Funzioni Istruttorie

Il comma 1, art. 5 dell'allegato I.11 al decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 elenca le funzioni e i compiti istituzionali svolti dal Servizio tecnico centrale.

Tali funzioni e compiti riguardano:

a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore;

b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza;

c) attività istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a:

  1. certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e delle altre disposizioni dell’Unione europea o nazionali di settore;
  2. qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
  3. qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001;
  4. riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
  5. rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di cui all’articolo 59, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
  6. rilascio delle autorizzazioni agli organismi di cui al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011 e al Capo III del decreto legislativo n. 106 del 2017;
  7. rilascio delle autorizzazioni agli organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

d) vigilanza sul mercato ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 106 del 2017, limitatamente ai materiali e prodotti per uso strutturale di cui all’articolo 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo n. 106 del 2017.

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