Servizio Tecnico Centrale Divisione Tecnica 1

Dirigente responsabile: Ing. Luisa Ottolenghi

Competenze secondo DM 178 del 07/08/2026

  1. Procedimenti per il rilascio di autorizzazione agli organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica nonché vigilanza sugli stessi organismi.
  2. Procedimenti per il rilascio di autorizzazione ai laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ, nonché vigilanza sugli stessi laboratori.
  3. Procedimenti per l’autorizzazione di organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, nonché vigilanza sugli stessi organismi.
  4. Qualificazione e vigilanza della produzione di acciai per cemento armato normale e precompresso e di acciai per strutture metalliche.
  5. Attività di studio e di ricerca sperimentale finalizzata alla predisposizione di norme tecniche o linee guida nelle materie di competenza.
  6. Attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza.

NEL DETTAGLIO:

  1. procedimenti per il rilascio di autorizzazione agli Organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica nonché vigilanza sugli stessi Organismi:

    La Divisione I del Servizio tecnico centrale svolge le istruttorie ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli Organismi Notificati ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation), oggi parzialmente abrogato e sostituito dal nuovo Regolamento (UE) 3110/2024, e del d.lgs. n.106/2017, in sinergia con Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Dipartimento mercato e tutela - Direzione generale consumatori e mercato- Divisione III Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi) ed il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica).

    Il decreto di autorizzazione dell’Organismo notificato a svolgere le attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione per le specifiche tecniche armonizzate indicate nello stesso decreto, è inviato anche al competente Ufficio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la successiva notifica alla Commissione UE ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) n.305/2011 e la data di avvio a notifica viene comunicata tramite lo strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations ).

  2. procedimenti per il rilascio di autorizzazione ai laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ, nonché vigilanza sugli stessi laboratori:

    Ai sensi del comma 2 dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare laboratori, con proprio decreto, ad effettuare:

    a) prove sui materiali da costruzione;

    c) prove di laboratorio su terre e rocce;

    c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

    Il rilascio delle suddette autorizzazioni è disciplinato da Circolari adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
    I
    n dettaglio:

    a) prove sui materiali da costruzione: Circolare 08 settembre 2010, n. 7617 / STC: Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;

    È consultabile l’elenco dei laboratori che sono autorizzati all’esecuzione e alla certificazione delle prove sui materiali da costruzione.

    c) Prove di laboratorio su terre e rocce: Circolare 08 settembre 2010, n. 7618 / STC - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

    È consultabile l’elenco dei laboratori che sono autorizzati all’esecuzione e alla certificazione delle prove su terre e rocce.

    c-bis) Prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti: Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

    È consultabile l’elenco dei laboratori che sono autorizzati all’esecuzione e certificazione delle prove e dei controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

  3. Procedimenti per l’autorizzazione di Organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, nonché vigilanza sugli stessi organismi

    Ai sensi del §11.2.8 del D.M. 17.01.2018 (NTC 2018 -"Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato") gli impianti che producono calcestruzzo con processo industrializzato devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione (FPC - Factory Production Control), certificato da Organismi terzi indipendenti operanti in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e a loro volta autorizzati dal Servizio tecnico centrale sulla base di criteri appositamente emanati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

    A riguardo, le "Linee guida per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato" elaborate dal Servizio tecnico centrale, fissano le prescrizioni tecniche di riferimento alle quali i produttori devono attenersi e gli Organismi devono verificare nell’attività di certificazione.

    Inoltre, con Decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 213 del 08 luglio 2015 sono state adottate le "Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC”, le quali disciplinano in dettaglio la procedura di rilascio dell'autorizzazione agli Organismi,  i requisiti che detti Organismi devono possedere, le istruzioni per presentare istanza per ottenere l'autorizzazione, nonché le prescrizioni ai fini dello svolgimento dell’attività di certificazione.

  4. Qualificazione e vigilanza della produzione di acciai per cemento armato normale e precompresso e di acciai per strutture metalliche;

    Ai sensi del D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) ed in particolare delle disposizioni di cui al §11.3.1.2 (Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione) “Tutti gli acciai oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature per calcestruzzo armato normale o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.

    […]

    Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del Regolamento UE 305/2011, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione indicata nelle NTC2018 ed il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è organismo per il rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra. […]”

    La procedura di qualificazione del prodotto comprende una serie di passaggi dettagliati nelle summenzionate norme, tra i quali: la verifica documentale preliminare, la verifica ispettiva presso lo stabilimento e l’esecuzione di prove di qualificazione a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal Servizio tecnico centrale su proposta del Fabbricante secondo le procedure di cui al § 11.3.1.4 delle sopra citate NTC2018.

    In caso di completamento con esito positivo della procedura, la Divisione I del Servizio tecnico centrale provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione al fabbricante e inserisce quest’ultimo nel Catalogo ufficiale dei prodotti qualificati. Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio del citato Attestato di Qualificazione.

  5. Attività di studio e di ricerca sperimentale finalizzata alla predisposizione di norme tecniche o linee guida nelle materie di competenza.

  6. Attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza.

TARIFFE STC (DM 267/2012)

D.M. n. 267 del 26 novembre 2012 TARIFFE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.267 del 26 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.G., n.80 del 5 aprile 2013, è stato adottato il Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che entrerà in vigore dal 20 aprile 2013.

ATTENZIONE: è stato aggiornato l'IBAN [nota prot. n. 610/2025 trasmessa dall’Ufficio Bilancio (Divisione 6)]

In seguito all’avvio del nuovo processo di informatizzazione della Tesoreria dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2025 i nuovi codici IBAN da utilizzare per le procedure di incasso e pagamento sono riferiti alla Tesoreria dello Stato intesa in senso unitario. Pertanto, fermi restando gli altri elementi da indicare nella disposizione di bonifico, gli ordinanti dei bonifici dovranno inserire obbligatoriamente la sigla della Provincia di Roma (RM) nella disposizione di versamento, nei primi tre caratteri della causale del versamento seguita dal carattere separatore “?”.

  • Beneficiario: Banca d’Italia
  • IBAN: IT09N0100003245BE000000028J
  • Causale del bonifico: RM? somme da versare sul cap. 2454 art. 27, Capo XV Entrata MIT stato di previsione CdR n.5 – CSLP - STC D.M. n. 267/2012
  • Causale abbreviata: RM? STC DM 267/2012

N.B. Qualora il bonifico non dovesse andare a buon fine utilizzando l’intestazione “Banca d’Italia”, è possibile completarlo inserendo come beneficiario “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

La contabile del pagamento, nello stato "Eseguito" deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo della Divisione 1: cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it

 

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