suo tempo recepita in Italia dal DPR 246/1993), qualora per un determinato prodotto da costruzione sia stata emanata una Norma Europea armonizzata (cioè varata su specifico mandato della Commissione Europea), il prodotto stesso dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche ed alle procedure amministrative indicate nella corrispondente EN, prescindendo quindi da previgenti normative nazionali.
L’impiego dei principali tipi di manufatti prefabbricati strutturali, essendo essi ormai coperti da varie norme EN armonizzate, è ad oggi disciplinato, in via quasi esclusiva, dal sistema dell’Attestazione di conformità CE, in relazione al Requisito essenziale n.1 (sicurezza e stabilità).
L’abilitazione agli Organismi nazionali, limitatamente al requisito di resistenza meccanica e stabilità, è rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero Infrastrutture.
Pertanto, la competenza della 3^ Divisione in materia di manufatti prefabbricati, ai sensi dell'art.9 della legge n.1086/1971 e sulla base delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche sulle costruzioni (DM 17.1.2018), è limitata e rivolta a prodotti secondari (cabine per deposito apparecchiature; pozzetti e vasche, loculi etc) non oggetto di norme armonizzate europee. In particolare il Servizio Tecnico Centrale svolge Attività di qualificazione sui manufatti prefabbricati prodotti in serie dichiarata: si tratta della produzione in serie in stabilimento, dichiarata tale dal produttore; la relativa qualificazione è esplicata attraverso una procedura che prevede il deposito della documentazione atta a dimostrare l'idoneità del processo produttivo e la rispondenza delle caratteristiche del prodotto alle norme vigenti. Il Servizio Tecnico Centrale, accertata la validità e la rispondenza della documentazione depositata rilascia apposito attestato.
Inoltre, la 3^ Divisione svolge attività istruttoria finalizzata al rilascio della Dichiarazione di idoneità a firma del Presidente del Consiglio Superiore ll.pp., per particolari manufatti in ca/cap:
a) Manufatti prefabbricati prodotti in serie controllata, di cui al par. 4.1.10.2.2 delle NTC 2018: si tratta della produzione in serie in stabilimento che, oltre ad avere i requisiti previsti per la serie dichiarata, è eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e specifici controlli della produzione. A seguito di istruttoria, anche mediante sopralluoghi in stabilimento, sentita la competente Sezione del Consiglio Superiore, viene rilasciata l'autorizzazione alla produzione.
b) Sistemi costruttivi per strutture a pannelli portanti (art.9 Legge 64/74): si tratta di costruzioni realizzate con pannelli in c.a. .
SERVIZIO EROGATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE -MODALITA' DI CONTATTO
Le istanze relative alle attestazioni di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione per l'acciaio ai sensi del D.M. 17.01.2018 sono trattate dalla Divisione III del STC.
Gli Uffici del STC sono aperti dal Lunedì al Venerdì, nelle normali ore lavorative.
Al fine di evitare intralci alle normali attività lavorative, gli interessati possono accedere liberamente agli Uffici e contattare il Dirigente della Divisione III, previo appuntamento (di seguito si riportano i dati necessari per un contatto preliminare).
Dirigente Responsabile del procedimento: ing Vito SIVOLELLA (Dirigente Divisione III)
email: vito.sivolella@mit.gov.it ; matteo.bracciale@mit.gov.it
Le istanze formali e le relative documentazioni, le integrazioni richieste dal STC ed ogni comunicazione importante dovranno essere inviate dalle ditte, preferibilmente via PEC all’indirizzo: cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it
Sulla base della vigente legislazione in materia di efficienza e trasparenza degli Uffici della P.A., i tempi massimi prevedibili per la trattazione delle istanze di qualificazione (in serie dichiarata) sono di 90 gg. dal momento dell'avvenuto protocollo dell'istanza medesima.
Il rilascio degli Attestati in questione rientra tra le attività effettuate dal Servizio Tecnico Centrale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, comprese nel comma 9 dell’art.7 della legge 1 agosto 2002, n.166. Pertanto, ai sensi dell'art. 43 - comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n.449, le spese relative all'espletamento delle attività in questione saranno stabilite a carico dei soggetti privati, con apposito Decreto Interministeriale. In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 26.11.2012 n.267 che ha infine stabilito dette tariffe, con applicazione anche sugli attestati rilasciati antecedentemente al 20 aprile 2013:
2100 € (di cui 100€ per mantenimento Albo).
La legge di conversione n.98/2013 del D.L. n.69/2013 all'art 30 comma 5 bis ha esplicitamente indicato che le somme di cui sopra devono essere pagate anche dalle ditte (centri trasformazione acciaio, centri lavorazione legno) il cui attestato, rilasciato antecedentemente al 20.4.2013, sia senza scadenza. I termini ultimi per il pagamento sono stati fissati al 30.6.2014.
I testi legislativi sopra indicati sono reperibili sulla home page del presente sito del Consup.
DOCUMENTI CORRELATI
Documenti relativi alla fase di produzione
Le Prove su prototipo per elementi in serie controllata