INFORMAZIONI NORMATIVE
Le procedure riguardanti la qualificazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale, ai sensi del p.to 11.7.10.1 del DM 17.1.2018, si applicano ai produttori di “elementi base” in legno massiccio non ancora lavorati a formare elementi strutturali pronti per la messa in opera.
Si rammenta che i principali prodotti in legno strutturale (Massiccio a sezione rettangolare; Legno lamellare) ormai coperti da normativa armonizzata europea (rispettivamente EN 14080 ed EN 14081). Pertanto, gli attestati di qualificazione rilasciati dal Servizio sono solo quelli relativi ai prodotti Uso Fiume ed Uso Trieste.
Ai suddetti produttori il Servizio Tecnico Centrale, ultimata favorevolmente l'istruttoria, rilascia un Attestato di Qualificazione, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest'ultimo aspetto, si precisa che ogni produttore deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente ( a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, ecc. ) su ogni elemento base prodotto.
Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera ( intagli, forature, applicazioni su piastre metalliche, etc ), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività presso il Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l'istruttoria, rilasciata un Attestato di denuncia di attività.
Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l'uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussistano i requisiti, entrambi gli Attestati.
Gli Attestati di cui sopra, come riportato negli stessi documenti, sono relativi agli specifici prodotti ivi indicati ed hanno lo scopo essenziale di identificare e qualificare il centro di lavorazione e lo stabilimento di produzione ai sensi delle vigenti Norme tecniche per le Costruzioni, e non possono essere finalizzati a certificare la concreta idoneità tecnica degli elementi strutturali o dei prodotti di lavorazione alle diverse utilizzazioni a cui questi possono essere destinati.
Infatti, circa l’idoneità all’impiego di tutti i materiali/prodotti strutturali, resta fermo l’obbligo, per ogni applicazione, del rispetto delle vigenti norme tecniche in materia, in particolare, per quanto riguarda la certificazione dei materiali, il cap.11.8 delle NTC 2018 (DM 17.1.2018), con le conseguenti verifiche preliminari, in sede di accettazione in cantiere, da parte della Direzione lavori.
L'elenco dei documenti necessari alla presentazione dell'istanza, come pure ogni ulteriore informazione tecnica o chiarimento normativo utile agli utenti, sono reperibili al link Documenti correlati, riportato in calce al presente documento.
SERVIZIO EROGATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE - MODALITA' DI CONTATTO
Le istanze relative alle attestazioni di qualificazione della produzione di elementi strutturali in legno e/o di denuncia attività relativa ai centri di trasformazione ai sensi del D.M. 17.01.2018 sono trattate dalla Divisione III del STC.
Dirigente Responsabile del procedimento: ing Vito SIVOLELLA (Dirigente Divisione III)
email: vito.sivolella@mit.gov.it ; nicola.pazienza@mit.gov.it
Le istanze formali e le relative documentazioni, le integrazioni richieste dal STC ed ogni comunicazione importante dovranno essere inviate dalle ditte, preferibilmente via PEC all’indirizzo: cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it
Sulla base della vigente legislazione in materia di efficienza e trasparenza degli Uffici della P.A., i tempi massimi prevedibili per la trattazione delle istanze di qualificazione sono di 90 gg. dal momento dell'avvenuto protocollo dell'istanza medesima.
Il rilascio degli Attestati in questione rientra tra le attività effettuate dal Servizio Tecnico Centrale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, comprese nel comma 9 dell’art.7 della legge 1 agosto 2002, n.166. Pertanto, ai sensi dell'art. 43 - comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n.449, le spese relative all'espletamento delle attività in questione saranno stabilite a carico dei soggetti privati, con apposito Decreto Interministeriale. In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 26.11.2012 n.267 che ha infine stabilito dette tariffe, con applicazione anche sugli attestati rilasciati antecedentemente al 20 aprile 2013:
1600 € (di cui 100 € per mantenimento Albo). Per le ditte straniere 1100 €.
La legge di conversione n.98/2013 del D.L. n.69/2013 all'art 30 comma 5 bis ha esplicitamente indicato che le somme di cui sopra devono essere pagate anche dalle ditte (centri trasformazione acciaio, centri lavorazione legno) il cui attestato, rilasciato antecedentemente al 20.4.2013, sia senza scadenza. I termini ultimi per il pagamento sono stati fissati al 30.6.2014.
I testi legislativi sopra indicati sono reperibili sulla home page del presente sito del Consup.
DOCUMENTI CORRELATI
Documenti relativi alla qualificazione legno